Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 28/02/2020 n. 5481 - Corte di Cassazione

Imposta sui consumi - Somministrazione di energia elettrica - Consumatore finale - Opificio industriale - Qualifica - Esenzione dall'imposta.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia contestava che Aeroporti di Roma, quale concessionaria e fornitrice di energia nell'aeroporto di Fiumicino, aveva ceduto energia elettrica a terzi (operatori pubblici e privati) e, pertanto, doveva essere considerata "fabbricante"/soggetto passivo ai sensi dell'art. 53 TUA, con obbligo di denuncia e pagamento dell'imposta sui consumi. Inoltre la società aveva indebitamente fruito dell'"esenzione opificio" (art. 52 TUA) cumulando i consumi di più utenti serviti da un unico punto di prelievo per raggiungere le soglie di esenzione e similmente dell'esenzione dall'addizionale provinciale; l'Amministrazione irrogò sanzioni per omessa denuncia e omesso pagamento delle imposte per gli anni 2003-2006.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia limitatamente agli aspetti coperti da giudicato esterno formatosi con precedenti pronunce (Cass. nn. 20471, 20477, 20474 del 2013) che avevano già accertato che Aeroporti di Roma aveva fornito energia a terzi considerati consumatori finali e quindi assumeva la posizione di "fabbricante" soggetto a imposizione; per tale motivo la CTR era tenuta a riesaminare la materia alla luce di quel giudicato. La Cassazione ha altresì dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della società, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa per nuovo esame ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504/1995 (TUA) art. 52

    Disciplina l'esenzione per "opifici industriali" che consumano energia oltre determinate soglie; la Corte rileva che l'esenzione si applica solo se sussistono i presupposti tecnici (stabilimento organizzato per produzione di beni) e non è legittimo cumulare consumi di terzi cessionari per raggiungere la soglia.

  • D.Lgs. n. 504/1995 (TUA) art. 53

    Definisce i soggetti passivi: chi cede energia a terzi o autoproduce e la vende è equiparato al "fabbricante" e soggetto all'imposta; la Corte conferma che la fornitura a terzi da parte della concessionaria la qualifica come soggetto passivo.

  • D.Lgs. n. 504/1995 (TUA) art. 55

    Norme correlate al regime imponibile e agli obblighi di denuncia e versamento; richiamata in relazione all'obbligo di denuncia da parte del soggetto che cede energia.

  • D.L. n. 511/1988 art. 6, comma 2, lett. c)

    Riguarda l'addizionale provinciale sull'energia elettrica e le eventuali esenzioni/limiti di soglia; la Corte evidenzia che non è ammesso cumulare consumi altrui per conseguire le esenzioni previste.

  • L. n. 20/1989

    Norma richiamata come parte del quadro normativo di settore; utilizzata nel complesso dei riferimenti normativi valutati dalla Corte.

  • D.Lgs. n. 472/1997 artt. 6, 7 e 12

    Regolano sanzioni amministrative tributarie, onere della prova e misure mitigatrici; la Corte affronta le eccezioni della contribuente ma ritiene che, anche in assenza di contatori separati, l'Amministrazione potesse fondare la pretesa su accertamenti e presunzioni corredate dalla prova, fatti salvi i limiti posti dal giudicato.

  • L. n. 212/2000 (Statuto del contribuente) artt. 7 e 10

    Riguardano il principio di buona fede e il diritto al contraddittorio e alla difesa; la società invocava affidamento e buona fede, ma la Corte ha ritenuto assorbite tali questioni dall'esistenza del giudicato che aveva già definito i presupposti impositivi.

  • Codice civile art. 2697

    Principio generale sull'onere della prova; menzionato nel contesto del dibattito sull'onere probatorio e l'uso di presunzioni in presenza di contatori non separati.

Massime di principio

  • Se un soggetto acquista o produce energia e la cede a terzi che sono consumatori finali, quel soggetto è assimilato al "fabbricante" ex art. 53 TUA e assume la qualifica di soggetto passivo dell'imposta sui consumi; non può quindi automaticamente beneficiare delle esenzioni riservate agli opifici a meno che non provi di possedere i requisiti tecnici richiesti.
  • L'"esenzione opificio" (art. 52 TUA) richiede la sussistenza di un stabilimento tecnico-organizzato per la produzione di beni e non può essere conseguita cumulando i consumi di soggetti terzi serviti dalla stessa utenza, quando tali soggetti sono consumatori finali distinti.
  • In assenza di contatori separati, l'Amministrazione finanziaria può avvalersi di presunzioni e di elementi indiziari per quantificare i consumi imputabili al fornitore/cessionario ai fini impositivi e sanzionatori, fermo restando l'onere della prova e i limiti derivanti dal diritto di difesa; il giudicato su questioni identiche tra le stesse parti vincola il giudice successivo.
  • Le questioni di buona fede, affidamento e incertezza normativa possono essere invocate dal contribuente, ma risultano inefficaci quando esistono pronunce passate in giudicato che hanno già accertato i medesimi presupposti di fatto e diritto.
  • Quando esistono sentenze passate in giudicato su punti decisivi tra le stesse parti, tali accertamenti (giudicato esterno) impediscono la rinnovazione del medesimo esame e vincolano l'organo giudicante che deve conformarsi a quanto già deciso.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.