Cassazione Civile, Ordinanza n. 34275/2025 del 27/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di due cartelle di pagamento: una relativa a IVA, sanzioni e interessi emessa nei confronti del contribuente, e una emessa nei suoi confronti quale ex accomandatario di una società estinta, per IVA, interessi e sanzioni fondati su avvisi di accertamento divenuti definitivi. In precedenza la Corte di cassazione aveva annullato con rinvio due diverse sentenze d'appello: per la prima cartella aveva chiesto di verificare la corretta notificazione al contribuente nella qualità di liquidatore o di accomandatario; per la seconda aveva dichiarato la nullità del giudizio per violazione del litisconsorzio necessario e disposto il rinvio al primo grado. Dopo il rinvio, la CTR ha rigettato gli appelli. Il ricorrente ha dedotto quattro motivi: (1) violazione delle norme processuali e tributarie sul giudizio di rinvio, perché la CTR non avrebbe dato esecuzione al dictum rescindente relativo alla cartella n. 527, omettendo l'accertamento richiesto e non pronunciando correttamente sulle spese; (2) violazione delle norme sul contraddittorio nel giudizio di appello, perché per la cartella n. 942 non sarebbe stata disposta l'integrazione nei confronti di due ex soci della società estinta; (3) violazione della disciplina sulla riscossione e sugli effetti della precedente cassazione con rinvio in relazione alla stessa cartella; (4) violazione delle norme sul contenuto della cartella e sullo statuto del contribuente, sempre con riguardo alla medesima cartella. La Corte ha accolto il secondo motivo, ritenendo che il principio di diritto già fissato in precedenza dalla Cassazione imponesse, nel caso concreto, la prosecuzione del giudizio con integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli ex soci anche nel nuovo grado, e ha dichiarato assorbiti il terzo e il quarto motivo; il primo motivo è stato considerato fondato nei limiti in cui la CTR non aveva svolto l'accertamento richiesto e non si era correttamente regolata sulle spese, con affermazione del difetto di interesse alla declaratoria di cessazione parziale della materia del contendere per l'avvenuto sgravio della cartella. La decisione viene quindi cassata con rinvio per nuovo esame e regolazione delle spese.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti il terzo e il quarto, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito. In particolare, ha affermato che: per la prima cartella la CTR non aveva dato corretta attuazione al precedente dictum rescindente né aveva provveduto correttamente sulle spese; per la seconda cartella, pur richiamando l'evoluzione della giurisprudenza sulle cause scindibili e inscindibili nel processo tributario, ha ritenuto che nel caso concreto restasse vincolante il precedente annullamento con rinvio disposto per violazione del litisconsorzio, con conseguente necessità di trattare il giudizio come ancora soggetto all'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli ex soci. Il rinvio è dunque disposto perché il giudice di merito riesamini la controversia alla luce dei principi enunciati e provveda anche sulle spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
indicato come parametro dei motivi di violazione di legge relativi alla seconda e alla quarta censura
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
indicato come parametro dei motivi di nullità processuale relativi alla prima e alla seconda censura
richiamato per la trattazione camerale con memoria
richiamato per affermare che, in presenza di sgravio della cartella, difetta interesse alla declaratoria di cessazione parziale della materia del contendere, salvo interesse alle spese
applicabile alle cause inscindibili o dipendenti in appello, con ordine di integrazione del contraddittorio e sanzione di inammissibilità in caso di mancata ottemperanza
applicabile alle cause scindibili in appello, con meccanismo di notificazione alle parti interessate e sospensione del processo fino alla maturazione dei termini di impugnazione
distinzione tra rinvio proprio/prosecutorio e rinvio restitutorio o improprio; nel caso di error in procedendo la sentenza richiama il rinvio restitutorio
vincolo del giudice di rinvio al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, nei limiti del tipo di annullamento disposto
richiamato nel motivo di ricorso per la disciplina del giudizio di rinvio
richiamato nel secondo motivo in relazione al litisconsorzio
richiamato nei motivi relativi ai poteri del giudice di rinvio e al corrispondente dovere di pronuncia
art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.
richiamato per la motivazione della sentenza
richiamato nel primo motivo con riferimento alla riunione delle cause
richiamato nel primo motivo con riferimento alle regole del processo di appello applicabili in rinvio
richiamato anche con riferimento al giudizio di rinvio
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
richiamato tra le norme processuali tributarie asseritamente violate
richiamato con riferimento al litisconsorzio nel processo tributario
richiamato tra le norme processuali tributarie asseritamente violate
art. 29, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
richiamato nei motivi e nel ragionamento sulla regolarità del contraddittorio
art. 36, comma 1, n. 4 d.lgs. n. 546/1992
richiamato tra le norme sulla motivazione della decisione tributaria
art. 46, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
richiamato nei motivi di ricorso
richiamato nei motivi e nel ragionamento sull'applicabilità delle regole del giudizio di appello al processo tributario
art. 63, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
richiamato per affermare che, quando la Cassazione cassa e rinvia, la riassunzione deve essere fatta nei confronti di tutte le parti
richiamato nel terzo motivo sul regime della riscossione dopo la decisione tributaria
richiamato nel quarto motivo in tema di contenuto degli atti impositivi
richiamato nel quarto motivo in tema di ricorso tributario
richiamato nel quarto motivo in tema di atti impugnabili
richiamato nel quarto motivo in tema di costituzione in giudizio
richiamato per la regolazione delle spese di lite
non richiamato espressamente, ma il testo non consente ulteriori precisazioni
richiamato per la regola della pendenza del processo in caso di riassunzione/continuazione del giudizio
art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
richiamato nel ragionamento sulla necessità o meno di notificare l'appello a tutti i soggetti che avevano partecipato al primo grado; le Sezioni Unite hanno chiarito che non elimina la distinzione tra cause scindibili e inscindibili
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'obbligo di integrazione del contraddittorio in appello va letto alla luce della distinzione tra cause inscindibili, dipendenti e scindibili: non ogni pluralità di parti del primo grado comporta automaticamente un litisconsorzio necessario processuale nel grado di impugnazione.
- L'art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 non abroga la distinzione codicistica tra cause scindibili e inscindibili; restano applicabili, nei limiti di compatibilità, gli artt. 331 e 332 c.p.c.
- Quando la Corte di cassazione annulla per error in procedendo e dispone un rinvio restitutorio, il giudice del rinvio deve riprendere il processo dal punto in cui si è verificato il vizio e può esaminare le questioni ritualmente proposte che non contrastino con il principio di diritto già enunciato.
- Il vincolo del giudice di rinvio riguarda il principio di diritto affermato dalla Corte e i punti decisivi già definitivamente risolti, ma non impedisce la nuova valutazione dei fatti acquisiti ove consentita dal tipo di annullamento.
- In presenza di sgravio della cartella, viene meno l'interesse alla declaratoria di cessazione della materia del contendere sulla pretesa tributaria, ma può permanere l'interesse alla regolazione delle spese secondo la soccombenza virtuale.
- Se un precedente annullamento con rinvio aveva già imposto l'integrazione del contraddittorio per violazione del litisconsorzio, tale dictum vincola il giudice di rinvio e non può essere superato dalla sola successiva evoluzione giurisprudenziale sulla scindibilità delle cause, salvo diversa specifica statuizione della Corte.
- Il processo, anche dopo la cassazione con rinvio, resta l'unico procedimento originariamente instaurato e la riassunzione/prosecuzione si colloca in continuità con esso, con mantenimento delle preclusioni e degli effetti processuali già maturati.
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