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Sentenza

Sentenza del 22/06/2018 n. 16540 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria che aveva accolto l'appello della società contro gli avvisi relativi a maggiori IRPEG, IRAP e IVA per gli anni 1996 e 1997, nonché contro l'irrogazione di sanzioni per l'anno 1998. Il motivo principale riguardava la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, e delle norme sulle presunzioni e sull'onere della prova. L'Ufficio sosteneva che le movimentazioni sui conti personali dei soci-amministratori, in una società a ristretta base familiare, dovessero presumersi riferibili alla società e costituire base per l'accertamento, salvo prova contraria analitica da parte del contribuente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle Entrate e ha dichiarato assorbiti gli altri motivi. Ha ritenuto erronea la decisione della CTR, poiché, considerati il numero ristretto dei soci, il rapporto familiare tra loro e i poteri di rappresentanza e firma sociale, l'Amministrazione poteva presumere la riferibilità alla società delle movimentazioni sui conti personali dei soci senza dover fornire ulteriori prove specifiche per ogni movimento. Spettava invece alla società e agli intestatari dei conti dimostrare analiticamente l'estraneità delle somme all'attività sociale. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Liguria, in diversa composizione, affinché esamini le ulteriori questioni sollevate dalla contribuente e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32

    In materia di accertamento delle imposte sui redditi, i dati e gli elementi risultanti dai conti bancari possono fondare rettifiche e accertamenti, salvo che il contribuente dimostri che ne ha tenuto conto o che non si riferiscono ad operazioni imponibili.

    La presunzione bancaria può operare anche per conti formalmente intestati a soci o amministratori, quando l'Amministrazione dimostri, anche mediante presunzioni, la sostanziale riferibilità dei conti o delle singole movimentazioni alla società. In tal caso grava sul contribuente l'onere di fornire giustificazioni specifiche e analitiche.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2

    Le movimentazioni bancarie acquisite dall'Ufficio possono essere utilizzate per la rettifica dell'IVA e si presumono riferibili a operazioni imponibili, salvo prova contraria.

    La presunzione opera anche nei confronti di società di capitali a ristretta base familiare con riferimento ai conti dei soci o dei loro familiari, quando sussistano elementi sintomatici della loro riferibilità alla società.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37, comma 3

    Consente di utilizzare dati bancari relativi a conti intestati a soci, amministratori o procuratori quando risulti, anche presuntivamente, che l'intestazione sia fittizia o che i rapporti siano sostanzialmente riferibili alla società.

  • Artt. 2727 e 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici possono fondare l'accertamento quando gli indizi siano gravi, precisi e concordanti. La ristretta compagine sociale, il rapporto familiare e i poteri di gestione e rappresentanza possono costituire elementi idonei a collegare i conti personali all'attività societaria.

  • Art. 2697 c.c.

    Una volta forniti dall'Amministrazione elementi presuntivi sufficienti sulla riferibilità dei conti alla società, spetta al contribuente dimostrare l'estraneità delle singole movimentazioni all'attività d'impresa.

Massime di principio

  • Nelle società a ristretta base familiare, le movimentazioni sui conti personali di soci e amministratori possono essere attribuite presuntivamente alla società quando esistano stretti rapporti familiari e poteri di gestione o rappresentanza.
  • L'Amministrazione finanziaria non deve necessariamente provare in modo diretto che ogni singola movimentazione bancaria riguardi l'impresa: è sufficiente dimostrare elementi presuntivi idonei a collegare i conti alla società.
  • La presunzione bancaria non comporta automaticamente la responsabilità fiscale del contribuente: quest'ultimo può superarla fornendo, per ciascuna movimentazione contestata, documentazione analitica sulla provenienza e sulla destinazione delle somme.
  • La mera intestazione personale del conto non è sufficiente a escludere l'utilizzabilità dei dati bancari quando, in concreto, il conto risulti nella disponibilità sostanziale della società.
  • Quando il giudice tributario esclude la presunzione bancaria imponendo all'Ufficio una prova ulteriore e specifica per ogni movimento, la decisione può essere cassata per violazione delle regole sull'onere della prova e sulle presunzioni.

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