Sentenza del 28/02/2020 n. 55 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Cessione di ramo d'azienda - Imposta di registro e imposta sul reddito - Presunzione di conformità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia contestava l'omessa indicazione della plusvalenza derivante dalla cessione di un ramo d'azienda (attività alberghiera) avvenuta nel 1997, valorizzata diversamente ai fini dell'imposta di registro rispetto a quanto dichiarato ai fini IRPEF. Il contribuente ha rilevato l'esistenza di una impresa familiare costituita tra il titolare e due nipoti e ha dichiarato una plusvalenza inferiore, sostenendo che era stato ceduto solo il ramo alberghiero e che parte del corrispettivo spettava ai familiari collaboratori; l'Ufficio aveva rideterminato il valore dell'avviamento per la registrazione, elevando la plusvalenza contestata.
La decisione
La Commissione Regionale, in seguito al rinvio della Corte di Cassazione che aveva censurato il precedente ritenuto di giudicato interno, ha esaminato la documentazione e riconosciuto l'esistenza dell'impresa familiare e la cessione del solo ramo alberghiero. Ha pertanto ritenuto congrua la plusvalenza dichiarata dal contribuente ai fini IRPEF, ha rigettato l'appello dell'Agenzia e ha condannato l'Ufficio al pagamento delle spese di legittimità (liquidate in Euro 3.000,00); le spese del presente grado sono compensate.
Norme richiamate
art. 230-bis c.c.
al familiare che presti attività lavorativa nell'impresa spetti il mantenimento e la partecipazione agli utili, nonché agli incrementi dell'azienda anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato
La costituzione dell'impresa familiare implica che parte del valore della cessione (incluso l'avviamento) spetti ai familiari collaboratori; quindi il valore complessivo accertato ai fini della registrazione non può essere automaticamente attribuito per intero al titolare ai fini della determinazione della plusvalenza soggetta a IRPEF.
Giurisprudenza - Corte di Cassazione (sent. 14.10.2014, n. 21632/14)
i principi relativi alla determinazione del valore di un bene che viene trasferito sono diversi a seconda dell'imposta che si deve applicare: imposta di registro → valore di mercato; plusvalenza d'impresa → differenza fra prezzo di acquisto e prezzo di cessione. È onere del contribuente superare la presunzione di corrispondenza del prezzo incassato rispetto al valore di mercato dimostrando di avere in concreto venduto il bene al prezzo inferiore indicato in bilancio.
L'ufficio può utilizzare il valore accertato ai fini della registrazione come elemento per un accertamento induttivo, ma il giudice non è vincolato a tale valore: il contribuente deve avere la possibilità di fornire documentazione ed elementi (es. atto di impresa familiare, bilanci, dettagli sul ramo ceduto, costi non ammortizzati) per superare la presunzione semplice di conformità tra valore di registro e plusvalenza ai fini delle imposte dirette.
Massime di principio
- Il valore accertato ai fini dell'imposta di registro non si sovrappone automaticamente al valore della plusvalenza rilevante ai fini delle imposte dirette: sono criteri diversi e il giudice deve valutare specificamente i fatti e le prove.
- In presenza di un'impresa familiare, la parte di corrispettivo e di plusvalenza attribuibile al titolare può essere ridotta in ragione della partecipazione degli altri familiari, anche se la percentuale non è espressamente indicata nell'atto; la documentazione che prova l'impresa familiare è cruciale.
- L'Amministrazione finanziaria può effettuare un accertamento induttivo prendendo a riferimento il valore di mercato desunto dagli atti di registro, ma grava sul contribuente l'onere di fornire prove concrete (bilanci, scritture, atto costitutivo dell'impresa familiare, dettaglio dei beni ceduti e dei costi non ammortizzati) per disinnescare la presunzione semplice di conformità.
- La qualificazione della cessione (cessione dell'intera azienda vs cessione di un ramo) è determinante: se è ceduto solo un ramo, va valutato il valore specifico di quel ramo e i beni effettivamente trasferiti, detraendo i costi non ammortizzati ove dovuti.
- Il giudicato interno eventualmente formatosi in materia tributaria non vincola il successivo giudice se questi non ha esaminato o valutato gli elementi posti a fondamento della disapplicazione del valore ai fini delle imposte dirette; pertanto va sempre verificata la portata probatoria degli elementi addotti dalle parti.
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