Sentenza del 28/02/2020 n. 2799 - Comm. Trib. Prov. Roma
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento n. 0972018013000**** notificata l'8.01.2019 relativa a presunto credito IRAP 2015 emerso da verifica ex art. 36‑bis DPR 600/73. La ricorrente deduceva, tra l'altro, nullità/inesistenza giuridica della notifica per omesso invio da parte del concessionario, difetto di motivazione, omessa indicazione della base di calcolo degli interessi, omessa notifica dell'avviso bonario, violazione dello Statuto del contribuente (L. 212/2000) e incompetenza territoriale. In particolare la ricorrente contestava che la notifica via PEC provenisse da un indirizzo non riconducibile all'Agenzia delle Entrate - Riscossione e non presente nell'elenco ufficiale IPA, sostenendo quindi l'inesistenza giuridica della notificazione.
La decisione
Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso con riferimento all'eccezione di nullità della notifica: la cartella è stata trasmessa da un indirizzo PEC non riconducibile all'Agenzia e diverso dall'indirizzo riportato nell'elenco IPA, pertanto la notificazione è stata dichiarata giuridicamente inesistente e gli atti impugnati nulli. Le eccezioni dell'AdER (inammissibilità, termini, prova della notifica) non hanno retto, anche perché la prova di notifica prodotta dall'AdER risultava inutilizzabile (documento indisponibile). Condanna dell'Agenzia resistente al pagamento delle spese di lite: euro 1.000,00 oltre oneri di legge in favore dei difensori della ricorrente.
Norme richiamate
Richiamato come fonte del procedimento di verifica che ha originato la pretesa tributaria (IRAP 2015). Non è stata tuttavia la norma decisiva sulla validità della notifica, che è stata disposta in base ai requisiti formali della notificazione via PEC.
Norma sui termini e sulle formalità del procedimento e del ricorso davanti alla Commissione; il Collegio ha esaminato le eccezioni di inammissibilità e di tempestività alla luce di tale disposizione e le ha ritenute infondate alla luce della dichiarata inesistenza della notifica originaria.
legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del Contribuente)
Riferita dalla ricorrente in relazione al diritto di difesa; la Corte ha preso atto delle censure ma ha deciso il giudizio sulla base della nullità della notifica PEC, che incide direttamente sul diritto di difesa garantito dallo Statuto.
Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) - elenco ufficiale
Il Collegio ha ritenuto che la PEC mittente utilizzata per la notifica debba essere riconducibile all'indirizzo ufficiale registrato nell'IPA per l'ente notificante: l'uso di un diverso indirizzo (nel caso concreto un indirizzo non istituzionale) rende la notifica priva di effetti giuridici.
Massime di principio
- La validità della notificazione via PEC di atti esecutivi/tributari richiede che il messaggio provenga dall'indirizzo PEC ufficiale e registrato per l'ente notificante (registro IPA); l'uso di un PEC non riconducibile all'ente comporta la nullità insanabile della notifica.
- La nullità della notifica per difetto di origine del PEC determina l'inesistenza giuridica dell'atto notificato e può condurre all'annullamento degli atti esecutivi connessi; non è sufficiente la successiva produzione dell'atto da parte dell'ufficio per sanare l'irregolarità della notifica originaria.
- Il concessionario/ufficio opponente ha l'onere di produrre prova leggibile e utilizzabile dell'avvenuta notificazione; prove illeggibili o documenti 'non apribili' possono essere considerati come non prodotti e favorire la ricorrente.
- I termini per proporre ricorso si calcolano rispetto a una notificazione valida: se la notificazione è inesistente, il decorso dei termini va valutato alla luce dell'inesistenza dell'atto notificato.
- In fase cautelare e difensiva è opportuno verificare dall'estratto di ruolo e dalla relata di notifica l'effettiva provenienza del messaggio PEC (intestazione e header), e segnalare tempestivamente al giudice la non corrispondenza con l'indirizzo IPA.
- In contenziosi analoghi è consigliabile richiedere subito la produzione dell'estratto di ruolo e della relata, contestare l'origine del messaggio PEC se difforme e, se necessario, chiedere la declaratoria di inesistenza della notifica oltre alla condanna alle spese.
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