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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20933/2021 del 21/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società nei confronti della controparte per il pagamento di euro 15.000 a titolo di canoni di affitto d’azienda. La destinataria del decreto proponeva opposizione chiedendone la revoca; il Tribunale accoglieva l’opposizione e revocava il decreto, ma la Corte d’appello riformava la decisione e rigettava l’opposizione, condannando l’opponente alle spese. La soccombente ricorreva per cassazione con tre motivi. Con il primo deduceva violazione degli artt. 1362, 1372, 1458 e 1453 c.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente richiamato l’art. 1458 c.c. in una vicenda di risoluzione consensuale del rapporto e che, in caso di mutuo consenso, non opererebbe la retroattività della risoluzione, sicché la formula 'senza corrispettivo' andrebbe riferita solo ai crediti già scaduti e non alle prestazioni future. Con il secondo motivo denunciava violazione dell’art. 1591 c.c., contestando l’argomento della sproporzione del sinallagma valorizzato dalla Corte territoriale e sostenendo che il locatore avrebbe dovuto dimostrare la concreta lesione patrimoniale e il ritardo nella restituzione del bene. Con il terzo motivo denunciava violazione degli artt. 1321, 1372, 1988 e 1236 c.c., sostenendo che la ricognizione di debito non costituisce fonte autonoma di obbligazione e che, venuto meno il rapporto fondamentale, sarebbe venuta meno anche la valenza della ricognizione; lamentava quindi che la Corte avesse attribuito alla ricognizione un valore non consentito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il ricorso carente sotto il profilo dell’art. 366, n. 3, c.p.c., perché l’esposizione dei fatti di causa e delle vicende processuali era incompleta e non consentiva di comprendere adeguatamente i motivi di opposizione, le posizioni delle parti e la motivazione della sentenza impugnata senza ricorrere ad elementi esterni al ricorso. Ha inoltre ritenuto ciascun motivo non specificamente diretto contro la ratio decidendi della sentenza d’appello: il primo perché si limitava a contrapporre una diversa lettura dell’art. 1458 c.c. senza incidere sulla motivazione centrale fondata sulla lettura complessiva del contratto e del comportamento delle parti; il secondo perché colpiva un’argomentazione aggiuntiva sulla sproporzione del risultato interpretativo, senza confutare l’impianto decisorio; il terzo perché attribuiva alla Corte d’appello una tesi sulla ricognizione di debito che la sentenza non aveva affatto espresso, avendo invece valorizzato la ricognizione come indice interpretativo del permanere del credito in assenza di una chiara remissione. Il ricorso è stato quindi respinto in rito e la ricorrente è stata condannata alle spese, oltre all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 366, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione sommaria e completa dei fatti di causa sufficiente a rendere comprensibili i motivi senza rinvio ad elementi esterni; la sua omissione o insufficienza determina inammissibilità.

  • art. 1362 c.c.

    I motivi di ricorso devono censurare specificamente la violazione dei criteri ermeneutici del contratto, non limitarsi a proporre una diversa interpretazione del testo negoziale.

  • art. 1372 c.c.

    Richiamato in relazione allo scioglimento del contratto e agli effetti del mutuo consenso; la censura è stata ritenuta non decisiva rispetto alla motivazione d’appello.

  • art. 1458 c.c.

    La ricorrente ne contestava l’applicabilità alla risoluzione consensuale; la Corte ha rilevato che il richiamo a tale norma era comunque argomento di contorno e che la decisione d’appello era fondata su ulteriori valutazioni.

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato nel primo motivo insieme agli artt. 1362 e 1458 c.c., senza che la censura colpisse in modo specifico la ratio decidendi.

  • art. 1591 c.c.

    Il motivo fondato su tale norma è stato dichiarato inammissibile perché non specificamente diretto a confutare la valutazione della Corte territoriale sulla sproporzione degli effetti della soluzione interpretativa proposta.

  • art. 1321 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo in tema di interpretazione del rapporto negoziale e della ricognizione di debito.

  • art. 1988 c.c.

    La ricognizione di debito non è stata trattata come fonte autonoma di obbligazione, ma come indice interpretativo del permanere del credito in mancanza di prova contraria sul rapporto fondamentale.

  • art. 1236 c.c.

    Richiamato in relazione alla prospettata remissione del debito, che la Corte non ha ritenuto desumibile in assenza di una chiara manifestazione di volontà.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    In caso di definizione negativa del ricorso per l’impugnante, sussistono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Richiamato come parametro per determinare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è necessario esporre in modo completo e autosufficiente i fatti di causa e le vicende processuali rilevanti; se la ricostruzione è lacunosa al punto da richiedere un’integrazione esterna, il ricorso è inammissibile.
  • La censura di violazione di legge o di criteri ermeneutici non può consistere nella mera proposta di una lettura alternativa e più favorevole del contratto: deve colpire specificamente la ratio decidendi e individuare l’errore interpretativo compiuto dal giudice di merito.
  • Quando la decisione di merito si fonda su una pluralità di rationes autonome o su una valutazione complessiva del comportamento delle parti, il ricorso è inammissibile se attacca soltanto argomentazioni marginali o secondarie.
  • La ricognizione di debito, in assenza di prova del venir meno del rapporto fondamentale o di una chiara remissione, può essere valorizzata come forte indice interpretativo della persistente esistenza del credito, non necessariamente come fonte autonoma dell’obbligazione.
  • L’ulteriore contributo unificato è dovuto quando il ricorso per cassazione è definito con esito negativo per l’impugnante, anche se la definizione avviene in rito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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