Cassazione Civile, Ordinanza n. 09446/2026 del 14/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (comproprietario)
La controversia
La controversia nasce dalla gestione di lavori eseguiti su un fabbricato in comunione ordinaria. Uno dei comproprietari, titolare della quota maggioritaria, ha sostenuto di aver concordato con gli altri partecipanti l'esecuzione delle opere e di aver anticipato le relative somme, chiedendo il rimborso della quota di spettanza degli altri comunisti. Una delle comproprietarie si è opposta, ha proposto domanda riconvenzionale e, dopo la condanna in primo grado e il rigetto dell'appello, ha ricorso per cassazione con tre motivi: (1) ha denunciato violazione degli artt. 1105, comma 2, e 2697 c.c., sostenendo che la prova testimoniale non bastasse a dimostrare l'accordo tra comunisti e che occorresse un verbale formale, oltre a negare che la firma di un appalto e della prima variante integrassero prova di mandato; (2) ha dedotto violazione degli artt. 1105, 1108, 1399 e 1711 c.c., contestando che la Corte territoriale avesse valorizzato una pretesa accettazione per facta concludentia della seconda variante, non dedotta dalla controparte, e sostenendo che una ratifica avrebbe richiesto forma scritta; (3) ha lamentato violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c., assumendo che il giudice d'appello avesse rilevato d'ufficio un suo comportamento concludente senza provocare il contraddittorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i tre motivi e li ha ritenuti infondati. Ha chiarito che, in tema di comunione ordinaria, il partecipante che sostenga spese necessarie per la conservazione della cosa comune ha diritto al rimborso se ha previamente interpellato o almeno avvertito gli altri partecipanti e se prova l'inerzia degli stessi e la necessità dei lavori; ha inoltre ricordato che per gli atti di ordinaria amministrazione opera una presunzione di consenso degli altri comunisti, superabile solo dimostrando il dissenso della maggioranza o di quota pari. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva accertato l'esistenza di un mandato/consenso desumendolo dalla sottoscrizione del contratto e della prima variante, dalla mancata contestazione della seconda variante fino alla lite e dal ritiro delle chiavi di accesso ad alcuni locali. È stato escluso che il giudice avesse introdotto d'ufficio un'eccezione nuova: si trattava infatti dell'accertamento di un elemento costitutivo della pretesa, rientrante nel thema decidendum, senza necessità di ulteriore contraddittorio specifico. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Nella comunione ordinaria, per gli atti di ordinaria amministrazione opera una presunzione di consenso dei partecipanti; il dissenso può superarla se dimostrato dalla quota maggioritaria o eguale. La norma non impone una forma scritta o un verbale formale per manifestare il consenso, essendo sufficiente la comunicazione e, se del caso, la deliberazione a maggioranza.
Il comunista che abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune ha diritto al rimborso se ha previamente interpellato o almeno avvertito gli altri partecipanti o l'amministratore; l'onere della prova grava su chi chiede il rimborso quanto all'inerzia altrui e alla necessità dei lavori.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere limiti alla modificazione delle parti comuni; la Corte non ha accolto tale censura, ritenendo sufficiente il consenso desumibile dagli atti e dai comportamenti concludenti.
Richiamato per contestare la pretesa ratifica; la Corte ha escluso che fosse necessaria una ratifica formale scritta nei termini prospettati dalla ricorrente.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al mandato; la Corte ha ritenuto provato un mandato implicito attraverso la sottoscrizione degli atti e i comportamenti successivi.
Non è violato quando il giudice valorizza un elemento costitutivo della domanda già compreso nel thema decidendum; non occorre un ulteriore contraddittorio specifico per un fatto già rilevante ai fini della decisione.
L'onere della prova incombe su chi chiede il rimborso quanto ai presupposti dell'azione; nel caso concreto, la Corte ha ritenuto assolto tale onere sulla base delle prove valorizzate in appello.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In tema di comunione ordinaria, il partecipante che sostenga spese per la conservazione della cosa comune può ottenere il rimborso se prova di avere previamente avvertito o interpellato gli altri comunisti e di avere sostenuto spese necessarie a fronte della loro inerzia.
- Per gli atti di ordinaria amministrazione nella comunione non è richiesto un formalismo tipico: il consenso degli altri partecipanti può risultare anche da comportamenti concludenti o da atti sottoscritti, e il dissenso deve essere allegato e provato da chi lo invoca.
- Il giudice può valorizzare, ai fini della decisione, fatti costitutivi della pretesa già compresi nel thema decidendum senza violare il contraddittorio di cui all'art. 101, comma 2, c.p.c.
- Chi agisce per il rimborso delle spese sostenute sulla cosa comune sopporta l'onere di dimostrare i presupposti del diritto azionato, inclusi la necessità dell'intervento e l'inerzia degli altri partecipanti.
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