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Sentenza

Sentenza del 04/06/2020 n. 10571 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda gli avvisi relativi alla compravendita di un terreno nell’ambito di operazioni tra società riconducibili al medesimo gruppo. Il terreno fu ceduto da A. S.r.L. a F. il 22 luglio 2004 per 12.000.000 euro, dopo essere stato acquistato da A. da G. per 5.500.000 euro il 12 luglio 2004; F. lo rivendette a D. il 15 luglio 2005 per 11.000.000 euro. L’Agenzia contestava la simulazione relativa del prezzo pagato da F., ritenendo fittizio il costo di 12 milioni, non provato il pagamento e carente la fattura degli elementi essenziali. La CTP di Milano aveva accolto il ricorso di F. ritenendo insufficienti le presunzioni dell’Ufficio; la CTR Lombardia, con sentenza dell’8 marzo 2011, aveva accolto l’appello erariale e confermato la legittimità della ripresa. La Curatela ha proposto diciassette motivi, contestando, tra l’altro, l’ammissibilità dell’appello dell’Agenzia, la prova e la motivazione sulla simulazione e sul vantaggio fiscale, il disconoscimento di costi e IVA, l’utilizzo della fattura, la mancata considerazione dei ricavi della successiva vendita e l’omessa rideterminazione delle sanzioni ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 472/1997; ha inoltre sollevato questioni di legittimità costituzionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto ammissibile l’appello erariale perché esponeva in modo chiaro, anche se non formalistico, le ragioni di dissenso dalla decisione di primo grado. Ha qualificato la vicenda come simulazione relativa del prezzo, non come elusione o abuso del diritto: gli indizi considerati dalla CTR (forte aumento del prezzo in dieci giorni senza giustificazione di mercato, mancata prova del pagamento e fattura priva di indicazioni essenziali) erano idonei a sostenere la ricostruzione presuntiva, mentre la Curatela non aveva opposto prova documentale decisiva. Sono stati respinti i motivi relativi alla deduzione dei costi e alla tassazione dei ricavi della rivendita, poiché la cessione a F. era reale quanto al trasferimento, ma simulata relativamente al prezzo, e la successiva vendita a D. aveva prodotto ricavi imponibili. È stato respinto anche il motivo di extrapetizione: la fattura era stata prodotta in giudizio e poteva essere valutata, in applicazione del principio di acquisizione della prova; le doglianze sulla valutazione degli elementi probatori non consentivano un nuovo esame del merito in Cassazione. Il motivo sulla fattura è stato dichiarato inammissibile perché non indicava uno specifico fatto decisivo omesso. Le questioni costituzionali sull’abuso sono state dichiarate manifestamente infondate, non applicandosi tale disciplina al caso. Infine, la domanda subordinata di rideterminazione delle sanzioni è stata ritenuta non ritualmente riproposta in appello, non essendo stata formulata in modo chiaro e specifico. La Curatela è stata condannata a pagare all’Agenzia 25.000 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La suddetta norma, in conformità all'art. 14 disp. prel. cod. civ., deve essere quindi interpretata restrittivamente trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, e dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione.

    Per l’ammissibilità dell’appello tributario occorre esporre in modo chiaro e univoco le ragioni del dissenso, anche sommariamente; non è richiesta una formulazione formalistica, e la norma va interpretata in modo da non limitare indebitamente l’accesso al giudice.

  • Art. 37-bis, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Poiché nel caso sub iudice è indiscusso che sia stata accertata e contestata la simulazione relativa del negozio, con conseguente sua riqualificazione in termini di compravendita, e non la natura elusiva dello stesso, in alcun modo richiamata nella sentenza impugnata, non sussistevano i presupposti sostanziali per l'applicazione dell'art. 37 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, e dell'apparato di prescrizioni formali che esso detta.

    La disciplina antielusiva presuppone operazioni realmente volute ma utilizzate per conseguire un vantaggio fiscale indebito. Non si applica quando l’Amministrazione contesta invece una simulazione negoziale, cioè una divergenza tra volontà dichiarata e volontà effettiva.

  • Art. 2697 cod. civ.

