Sentenza n. 45/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'annullamento - del provvedimento del Comune di Girifalco del 16 settembre 2025, prot. n. 11421, di decadenza dell’autorizzazione rilasciata a Wind Tre S.p.a. (cui è subentrata Zefiro Net S.r.l.) e a Cellnex Italia S.p.a. per la realizzazione di una stazione radio base (SRB) in Girifalco, Via Boccaccio, su terreno identificato al NCT al foglio 10 particella 142; - della nota del Comune di Girifalco del 5 agosto 2025, prot. n. 9988, di preavviso di adozione del provvedimento di decadenza del titolo; - ove ritenuto necessario, del Regolamento per l’installazione e l’esercizio degli impianti di telecomunicazione, approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Girifalco dell’11 novembre 2021, n. 38, ed in particolare degli artt. 6, 7 e 8; - di ogni altro atto presupposto, collegato e/o conseguenziale, ancorché non noto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di decadenza dall’autorizzazione per la realizzazione di una stazione radio base
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore di telecomunicazioni)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale di decadenza dall’autorizzazione formatasi per silentium ai sensi della disciplina speciale sulle infrastrutture di comunicazione elettronica. Il Comune aveva fondato la decadenza sull’art. 15, comma 4, d.P.R. n. 380/2001, ritenendo che l’autorizzazione fosse divenuta incompatibile con il successivo regolamento comunale per l’installazione degli impianti di telecomunicazione e che i lavori non fossero stati avviati entro il termine rilevante. Sono stati dedotti: l’applicabilità esclusiva dell’art. 44 d.lgs. n. 259/2003 alla decadenza dell’autorizzazione per stazioni radio base; il difetto di motivazione e di istruttoria, per mancata specificazione del contrasto tra l’intervento e il regolamento comunale; l’avvenuto avvio dei lavori prima dell’entrata in vigore del regolamento; la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990; il difetto di indicazione degli interessi pubblici prevalenti; l’illegittimità e l’inapplicabilità degli artt. 6, 7 e 8 del regolamento comunale. Il Comune ha sostenuto l’applicabilità dell’art. 15, comma 4, d.P.R. n. 380/2001 e ha dedotto, in subordine, la maturazione della decadenza prevista dall’art. 44, comma 11, d.lgs. n. 259/2003.
La decisione
Il TAR ha accolto il primo motivo, ritenuto assorbente, e ha annullato il provvedimento di decadenza. La disciplina speciale dell’art. 44 d.lgs. n. 259/2003 unifica nel procedimento autorizzatorio anche i profili urbanistico-edilizi relativi alla realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica e prevale sulla disciplina ordinaria edilizia. Ne consegue che la decadenza dall’autorizzazione è regolata esclusivamente dal comma 11 dell’art. 44, secondo cui le opere devono essere realizzate, a pena di decadenza, entro dodici mesi dalla ricezione del provvedimento espresso o dalla formazione del silenzio-assenso. Il Comune ha invece dichiarato la decadenza per un’ipotesi non prevista dalla disciplina speciale, richiamando l’art. 15, comma 4, d.P.R. n. 380/2001 e il sopravvenuto regolamento comunale. Il TAR ha inoltre escluso che in giudizio potesse essere introdotta, quale autonoma ragione di legittimità, la diversa decadenza ex art. 44, comma 11, trattandosi di integrazione postuma della motivazione. Tale integrazione è ammissibile solo attraverso gli atti del procedimento o un autonomo provvedimento di convalida fondato su elementi univoci e sufficienti già presenti nell’istruttoria. Il Collegio ha infine rilevato che la reiterazione di provvedimenti sfavorevoli, successivi ad annullamenti giurisdizionali e sorretti ogni volta da motivazioni diverse non dipendenti da sopravvenienze, costituisce sintomo di frammentarietà dell’istruttoria e di eccesso di potere. Il Comune è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori, contributo unificato e spese generali.
Norme richiamate
art. 44, comma 11, d.lgs. n. 259/2003
Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso
La disciplina speciale stabilisce in via esclusiva il termine e il presupposto della decadenza dall’autorizzazione per la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica.
art. 15, comma 4, d.P.R. n. 380/2001
Non può essere utilizzato per dichiarare la decadenza dall’autorizzazione speciale prevista dall’art. 44 d.lgs. n. 259/2003 sulla base del sopravvenuto contrasto con una disciplina comunale.
Il provvedimento di decadenza deve esplicitare adeguatamente i presupposti e le ragioni della decisione; la norma è stata richiamata tra i motivi, ma il giudice ha deciso sulla base dell’assorbente violazione della disciplina speciale.
Il provvedimento deve essere sorretto da un’istruttoria adeguata; la frammentarietà dell’istruttoria è stata valorizzata quale sintomo di eccesso di potere.
La questione della sua applicabilità è stata ritenuta non decisiva, poiché il ricorso è stato accolto per la fondatezza del primo motivo.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza semplificata nella camera di consiglio fissata per la domanda cautelare, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- La disciplina speciale dell’art. 44 d.lgs. n. 259/2003, che concentra in un unico procedimento autorizzatorio anche i profili urbanistico-edilizi relativi alla realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici, prevale sulla disciplina ordinaria edilizia.
- La decadenza dall’autorizzazione per la realizzazione di una stazione radio base può essere dichiarata, ai sensi dell’art. 44, comma 11, d.lgs. n. 259/2003, per il mancato completamento delle opere entro dodici mesi dalla ricezione dell’autorizzazione espressa o dalla formazione del silenzio-assenso; non sono ammissibili ulteriori ipotesi decadenziali fondate sull’art. 15, comma 4, d.P.R. n. 380/2001.
- L’amministrazione non può integrare in giudizio la motivazione del provvedimento impugnato sostituendo o aggiungendo una diversa ragione di decadenza; l’integrazione motivazionale è ammissibile soltanto mediante atti del procedimento o un autonomo provvedimento di convalida fondato su elementi univoci e sufficienti già presenti nell’istruttoria.
- La reiterazione di provvedimenti sfavorevoli dopo precedenti annullamenti giurisdizionali, con motivazioni ogni volta diverse e non giustificate da sopravvenienze, può evidenziare la frammentarietà dell’istruttoria e configurare un sintomo di eccesso di potere.
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