Sentenza del 28/02/2020 n. 1962 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 52/2020 Reddito di impresa - requisiti di deducibilità dei costi - certezza, oggettiva determinabilità dell'ammontare ed inerenza - onere della prova a carico del contribuente - sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia contestava la deducibilità di costi per servizi di pulizia (euro 34.850) richiamando l'assenza del requisito di competenza e, soprattutto, di inerenza e della determinabilità oggettiva dell'ammontare. Le fatture recavano la mera indicazione generica "prestazioni e servizi di pulizia" e non documentavano natura, qualità e quantità richieste dall'art. 21, comma 2, lett. g) D.P.R. n. 633/1972; inoltre il contratto d'appalto obbligava la ditta esecutrice a produrre presenziari, cedolini paga e altra documentazione che la committente non era in grado di esibire. Conseguentemente l'amministrazione ha ritenuto dimostrata l'insufficiente determinazione e l'eventuale inesistenza delle prestazioni, mentre il contribuente non ha fornito prove idonee dell'effettiva esecuzione e dell'inerenza.
La decisione
L'appello dell'Agenzia delle Entrate è stato accolto: la decisione di primo grado favorevole alla società è stata riformata. Il giudice ha ritenuto che le fatture contestate non soddisfacevano i requisiti di certezza e determinabilità (art. 21, co.2, lett. g DPR 633/1972) e che il contribuente non ha assolto l'onere probatorio relativo all'effettiva esecuzione e all'inerenza dei costi. Si è richiamata la giurisprudenza della Cassazione (n. 34702/2019 e n. 17619/2018) sul tema dell'onere della prova e della possibilità per l'Amministrazione di avvalersi di presunzioni; per tali ragioni il recupero a tassazione è stato confermato. Spese di giudizio compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633/1972, art. 21, comma 2, lett. g
indicazione di "natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione"
Le fatture devono contenere la descrizione specifica della prestazione (natura, qualità e quantità); una dicitura generica come "prestazioni e servizi di pulizia" non è sufficiente a dimostrare la determinabilità e l'inerenza del costo ai fini della deducibilità.
Cassazione civile, sezione tributarie, n. 34702/2019
Conferma che per la deducibilità dei costi occorre prova sia dell'esistenza che dell'inerenza; l'iscrizione contabile e la fattura non esauriscono l'onere probatorio se mancano documenti di supporto che giustifichino natura e ragione del costo.
Cassazione civile, n. 17619/2018
Affermata la possibilità per l'Amministrazione di dimostrare l'inattendibilità delle operazioni anche mediante presunzioni e che, se l'Ufficio prova l'inesistenza oggettiva delle operazioni, grava sul contribuente l'onere di provare la loro effettiva esistenza; il pagamento e la regolarità formale non sono di per sé sufficienti.
Massime di principio
- L'onere della prova della deducibilità dei costi grava sul contribuente: deve provare non solo il pagamento e la registrazione contabile, ma anche l'effettiva esecuzione, l'inerenza e la determinabilità qualitativa e quantitativa della prestazione.
- Le fatture devono riportare descrizioni specifiche (natura, qualità e quantità) conformi all'art. 21, co.2, lett. g DPR 633/1972; diciture generiche sono insufficienti per giustificare la deduzione.
- Se il contratto obbliga l'appaltatore a produrre documentazione (presenziari, cedolini paga, ecc.), la mancata esibizione di tali elementi da parte della committente indebolisce la prova a favore del contribuente e può legittimare il recupero a tassazione.
- L'Amministrazione finanziaria può ricorrere a presunzioni e a elementi di fatto per dimostrare l'inattendibilità delle operazioni; in presenza di tali elementi il contribuente deve fornire prove idonee dell'effettiva esecuzione.
- Il semplice pagamento o la regolarità formale delle scritture contabili non escludono il controllo: pagamenti effettuati possono essere usati anche per simulare operazioni fittizie, quindi sono necessari documenti di supporto diretti.
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