    In base al criterio stabilito in via ordinaria dall'art. 2697 cod. civ., l'Amministrazione finanziaria, qualora faccia valere la simulazione assoluta o relativa di un contratto stipulato dal contribuente, ai fini della regolare applicazione delle imposte, non è dispensata dall'onere della relativa prova, la quale, tenuto conto della qualità di terzo dell'Amministrazione, può essere offerta con qualsiasi mezzo, e quindi anche mediante presunzioni.

    L’Amministrazione deve provare la simulazione, ma, essendo terza rispetto al contratto, può farlo anche mediante presunzioni. Gli indizi devono riguardare anche elementi idonei a rivelare la volontà negoziale dei contraenti, non soltanto gli effetti oggettivi dell’operazione.

  • Art. 346 cod. proc. civ.

    Tale riproposizione, peraltro, può ritenersi rituale, ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ., solo se la relativa domanda sia proposta con chiarezza e precisione sufficienti a renderla inequivocamente intellegibile per la controparte ed il giudicante.

    La parte vittoriosa in primo grado che abbia formulato una domanda subordinata rimasta assorbita deve riproporla nel giudizio d’appello in modo chiaro e specifico; il richiamo generico alle proprie contestazioni non è sufficiente.

  • Art. 115 cod. proc. civ.

    Un elemento probatorio, una volta introdotto nel processo, è definitivamente acquisito alla causa e non può più esserle sottratto, dovendo il giudice utilizzare le prove raccolte indipendentemente dalla provenienza delle stesse dalla parte gravata dell'onere probatorio.

    La prova ritualmente acquisita al processo può essere valutata dal giudice a favore o a sfavore di ciascuna parte, indipendentemente da chi l’abbia prodotta; non è necessario che sia stata introdotta dalla parte onerata della prova.

  • Art. 116 cod. proc. civ.

    Il giudice [può] apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti, ed il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purché risulti, come nel caso in esame, logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati.

    La valutazione delle prove spetta al giudice di merito e non è riesaminabile in Cassazione se la motivazione è logica e coerente; la preferenza per alcuni elementi può comportare l’esclusione implicita di altri mezzi istruttori.

  • Artt. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972

    Pur a fronte della regolarità formale della contabilità, l'amministrazione può contestare la fittizietà delle operazioni e l'inattendibilità delle scritture contabili e delle fatture utilizzate dal contribuente per le operazioni passive, ancorché sulla base di presunzioni semplici, spettando perciò al contribuente la prova sulla verità e inerenza delle medesime operazioni.

    La regolarità formale della contabilità non impedisce all’Ufficio di contestare la realtà delle operazioni e l’attendibilità delle fatture sulla base di presunzioni semplici. Una volta forniti elementi presuntivi adeguati, spetta al contribuente dimostrare la verità e l’inerenza delle operazioni.

Massime di principio

  • Occorre distinguere l’elusione dalla simulazione: nell’elusione le parti vogliono realmente gli effetti giuridici dichiarati, ma usano lo schema negoziale per ottenere un vantaggio fiscale; nella simulazione le dichiarazioni contrattuali non corrispondono alla volontà effettiva. La disciplina antielusiva non va applicata automaticamente a una contestazione fondata sulla simulazione.
  • L’Amministrazione che contesta la simulazione deve provare i fatti posti a fondamento della pretesa, anche con presunzioni. La sequenza delle operazioni, l’incremento ingiustificato del prezzo, la mancanza di prova del pagamento e le carenze della fattura possono concorrere alla prova, ma devono essere valutati nel loro insieme e in rapporto alla volontà negoziale.
  • La contabilità formalmente regolare e la fattura, da sole, non garantiscono la deducibilità del costo o la detrazione dell’IVA se l’Ufficio fornisce elementi presuntivi che mettono in dubbio la realtà o il prezzo effettivo dell’operazione. Il contribuente deve allora fornire riscontri attendibili, in particolare sulla concreta esecuzione e sul pagamento.
  • In Cassazione non è normalmente possibile sostituire la propria lettura delle prove a quella del giudice di merito: occorre indicare un preciso vizio di legge o uno specifico fatto decisivo omesso, non limitarsi a proporre una valutazione alternativa degli indizi.
  • Una domanda subordinata assorbita in primo grado deve essere riproposta in appello con chiarezza e specificità; in mancanza, può considerarsi non coltivata e non essere esaminata nei successivi gradi.

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