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Sentenza

Sentenza del 28/02/2020 n. 167 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Associazioni non riconosciute ex art. 38 codice civile - Per l'accertamento della responsabilità personale e solidale del legale rappresentante dell'associazione non riconosciuta con quest'ultima, occorre tenere conto non solo della partecipazione di tal soggetto all'attività dell'ente, ma anche del corretto adempimento degli obblighi tributari incombenti sul medesimo - Sussiste .

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di un avviso di accertamento relativo all'anno 2012 per IVA, IRES e IRAP emesso nei confronti dell'ASD "D." (poi cessata) e notificato, per essa, alla sua legale rappresentante P.; l'accertamento contestava l'operatività commerciale dell'ASD (erogazione di servizi di palestra indistinti dall'attività imprenditoriale), infedele dichiarazione, mancata tracciabilità dei pagamenti (art. 25, comma 5, legge n. 139/1999), omissione dell'autofatturazione per acquisti extra-UE e relative sanzioni. In primo grado la CTP aveva rigettato l'appello dell'Agenzia rilevando l'incapacità processuale dell'ASD cessata; la questione centrale in appello riguardava altresì la responsabilità personale e solidale della legale rappresentante subentrata (art. 38 c.c.) e la legittimità degli atti e competenze dell'Ufficio emittente.

La decisione

La CTR ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo fondati i principi giurisprudenziali richiamati: la legale rappresentante P. è stata dichiarata responsabile in quanto l'avviso risultava indirizzato anche a lei e le sono contestati numerosi omessi adempimenti fiscali e comportamenti sintomatici di attività commerciale della ASD. La Commissione ha ritenuto fondati gli elementi presuntivi (fittizia vita associativa, quote di abbonamento, prezzi di mercato, rapporti con franchising, convenzioni commerciali) e ha escluso l'applicabilità del regime agevolativo per associazioni sportive dilettantistiche; ha quindi confermato integralmente l'avviso di accertamento (imposte e sanzioni) e ha condannato l'appellata al pagamento delle spese processuali (Euro 5.000,00 per grado più spese prenotate a debito).

Norme richiamate

  • art. 38 cod. civ.

    Associazioni non riconosciute ex art. 38 codice civile - responsabilità personale e solidale di chi agisce in nome e per conto dell'associazione

    La responsabilità personale e solidale del rappresentante dell'associazione non si fonda sulla sola titolarità formale, ma sull'attività effettivamente svolta e sul corretto adempimento degli obblighi tributari; il rappresentante subentrante può essere ritenuto responsabile se non ha adempiuto agli obblighi dichiarativi e di verifica.

  • art. 25, comma 5, legge n. 139/1999

    inosservanza delle norme sulla tracciabilità dei pagamenti (art. 25, comma 5, della legge n. 139 del 1999)

    L'omissione della tracciabilità è un elemento contestabile a supporto dell'accertamento di natura commerciale e rileva ai fini dell'applicazione di sanzioni e disconoscimento del regime agevolato.

  • d.l. 29 novembre 2008, n. 185, conv. l. 28 gennaio 2009, n. 2 (art. 27)

    riparto delle competenze relative all'attività di verifica fiscale a favore della Direzione Regionale

    La norma fonda la riserva di competenza per le Direzioni regionali nell'attività di verifica fiscale in relazione alla rilevanza economico-fiscale, legittimando atti emessi da Direzioni Regionali ove rientranti nella ripartizione interna delle competenze.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 31, comma 2

    l'Ufficio competente va individuato secondo il criterio del domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione

    La competenza territoriale per l'accertamento si determina con riferimento al domicilio fiscale delle persone diverse dalle persone fisiche, come disciplinato anche dall'art. 58 d.P.R. 600/1973.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 58, comma 3

    I soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa...

    Per le associazioni il domicilio fiscale coincide di regola con la sede legale; contestazioni basate su diversa ubicazione devono confrontarsi con questa regola.

  • legge n. 212/2000, art. 12, comma 7

    memorie difensive ex art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000

    L'Amministrazione ha l'obbligo di valutare le osservazioni del contribuente, ma non deve necessariamente esplicitarne il dettaglio nell'avviso di accertamento; la mancata menzione non invalida automaticamente l'atto salvo lesione di specifici diritti.

  • artt. 90, comma 18, legge n. 289/2002 e art. 148 TUIR (ex art. 111)

    regime agevolativo per le associazioni non lucrative / esenzione d'imposta art. 148 TUIR

    L'accesso alle agevolazioni fiscali dipende dall'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro e dal rispetto delle clausole statutarie sulla vita associativa; l'affiliazione al CONI non è di per sé prova sufficiente.

  • art. 2195 c.c.

    Rileva ai fini della nozione di attività commerciale: se l'ente esercita attività rientranti nell'art. 2195 c.c. in via prevalente e con organizzazione, perde la qualifica di ente non commerciale.

  • D.Lgs. n. 471/1997 e D.Lgs. n. 158/2015

    sanzioni tributarie applicate in conformità al d.lgs. n. 471 del 1997, così come modificato dal d.lgs. n. 158 del 2015

    Le sanzioni applicabili per omissioni e infedeltà dichiarative sono quelle previste dal D.Lgs. 471/1997 e dalle successive modifiche; la contribuente deve contestarne la misura con prove specifiche.

  • D.Lgs. n. 300/1999

    La ripartizione interna delle competenze dell'Agenzia è attuata dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate in attuazione dei poteri conferiti dal D.Lgs. n. 300/1999; la distribuzione dì compiti a favore delle Direzioni regionali è quindi legittima.

Massime di principio

  • Il rappresentante legale subentrante di un'associazione non riconosciuta può essere ritenuto solidalmente responsabile per tributi e sanzioni dell'ente se non dimostra di aver adempiuto correttamente agli obblighi dichiarativi e di verifica; la mancata ingerenza nella precedente gestione non è di per sé esimente.
  • Per godere delle agevolazioni fiscali (enti non commerciali o ASD) non basta la veste formale o l'affiliazione al CONI: il contribuente deve provare l'effettivo svolgimento di attività senza scopo di lucro, la partecipazione reale degli associati e il rispetto delle regole statutarie.
  • Gli elementi fattuali indicativi di carattere commerciale (quote di abbonamento proporzionali al servizio, esclusione dei soci dalla vita associativa, prezzi di mercato, convenzioni commerciali, pubblicità e sconti tipici d'impresa) giustificano il disconoscimento del regime agevolato e la qualificazione dell'attività come commerciale.
  • L'onere della prova, in particolare per la legittimità della detraibilità IVA e dell'inerenza dei costi, è a carico del contribuente: la mera produzione di fatture senza documentazione aggiuntiva non è sufficiente a superare la presunzione dell'Amministrazione.
  • La competenza per l'emissione degli atti di accertamento si determina secondo le norme sul domicilio fiscale e sulla ripartizione interna di competenze dell'Agenzia; eccezioni basate sulla diversa sede effettiva devono confrontarsi con la regola della sede legale quale domicilio fiscale.
  • L'Amministrazione deve valutare le osservazioni del contribuente ma non è obbligata a riportarne analiticamente il contenuto nell'avviso; l'assenza di motivazione esplicita non comporta automaticamente nullità dell'atto salvo specifica lesione di diritti.

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