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Sentenza

Sentenza del 28/02/2020 n. 90 - Comm. Trib. Prov. Modena

IVA - Fatture per operazioni oggettivamente inesistenti - Riparto dell'onere probatorio

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudice ha dato ragione all'Amministrazione finanziaria: il contribuente non ha fornito prove sufficienti ed idonee dell'effettiva esecuzione delle operazioni contestate. Di conseguenza è stata confermata la pretesa erariale relativa alla mancata detrazione/indetraibilità dell'IVA e alla disconoscimento dei costi, con eventuale recupero dell'imposta, sanzioni e interessi ove applicabili.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Amministrazione ha contestato la detrazione dell'IVA e la deducibilità dei costi facendo valere l'oggettiva inesistenza delle operazioni fatturate, fondandosi sulla dimostrazione che l'emittente era una "cartiera" o una società "fantasma". Una volta accertata dall'Amministrazione l'inesistenza oggettiva, l'onere probatorio si è spostato sul contribuente, che doveva dimostrare l'effettiva realizzazione delle operazioni contestate; è stato ritenuto che la mera esibizione della fattura, la regolarità formale della contabilità o l'uso di mezzi di pagamento non siano, di per sé, idonei a provare l'effettiva esecuzione dell'operazione, poiché tali strumenti possono essere usati per simulare operazioni inesistenti.

Norme richiamate

  • DPR 26 ottobre 1972, n. 633 - Testo unico IVA, art. 19 (detrazione dell'imposta)

    L'art. 19 disciplina il diritto alla detrazione dell'IVA sostenuta nell'esercizio di impresa; la interpretazione giurisprudenziale applicata nella sentenza è che il diritto alla detrazione sussiste solo per operazioni effettivamente realizzate e documentabili nei fatti, non per fatture emesse per operazioni inesistenti.

  • Codice Civile, art. 2697 (onere della prova)

    Secondo l'art. 2697 c.c. chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento: applicato al caso tributario, una volta che l'Amministrazione prova l'inesistenza oggettiva delle operazioni, grava sul contribuente l'onere di provare l'effettiva realizzazione delle operazioni stesse.

Massime di principio

  • Se l'amministrazione dimostra elementi concreti di illecito (es. la controparte è una 'cartiera' o società fantasma), l'onere di provare l'effettiva esecuzione dell'operazione si sposta sul contribuente.
  • La mera esibizione della fattura, la regolarità formale della contabilità o il ricorso a mezzi di pagamento non sono di regola sufficienti a dimostrare la realtà dell'operazione quando sussistono elementi che ne prospettano l'inessenzialità.
  • Per difendersi efficacemente il contribuente deve produrre prove materiali e coerenti (contratti esecutivi, documenti di trasporto, consegne, corrispondenza commerciale, prove di effettivo utilizzo dei beni/servizi, dichiarazioni testimoniali credibili, riconciliazioni bancarie che collegano operazioni a controparti effettive).
  • La presenza di pagamenti tracciabili non esclude automaticamente la simulazione: occorre dimostrare che i pagamenti corrispondono a una controprestazione reale e riconducibile all'attività dell'impresa.
  • In fase preventiva conviene effettuare adeguata due diligence sui fornitori (verifica sede, dipendenti, attività economica, partita IVA, fatturato, referenze) e conservare tutta la documentazione probatoria dell'operazione.
  • I giudici valutano complessivamente indici di anomalia (assenza di struttura operativa del fornitore, flussi finanziari anomali, ripetitività di soggetti interposti) e richiedono al contribuente prove compatte e coerenti per superare la presunzione di inesistenza.

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