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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21253/2024 del 30/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dalla presentazione, da parte di una società operante nel settore eolico, di dichiarazioni DOCFA per trentasei aerogeneratori di un impianto ubicato nel territorio comunale, con proposta di rendita catastale successivamente rettificata dall'Amministrazione finanziaria in misura sensibilmente superiore. La contribuente ha impugnato gli avvisi di rettifica deducendo l'eccessività della rendita, la carenza di prova e l'erroneità del criterio di valorizzazione adottato. Nel giudizio di appello il ricorso è stato respinto sulla base dell'affermazione che l'Ufficio avrebbe assolto il proprio onere probatorio e che la società non avesse fornito elementi idonei a contrastare la pretesa; inoltre la CTR ha ritenuto tardiva la produzione delle fatture di acquisto degli aerogeneratori e ha omesso di considerare la perizia tecnica prodotta in appello. In cassazione le ricorrenti hanno denunciato: 1) violazione dell'art. 115 c.p.c. per omesso esame delle fatture e della perizia; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. per erronea ripartizione dell'onere della prova, avendo i giudici di merito ritenuto assolto l'onere dell'Agenzia senza adeguata valutazione della documentazione della contribuente; 3) violazione dell'art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992, per avere considerato tardiva in appello la produzione delle fatture, nonostante nel processo tributario sia ammessa la produzione di nuovi documenti nei termini di legge.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati il secondo e il terzo motivo di ricorso, assorbito il primo. Ha affermato che, nel testo ratione temporis applicabile dell'art. 58, comma 2, d.lgs. 546/1992, la produzione di nuovi documenti in appello è consentita entro il termine perentorio previsto dall'art. 32 del medesimo decreto, e che nel caso concreto la produzione documentale era tempestiva. Ha inoltre ribadito che, nelle controversie in materia di classamento e rendita catastale, spetta all'Amministrazione provare gli elementi giustificativi della propria pretesa, non potendo il giudice trarre la prova della fondatezza dell'atto dal solo insuccesso probatorio del contribuente. Poiché la CTR ha escluso indebitamente dall'esame il materiale documentale prodotto in appello e ha fatto mal governo della regola sull'onere della prova, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Regione Sardegna in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia considerando i documenti prodotti e provvedere anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Il motivo di ricorso denunciava l'omesso esame di documenti prodotti; la Corte ha ritenuto assorbita tale censura dopo l'accoglimento delle doglianze sul rito e sull'onere probatorio.

  • art. 2697 c.c.

    Nelle controversie sul classamento e sulla quantificazione della rendita catastale l'onere di provare gli elementi giustificativi della maggiore rendita grava sull'Amministrazione; il giudice non può fondare la decisione sul solo mancato assolvimento dell'onere probatorio della contribuente.

  • art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel testo applicabile ratione temporis consente la produzione di nuovi documenti in appello, purché tempestiva rispetto al termine previsto dall'art. 32 del medesimo decreto.

  • art. 32, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992

    Stabilisce il termine perentorio per il deposito dei documenti in appello, richiamato dalla Corte per valutare la tempestività della produzione documentale.

  • art. 24, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992

    La produzione documentale deve rispettare le formalità previste da tale disposizione.

  • art. 58, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992

    La nuova formulazione introdotta dal d.lgs. n. 220 del 2023 non si applica al giudizio, introdotto anteriormente al 5 gennaio 2024.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È stato il parametro processuale richiamato per le censure di violazione di norme processuali e di nullità della sentenza per omesso esame della prova documentale.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato il parametro processuale richiamato per la doglianza di violazione dell'art. 2697 c.c.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la produzione di nuovi documenti in appello è ammessa nei limiti temporali e formali previsti dal d.lgs. n. 546 del 1992; il giudice non può dichiarare tardiva una produzione tempestivamente effettuata entro il termine legale.
  • Nelle controversie relative al classamento catastale e alla determinazione della rendita, l'Amministrazione finanziaria deve provare gli elementi di fatto e i criteri tecnici che giustificano la rettifica; la mancanza di prova contraria del contribuente non può di per sé integrare la prova positiva della pretesa erariale.
  • Le perizie estimative di parte, nel processo tributario, possono essere valutate come fonti di convincimento, purché il giudice spieghi in modo puntuale le ragioni della loro attendibilità o inattendibilità.
  • L'omessa considerazione di documenti ritualmente prodotti e l'erronea allocazione dell'onere della prova integrano errori di diritto idonei a determinare la cassazione con rinvio della decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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