Cassazione Civile, Ordinanza n. 26065/2024 del 04/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di liquidazione notificati a una società in liquidazione e a una persona fisica, emessi dall'Ufficio dopo una precedente sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva rideterminato il valore venale di terreni oggetto di compravendita del 3 agosto 2009, con conseguente riliquidazione dell'imposta di registro complementare e irrogazione di sanzioni. I contribuenti impugnavano gli avvisi deducendo: nullità/inesistenza delle notifiche perché eseguite direttamente via posta senza le formalità della L. n. 890/1982 e senza avviso di giacenza o CAD; decadenza del potere impositivo; difetto di motivazione degli avvisi e della sentenza regionale; e, soprattutto, omessa pronuncia sulla questione delle sanzioni, sostenendo di avere già definito agevolmente una parte delle sanzioni ex art. 17, comma 2, d.lgs. n. 472/1997 e di non dovere comunque la sanzione ex art. 71 d.P.R. n. 131/1986. Il ricorso per cassazione conteneva quattro motivi: violazione dell'art. 112 c.p.c. e della disciplina delle notifiche; violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 76 T.U. registro; violazione delle norme sulle sanzioni e omessa valutazione di documenti; violazione degli obblighi di motivazione degli avvisi e della sentenza. L'Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso solo sul terzo motivo, rilevando un'omessa pronuncia della CTR sulla specifica censura relativa alle sanzioni. Ha invece dichiarato inammissibili o infondati gli altri motivi: ha escluso l'omissione di pronuncia sulla decadenza, ha ritenuto sanata o comunque non inesistente la notifica effettuata direttamente via raccomandata postale, ha giudicato non fondato il vizio di motivazione della sentenza e degli avvisi di liquidazione, richiamando l'orientamento secondo cui, in tema di imposta di registro su atti giudiziari, è sufficiente l'indicazione della sentenza posta a base della liquidazione quando la pretesa sia semplice e conoscibile dal contribuente. Per il motivo accolto, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame della questione sulle sanzioni e sui relativi presupposti di fatto e di diritto.
Norme richiamate
l'omessa pronuncia è configurabile solo se il giudice d'appello non si pronuncia su una domanda o eccezione devolutagli; non rileva, invece, il vizio della sentenza di primo grado sostituita in appello.
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
il vizio rileva solo in caso di motivazione apparente, non per il mero difetto di sufficienza della motivazione.
art. 76, comma 3, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
richiamato dai ricorrenti per contestare le modalità di notificazione degli avvisi di liquidazione.
art. 52, comma 3, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
richiamato dai ricorrenti per contestare le modalità di notificazione degli avvisi di liquidazione.
art. 8, L. 20 novembre 1982, n. 890
la Corte esclude che sia necessaria la sua applicazione quando la notifica fiscale sia eseguita direttamente tramite servizio postale ordinario.
i vizi di notificazione diversi dalla totale mancanza o dalla carenza degli elementi essenziali integrano nullità sanabile per raggiungimento dello scopo.
il motivo è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme all'orientamento consolidato della Corte.
art. 17, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
la questione dell'eventuale definizione agevolata delle sanzioni non è stata esaminata dalla CTR ed era decisiva ai fini della lite.
art. 71 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
richiamato in relazione alla debenza delle sanzioni collegate all'imposta di registro liquidata.
art. 3, L. 7 agosto 1990, n. 241
richiamato dai ricorrenti per il preteso deficit motivazionale degli avvisi.
art. 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
l'obbligo motivazionale è soddisfatto se il contribuente può individuare base imponibile e aliquota, almeno mediante semplice calcolo, salvo i casi di maggiore complessità.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
viene invocato per i vizi di nullità della sentenza e per omessa pronuncia.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
viene invocato per violazioni di legge sostanziale e processuale.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
nel testo è richiamato il nuovo perimetro del vizio motivazionale, limitato alla motivazione apparente o all'omesso esame del fatto decisivo nei limiti di legge.
Massime di principio
- In materia di impugnazioni, il vizio di omessa pronuncia va verificato con riferimento alla decisione di appello: i vizi della sentenza di primo grado restano assorbiti dalla pronuncia del giudice di secondo grado che la sostituisce.
- La notifica diretta dell'atto fiscale mediante raccomandata con avviso di ricevimento, quando consentita dalla disciplina speciale e dal servizio postale ordinario, non richiede le formalità previste dalla L. n. 890/1982; eventuali irregolarità diverse dalla totale mancanza dell'atto o degli elementi essenziali integrano nullità sanabile se il destinatario impugna l'atto e raggiunge lo scopo conoscitivo.
- In tema di imposta di registro su atti giudiziari, l'avviso di liquidazione può ritenersi sufficientemente motivato se indica la sentenza o il provvedimento posto a base della pretesa in modo da consentirne agevole individuazione e comprensione, senza necessità di allegazione, quando la fattispecie sia semplice e la quantificazione sia ricostruibile con un mero calcolo.
- L'obbligo di motivazione dell'avviso di liquidazione è violato solo quando, per la complessità della fattispecie, il contribuente non sia posto in condizione di comprendere i criteri di calcolo della pretesa e sia costretto a congetture difensive.
- Costituisce vizio di omessa pronuncia la mancata considerazione di una specifica eccezione o domanda decisiva, come la dedotta definizione agevolata di sanzioni, quando essa non sia esaminata affatto dal giudice di merito e sia idonea a incidere sul decisum.
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