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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25646/2024 del 25/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'ente ricorrente aveva ricevuto una cartella esattoriale per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2002, con ripresa a tassazione e sanzioni. In primo grado la pretesa era stata annullata per la natura assistenziale dell'ente, ma in appello la decisione era stata riformata: il giudice regionale aveva ritenuto tassativo l'elenco degli enti pubblici esenti, non estensibile agli enti strumentali benefico-assistenziali, e aveva qualificato i redditi da fabbricato come redditi imponibili, anche se destinati integralmente alle finalità istituzionali. Nel ricorso per cassazione l'ente ha dedotto tre motivi: 1) ultrapetizione ex art. 112 c.p.c., perché la CTR avrebbe deciso su un tema diverso da quello devoluto; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. e vizio motivazionale, sostenendo che il giudice d'appello avrebbe dovuto comunque ridurre il quantum dovuto del 50% in ragione dello scopo benefico e annullare le sanzioni per obiettiva incertezza normativa; 3) violazione degli artt. 88 e 108 d.P.R. 917/1986, contestando l'assoggettamento a imposta dei redditi dell'ente pubblico caritatevole derivanti da immobili e la ricostruzione del regime fiscale applicato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto i tre motivi strettamente connessi ma infondati. Ha ribadito l'orientamento consolidato secondo cui gli immobili di tali enti sono esenti solo se strettamente e direttamente strumentali all'attività istituzionale; se invece producono redditi fondiari, questi restano imponibili, anche quando i proventi siano destinati all'attività assistenziale. Ha quindi escluso sia la denunciata ultrapetizione, trattandosi di mera interpretazione del quadro normativo e del thema decidendum, sia la richiesta di rimodulazione del dovuto, perché attinente al merito e non scrutinabile in cassazione. Ha inoltre escluso l'obiettiva incertezza normativa, valorizzando la consolidata giurisprudenza di legittimità richiamata. Il ricorso è stato rigettato e la ricorrente condannata alle spese di legittimità, oltre agli ulteriori oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    È stato escluso il vizio di ultrapetizione, perché la sentenza d'appello si è limitata a interpretare il quadro normativo e a decidere entro il perimetro della domanda devoluta.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    È stato dedotto come motivo di ricorso per violazione di legge in relazione alla disciplina fiscale applicata agli enti pubblici assistenziali.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    È stato invocato per denunciare la pretesa violazione dell'art. 112 c.p.c. tramite ultrapetizione.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    È stato richiamato insieme al n. 3 per contestare la motivazione e la mancata riduzione del dovuto.

  • art. 87, primo comma, lett. c), d.P.R. 917/1986

    Richiamato nella ricostruzione del regime fiscale degli enti pubblici, in combinato con gli artt. 88 e 108 TUIR.

  • art. 88, comma 1, d.P.R. 917/1986

    L'esenzione riguarda solo specifici enti pubblici, non estendendosi agli enti pubblici istituiti per finalità previdenziali, assistenziali e sanitarie diverse da quelle espressamente previste.

  • art. 88, comma 2, d.P.R. 917/1986

    L'esercizio di attività assistenziali da parte dell'ente non esclude l'imponibilità dei redditi provenienti da altre attività, come i redditi fondiari da locazione.

  • art. 108 d.P.R. 917/1986

    Conferma che i redditi diversi dall'attività istituzionale restano autonomamente imponibili e confluiscono nel reddito complessivo dell'ente.

  • art. 40 d.P.R. 917/1986

    È stata esclusa l'applicabilità della deroga invocata per sottrarre i redditi fondiari al regime ordinario.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. 228/2012

    Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002.

  • art. 1, comma 5, D.L. 396/1991

    Richiamato per la disciplina dell'esenzione INVIM delle IPAB e per il requisito della destinazione diretta e immediata degli immobili alle finalità istituzionali.

  • art. 25, comma 2, lett. a), d.P.R. 643/1973

    È stata richiamata come disposizione modificata dal D.L. 396/1991 nel regime di esenzione INVIM.

  • art. 25, comma 2, lett. c), d.P.R. 643/1973

    Interpretata nel senso che il beneficio richiede la destinazione immediata e diretta dell'immobile alle finalità istituzionali.

  • art. 25, comma 5, lett. a), d.P.R. 643/1973

    Richiamata per affermare che l'uso indiretto o mediato dell'immobile comporta solo la riduzione del 50% dell'imposta, non l'esenzione integrale.

  • art. 1, D.L. 299/1991

    Richiamato in relazione all'estensione retroattiva del regime di esenzione INVIM per gli immobili destinati alle attività istituzionali.

Massime di principio

  • Per gli enti pubblici istituiti per finalità assistenziali, previdenziali o sanitarie, l'esenzione fiscale non si estende automaticamente a tutti i redditi: restano imponibili i redditi prodotti da attività o beni non strettamente e direttamente strumentali alle finalità istituzionali.
  • I redditi fondiari derivanti dalla locazione di immobili di un ente assistenziale conservano autonoma rilevanza impositiva e devono concorrere alla determinazione del reddito complessivo, anche se i proventi sono integralmente reinvestiti nell'attività caritatevole.
  • Non integra ultrapetizione la sentenza che, a fronte di una contestazione sulla spettanza dell'agevolazione fiscale, si limiti a qualificare giuridicamente il rapporto e ad applicare il corretto regime normativo, senza introdurre un thema decidendum del tutto nuovo.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una rivalutazione del merito o una diversa quantificazione del dovuto quando la decisione impugnata è sorretta da motivazione congrua e coerente con l'orientamento consolidato.
  • L'asserita obiettiva incertezza normativa non sussiste quando esiste una giurisprudenza di legittimità costante e univoca sulla disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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