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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16415/2022 del 20/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

Nel giudizio di merito un ente locale aveva proposto opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di compensi professionali richiesti da un professionista che aveva svolto prima l'incarico di progettista e poi quello di direttore dei lavori per l'intervento di ricostruzione e adeguamento funzionale di un edificio comunale. Lo stesso ente aveva anche formulato domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto e di risarcimento dei danni, assumendo che il professionista, quale progettista e direttore dei lavori, avesse violato i propri doveri connessi all'incarico, omettendo di presenziare al controllo e di dirigere le operazioni di scavo, con conseguente crollo di una parte dell'edificio. In pendenza di quel giudizio, e dopo l'eccezione di giurisdizione sollevata da una compagnia assicurativa, il Comune ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione sostenendo che la controversia spettasse alla Corte dei conti, poiché il direttore dei lavori sarebbe stato inserito, sia pure temporaneamente, nell'apparato organizzativo della P.A. e avrebbe agito quale agente dell'amministrazione. La Corte ha esaminato se la domanda del professionista e la riconvenzionale del Comune dessero luogo a responsabilità amministrativa/erariale oppure a pretese contrattuali devolute al giudice ordinario.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il regolamento di giurisdizione del Comune. Ha affermato che, nella specie, non risultava proposta alcuna azione di responsabilità amministrativa davanti alla Corte dei conti né azione erariale dal Procuratore contabile; al contrario, il professionista aveva chiesto il pagamento di compensi professionali per l'incarico di direttore dei lavori, mentre il Comune aveva proposto una domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto e risarcimento danni da inadempimento. Trattandosi di azioni contrattuali e di pretese creditorie fondate su un rapporto di natura privatistica, prive di rilievo per l'esercizio di poteri pubblicistici, la giurisdizione è stata dichiarata del giudice ordinario. La Corte ha anche rilevato che l'eventuale concorrente configurabilità di un danno erariale non esclude quella di una responsabilità civile, ma pone eventualmente questioni di proponibilità della domanda, non di giurisdizione.

Norme richiamate

  • art. 41 c.p.c.

    regolamento preventivo di giurisdizione

    è il mezzo con cui è stato proposto il regolamento preventivo per dirimere il riparto di giurisdizione

  • L. n. 20 del 1994

    la Corte richiama la disciplina della responsabilità amministrativa senza ravvisare, nel caso concreto, l'esclusività della giurisdizione contabile

  • art. 2697 c.c.

    citato solo indirettamente nel riferimento generale all'onere della prova, ma non incide sulla ratio decidendi

  • art. 2055 c.c.

    non citato testualmente; non incluso

  • art. 2043 c.c.

    non citato testualmente; la Corte ragiona in termini di responsabilità risarcitoria civile e responsabilità amministrativa

  • art. 41 c.p.c.

    consente il regolamento preventivo di giurisdizione

Massime di principio

  • Quando una controversia riguarda compensi professionali e responsabilità per inadempimento di un incarico conferito da una pubblica amministrazione, la giurisdizione ordinaria sussiste se la domanda ha natura contrattuale e non investe l'esercizio di poteri pubblicistici.
  • La possibilità che gli stessi fatti integrino anche un danno erariale non comporta di per sé la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, poiché responsabilità civile e responsabilità amministrativa possono concorrere e le rispettive azioni sono tra loro autonome.
  • Il rapporto tra azione civile e azione contabile è di alternatività, non di esclusività: l'eventuale interferenza tra i due giudizi può porre questioni di proponibilità o di coordinamento, ma non muta automaticamente il riparto di giurisdizione.
  • In tema di lavori pubblici, occorre distinguere tra danno derivante dalla violazione di doveri pubblicistici inerenti al ruolo di agente dell'amministrazione e danno derivante da inadempimento delle obbligazioni contrattuali del professionista o dell'appaltatore; solo nel primo caso può radicarsi la giurisdizione contabile.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione
RamiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessario

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