Sentenza del 28/02/2020 n. 90 - Comm. Trib. Prov. Modena
IVA - Fatture per operazioni oggettivamente inesistenti - Riparto dell'onere probatorio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha dato ragione all'Amministrazione finanziaria: il contribuente non ha fornito prove sufficienti ed idonee dell'effettiva esecuzione delle operazioni contestate. Di conseguenza è stata confermata la pretesa erariale relativa alla mancata detrazione/indetraibilità dell'IVA e alla disconoscimento dei costi, con eventuale recupero dell'imposta, sanzioni e interessi ove applicabili.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Amministrazione ha contestato la detrazione dell'IVA e la deducibilità dei costi facendo valere l'oggettiva inesistenza delle operazioni fatturate, fondandosi sulla dimostrazione che l'emittente era una "cartiera" o una società "fantasma". Una volta accertata dall'Amministrazione l'inesistenza oggettiva, l'onere probatorio si è spostato sul contribuente, che doveva dimostrare l'effettiva realizzazione delle operazioni contestate; è stato ritenuto che la mera esibizione della fattura, la regolarità formale della contabilità o l'uso di mezzi di pagamento non siano, di per sé, idonei a provare l'effettiva esecuzione dell'operazione, poiché tali strumenti possono essere usati per simulare operazioni inesistenti.
Norme richiamate
DPR 26 ottobre 1972, n. 633 - Testo unico IVA, art. 19 (detrazione dell'imposta)
L'art. 19 disciplina il diritto alla detrazione dell'IVA sostenuta nell'esercizio di impresa; la interpretazione giurisprudenziale applicata nella sentenza è che il diritto alla detrazione sussiste solo per operazioni effettivamente realizzate e documentabili nei fatti, non per fatture emesse per operazioni inesistenti.
Codice Civile, art. 2697 (onere della prova)
Secondo l'art. 2697 c.c. chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento: applicato al caso tributario, una volta che l'Amministrazione prova l'inesistenza oggettiva delle operazioni, grava sul contribuente l'onere di provare l'effettiva realizzazione delle operazioni stesse.
Massime di principio
- Se l'amministrazione dimostra elementi concreti di illecito (es. la controparte è una 'cartiera' o società fantasma), l'onere di provare l'effettiva esecuzione dell'operazione si sposta sul contribuente.
- La mera esibizione della fattura, la regolarità formale della contabilità o il ricorso a mezzi di pagamento non sono di regola sufficienti a dimostrare la realtà dell'operazione quando sussistono elementi che ne prospettano l'inessenzialità.
- Per difendersi efficacemente il contribuente deve produrre prove materiali e coerenti (contratti esecutivi, documenti di trasporto, consegne, corrispondenza commerciale, prove di effettivo utilizzo dei beni/servizi, dichiarazioni testimoniali credibili, riconciliazioni bancarie che collegano operazioni a controparti effettive).
- La presenza di pagamenti tracciabili non esclude automaticamente la simulazione: occorre dimostrare che i pagamenti corrispondono a una controprestazione reale e riconducibile all'attività dell'impresa.
- In fase preventiva conviene effettuare adeguata due diligence sui fornitori (verifica sede, dipendenti, attività economica, partita IVA, fatturato, referenze) e conservare tutta la documentazione probatoria dell'operazione.
- I giudici valutano complessivamente indici di anomalia (assenza di struttura operativa del fornitore, flussi finanziari anomali, ripetitività di soggetti interposti) e richiedono al contribuente prove compatte e coerenti per superare la presunzione di inesistenza.
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