Cassazione Penale, Ordinanza n. 11003/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva integralmente confermato la condanna pronunciata in primo grado, all'esito di giudizio abbreviato, per omissione di soccorso stradale e fuga dopo incidente. Il ricorso era affidato a un unico motivo con cui si deducevano promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, già richieste ma negate dai giudici di merito. La censura non contestava specificamente le argomentazioni della sentenza impugnata ed era sostanzialmente reiterativa di doglianze già disattese in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse adeguata e immune da vizi logico-giuridici, che le doglianze del ricorrente fossero generiche e non specifiche e che il giudice di merito avesse correttamente valorizzato, ai fini della pena, i numerosi e gravi precedenti penali dell'imputato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 189, commi 6 e 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Sono le fattispecie contestate, relative all'omissione di soccorso stradale e alla fuga dopo incidente.
Richiamato per l'aumento di pena per i fatti commessi in esecuzione di un medesimo disegno o comunque in continuazione, come applicato dal giudice di merito.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della sanzione pecuniaria.
Non è espressamente citato nel testo fornito.
Corte Cost., sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000
Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità non va applicata solo se risulti assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710
Richiamata come precedente sul principio che il ricorso deve contenere una critica argomentata e specifica della sentenza impugnata, non potendo risolversi in deduzioni vaghe o generiche.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo di ricorso deve formulare una critica specifica e argomentata alla motivazione della sentenza impugnata; deduzioni generiche, vaghe o meramente reiterative di censure già esaminate sono inidonee a superare il vaglio di ammissibilità.
- La censura sul trattamento sanzionatorio e sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non può limitarsi a una mera contestazione della severità della pena, ma deve confrontarsi in modo puntuale con gli elementi posti dal giudice di merito a base della decisione, inclusi gli eventuali precedenti penali.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non vi è assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
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