Cassazione Penale, Sentenza n. 24081/2024 del 18/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato le ordinanze del Tribunale di Salerno che avevano rigettato le istanze di riesame avverso decreti di sequestro preventivo emessi per plurime violazioni della normativa urbanistica ed edilizia. Hanno articolato quattro motivi: (1) violazione del principio del ne bis in idem / difetto di motivazione endoprocessuale, sostenendo che il nuovo sequestro si fondava su un precedente sequestro ormai revocato e su particelle diverse, con ripristino dello stato dei luoghi già effettuato; (2) mancata motivazione specifica sul periculum in mora, rilevando l'assenza di attività edilizia in corso, la storicità della residenza di Nappi Rita, la presenza di fognatura e strade antecedenti e una richiesta di sanatoria del 1994, oltre a che la SCIA del 2021 riguardava solo una vasca e non il fabbricato; (3) carenza di fumus e periculum e violazione del principio di proporzionalità, sostenendo che le opere sono di natura agricola (vasca per raccolta acque reflue) e rientrano nell'art. 44 lett. b) d.P.R. 380/2001 e quindi non giustificano il sequestro reale; (4) intervenuta prescrizione delle fattispecie contestate per i tempi trascorsi dalle realizzazioni immobiliari, con conseguente impossibilità di disporre confisca.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato il vizio di ne bis in idem perché i fatti contestati nei due provvedimenti sono diversi (opere e condotte emergenti da sopralluoghi successivi) e la reiterazione del sequestro è ammissibile quando si fondi su esigenze cautelari diverse o su elementi nuovi. I secondi e terzo motivi sono stati considerati inammissibili in quanto sollevano doglianze di natura fattuale e di mera valutazione della motivazione del Tribunale, mentre il ricorso per cassazione avverso ordinanze cautelari è ammesso solo per violazione di legge o per mancanza assoluta o radicale della motivazione. Il quarto motivo (prescrizione) è stato dichiarato inammissibile perché la questione non era stata dedotta in sede di riesame e comporta valutazioni di merito precluse in sede di legittimità. Essendo i ricorsi inammissibili, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e alla sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. n. 380/2001 (Testo unico dell'edilizia), art. 44
La norma distingue fattispecie edilizie rilevanti ai fini della sanzione e della confisca; la Corte valuta se le opere contestate rientrano nelle categorie che giustificano misure reali e rimarca che la qualificazione giuridica delle opere e la loro pericolosità urbanistica sono oggetto di valutazione fattuale che non è sindacabile in sede di legittimità se non per vizio di legge.
Codice di procedura penale, art. 125
Richiamato in relazione ai limiti alla sindacabilità delle motivazioni in sede di cassazione e ai poteri del giudice cautelare nella valutazione di periculum e fumus.
Codice di procedura penale, art. 129
Richiamato in relazione ai termini e effetti processuali connessi alla prescrizione e alla possibilità di sollevare la questione; la Corte osserva che questioni prescrizionali non eccepite anteriormente sono precluse in sede di legittimità.
Codice di procedura penale, art. 321
Richiamato con riferimento ai poteri del tribunale del riesame e ai requisiti della motivazione delle ordinanze cautelari; la Corte precisa i limiti del sindacato in cassazione sulle valutazioni di fatto.
Codice di procedura penale, art. 325, comma 1
Stabilisce i limiti del ricorso per cassazione per violazione di legge: ammesso per mancanza fisica della motivazione o per motivazione apparente; non per mero vizio logico.
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede la condanna alle spese e, se ricorrono le condizioni, la sanzione pecuniaria per i ricorsi dichiarati inammissibili; la Corte l'ha applicata ritenendo assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità non sussistente.
Codice di procedura penale, art. 649
Richiamato come riferimento normativo collegato ai provvedimenti cautelari reali (sequestro preventivo); utilizzato dai ricorrenti nelle censure ma la Corte non ha accolto le deduzioni fattuali.
D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)
Citato per la perimetrazione del Parco del Cilento e per valutare la rilevanza paesaggistica delle opere; la Corte nota che la perimetrazione è successiva ad alcune domande di sanatoria, ma la questione è trattata in punto di fatto.
Sentenza CEDU, GIEMc/Italia del 28/06/2018
Citando la giurisprudenza europea, i ricorrenti hanno richiamato principi relativi alla confisca e alla prescrizione; la Corte nazionale ha però ritenuto che la questione della prescrizione non fosse stata adeguatamente esperita nelle fasi precedenti.
Massime di principio
- La reiterazione di un sequestro preventivo sullo stesso bene è ammissibile quando il nuovo provvedimento si fonda su esigenze cautelari diverse o su elementi nuovi non valutati in precedenza; il ne bis in idem non impedisce provvedimenti distinti se fondati su fatti diversi.
- In sede di cassazione contro ordinanze in materia di misure cautelari reali il sindacato è limitato: sono ammissibili i ricorsi per violazione di legge o per mancanza assoluta o radicale della motivazione; non si possono rimettere valutazioni di merito o rilievi fattuali che erano o potevano essere svolti in sede di riesame.
- Le censure che implichino accertamenti di fatto (es. epoca di realizzazione delle opere, mancanza di attività edilizia in corso, stato di fatto degli immobili) sono generalmente precluse in cassazione se non erano state previamente dedotte; questioni nuove in tal senso devono essere sollevate in sede di merito/riesame.
- La prescrizione dei reati deve essere eccepita tempestivamente durante il processo: se non prospettata nelle fasi cautelari o di riesame, la relativa deduzione può risultare preclusa in sede di legittimità.
- La proporzionalità della misura cautelare e la qualificazione dell'opera (edilizia vs. agricola) sono valutazioni che richiedono istruttoria e accertamento di fatto; la loro sindacabilità in cassazione è molto limitata salvo palese violazione di legge o mancanza della motivazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 24050/2024 del 18/06/2024
- Sentenza penale · 18 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 24051/2024 del 18/06/2024
- Sentenza penale · 18 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 24053/2024 del 18/06/2024
- Sentenza penale · 18 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 24054/2024 del 18/06/2024
- Sentenza penale · 18 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 24055/2024 del 18/06/2024
- Sentenza penale · 18 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 24056/2024 del 18/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →