Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 04786/2026 del 03/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L’Agenzia delle Entrate aveva emesso nei confronti della società un avviso di accertamento IVA per l’anno 1997, fondato sugli esiti di verifiche fiscali e sul controllo delle movimentazioni di conti correnti bancari intestati alla società stessa e a un’altra società collegata, amministrate dalla medesima persona e con sede coincidente. L’Ufficio aveva inoltre irrogato sanzioni amministrative per le violazioni accertate. I giudici di merito avevano annullato gli atti, e la Corte di cassazione, con precedente sentenza, aveva cassato con rinvio la decisione di appello limitatamente al difetto di motivazione sul mancato riconoscimento della valenza presuntiva delle movimentazioni bancarie ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973. Nel giudizio di rinvio la CTR aveva nuovamente rigettato gli appelli dell’Agenzia, valorizzando una CTU che qualificava i movimenti come meri flussi finanziari, anticipazioni e restituzioni, senza incidenza sul reddito imponibile. Con il nuovo ricorso per cassazione l’Agenzia ha dedotto: 1) violazione dell’art. 384, comma 2, c.p.c., per non essersi la CTR conformata ai principi e alle indicazioni della sentenza rescindente, reiterando una motivazione sostanzialmente sovrapponibile a quella già cassata; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente; 3) violazione degli artt. 2697 e 2728 c.c. e dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973, per errata ricostruzione del riparto dell’onere probatorio negli accertamenti bancari.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la CTR, nel giudizio di rinvio, non si fosse attenuta a quanto statuito nella precedente sentenza di cassazione: la motivazione resa non aveva infatti accertato in modo specifico il titolo dei versamenti, l’origine della provvista, né se le singole movimentazioni fossero operazioni non imponibili o già computate nella determinazione del reddito. La Corte ha osservato che la CTR si era limitata a richiamare genericamente anticipazioni, restituzioni e controlli incrociati tra le due società, fondandosi sulla contabilità e sulla CTU, ma senza superare il principio per cui la mera registrazione contabile non basta a vincere la presunzione posta dall’art. 32 d.P.R. n. 600/1973. Sono stati dichiarati assorbiti il secondo e il terzo motivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio a diversa composizione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, che dovrà riesaminare la controversia uniformandosi alla precedente sentenza rescindente e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma che ha consentito la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c.

    base del primo e del secondo motivo, per violazione di norme processuali e nullità della sentenza.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    il giudice di rinvio deve uniformarsi non solo al principio di diritto eventualmente enunciato, ma comunque a quanto statuito dalla Corte di cassazione; se la cassazione è per vizio di motivazione, deve riesaminare i fatti alla luce dei rilievi della sentenza rescindente.

  • art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973

    nelle verifiche bancarie i versamenti e i prelevamenti hanno natura presuntiva di ricavi/compensi salvo prova contraria specifica del contribuente circa titolo dell’operazione e origine della provvista.

  • art. 132, secondo comma, num. 4, c.p.c.

    invocato come parametro della dedotta nullità per motivazione apparente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato unitamente all’art. 132 c.p.c. per denunciare la carenza motivazionale.

  • art. 36, comma 2, num. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato come norma sulla motivazione delle sentenze tributarie.

  • art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.

    base del terzo motivo, dedotto per violazione di legge sostanziale in tema di onere della prova.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il riparto dell’onere della prova; il contribuente deve fornire prova specifica idonea a superare la presunzione legale o semplice derivante dalle movimentazioni bancarie.

  • art. 2728 c.c.

    richiamato per il regime delle presunzioni legali e il relativo onere di prova contraria.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice non può limitarsi a riprodurre una motivazione già censurata dalla Corte di cassazione, ma deve svolgere un nuovo esame dei fatti tenendo conto puntualmente delle indicazioni contenute nella sentenza rescindente.
  • Quando la cassazione è avvenuta per vizio di motivazione, il giudice di rinvio ha il dovere di riesaminare il compendio probatorio in modo completo e di fornire una motivazione idonea a superare i rilievi già formulati dalla Corte.
  • In materia di accertamenti bancari ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973, il contribuente deve provare in modo specifico a quale operazione si riferiscano i versamenti e i prelevamenti contestati, dimostrando il titolo del versamento o l’origine della provvista e, correlativamente, che si tratti di operazioni non imponibili o già considerate nella determinazione del reddito.
  • La mera registrazione in contabilità delle movimentazioni bancarie, o il semplice richiamo a una CTU, non è di per sé sufficiente a vincere la presunzione di imponibilità derivante dalle movimentazioni stesse.
  • Per superare la presunzione fiscale non basta qualificare genericamente le somme come "flussi finanziari", "anticipazioni" o "restituzioni": occorre una ricostruzione analitica e verificabile delle singole operazioni e della loro effettiva natura economico-fiscale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.