Cassazione Civile, Ordinanza n. 37189/2021 del 29/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società ricorrente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR del Lazio che aveva respinto il suo appello contro il rigetto dei ricorsi avverso tre avvisi di contestazione di sanzioni. Gli atti riguardavano l'irregolare tenuta della contabilità per gli esercizi 2005, 2006 e 2007 e, per due annualità, anche l'omessa presentazione della comunicazione annuale dei dati IVA. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza per violazione dell'art. 16, comma 7, d.lgs. n. 472/1997, sostenendo che gli avvisi sanzionatori fossero privi di adeguata motivazione perché l'Ufficio non avrebbe dato conto delle deduzioni difensive presentate in sede amministrativa. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 9 d.lgs. n. 471/1997 e 12 d.lgs. n. 472/1997, contestando l'applicazione del cumulo giuridico e l'aumento della sanzione, assumendo che l'irregolare tenuta della contabilità integrasse un'unica violazione e non legittimasse la triplicazione della sanzione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché, nel censurare la motivazione degli avvisi sanzionatori, la ricorrente non aveva riportato nel ricorso per cassazione il contenuto degli atti impugnati, in violazione del principio di autosufficienza ex art. 366 c.p.c.; inoltre ha osservato che, dalle stesse deduzioni della parte, risultava l'accoglimento parziale delle difese in sede amministrativa con rideterminazione della sanzione, sicché non era necessaria un'ulteriore motivazione. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che la CTR aveva correttamente applicato l'art. 12 d.lgs. n. 472/1997, poiché l'irregolare tenuta della contabilità riguardava più tributi (IVA, IRES e IRAP) e quindi era legittimo il cumulo giuridico con aumento della sanzione base. È stata disposta la compensazione delle spese e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 16, comma 7, d.lgs. n. 472/1997
La Corte non ravvisa violazione della norma perché, nel caso concreto, le deduzioni difensive risultavano già considerate con rideterminazione della sanzione; non era quindi necessaria una motivazione ulteriore negli avvisi impugnati.
Nel ricorso per cassazione è necessario riportare testualmente gli elementi rilevanti dell'atto impugnato quando si deduce un vizio di motivazione, per consentire il controllo della censura dal solo esame del ricorso.
"E' punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata fino al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni della medesima disposizione"
La norma è applicabile quando la medesima condotta integra violazioni riferite a più tributi; in tal caso è legittimo determinare la sanzione base e poi applicare l'aumento previsto dal cumulo giuridico.
art. 9, comma 1, d.lgs. n. 471/1997
La ricorrente lo invocava per escludere la pluralità delle violazioni, ma la Corte, valorizzando il dato fattuale della pluralità dei tributi coinvolti, ha ritenuto corretta la sanzione applicata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Essendo stato rigettato il ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale base del meccanismo di ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione che investe la motivazione di un atto amministrativo tributario, il ricorrente deve adempiere a un onere di specifica riproduzione del contenuto essenziale dell'atto, così da rendere verificabile la censura senza ricorso a fonti esterne al ricorso stesso.
- La doglianza sul difetto di motivazione dell'atto sanzionatorio non è fondata quando risulti che l'amministrazione abbia già preso in esame le deduzioni difensive e abbia rideterminato la sanzione in senso favorevole al contribuente, poiché in tal caso può operare il rigetto implicito delle ulteriori richieste non specificate.
- Il cumulo giuridico delle sanzioni amministrative tributarie è corretto quando una sola condotta viola disposizioni relative a tributi diversi; in tale ipotesi la sanzione va commisurata alla violazione più grave con l'aumento previsto dalla legge.
- Spetta al giudice individuare e qualificare la norma applicabile al caso concreto, ricostruendo la fattispecie alla luce del contenuto degli atti e delle violazioni contestate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37141/2021 del 29/11/2021
- ordinanza_civile · 29 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37142/2021 del 29/11/2021
- ordinanza_civile · 29 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37147/2021 del 29/11/2021
- ordinanza_civile · 29 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37148/2021 del 29/11/2021
- ordinanza_civile · 29 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37150/2021 del 29/11/2021
- ordinanza_civile · 29 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37151/2021 del 29/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →