Cassazione Civile, Ordinanza n. 01124/2026 del 19/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (conduttore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di comodato immobiliare senza termine espresso, stipulato tra un genitore e una figlia, nel quale alla comodataria era stata attribuita la facoltà di concedere l'immobile in locazione a terzi e di trattenere i canoni. Dopo il recesso del comodante e la successiva vendita dell'immobile al conduttore, la comodataria ha chiesto: 1) di dichiarare inefficace il recesso, sostenendo che il comodato avesse una durata implicita coincidente con quella della locazione; 2) di dichiarare inefficace nei propri confronti la vendita dell'immobile, assumendo che il canone le spettasse comunque; 3) in subordine, di condannare i convenuti al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., deducendo che l'alienazione del bene integrasse inadempimento del comodato e illecito aquiliano. In cassazione ha proposto tre motivi: violazione degli artt. 1322, 1803 e 1809 c.c. per erronea qualificazione del contratto come comodato precario; violazione degli artt. 1253, 1599 e 1602 c.c. per la ritenuta cessazione dell'obbligo di pagamento del canone dopo la vendita; violazione di varie norme civilistiche e processuali per il rigetto della domanda risarcitoria.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato, in via pregiudiziale, che le notifiche agli eredi del comodante eseguite ex art. 140 c.p.c. erano prive degli avvisi di ricevimento della raccomandata, circostanza che rendeva inammissibile il ricorso. Ha aggiunto che, ove fosse stato possibile esaminare i motivi, essi non avrebbero comunque condotto alla cassazione: il primo motivo era privo di decisività perché la sentenza d'appello si fondava su due rationes autonome, una delle quali non era stata censurata, relativa al sopravvenuto urgente e impreveduto bisogno del comodante; il secondo motivo era infondato perché, una volta legittimamente cessato il comodato, veniva meno la legittimazione della comodataria a percepire i canoni; il terzo motivo era inammissibile e comunque infondato, poiché la censura non si confrontava con la ratio della decisione d'appello e perché una condotta lecita non può dar luogo a responsabilità aquiliana. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La notificazione eseguita con questa modalità deve risultare corredata dagli avvisi di ricevimento; la loro mancanza comporta inammissibilità del ricorso, se non risulta attività difensiva dell'intimato e non ricorrono i presupposti per rinnovare la notificazione.
Non è consentita la rinnovazione della notificazione per sopperire alla mancata produzione dell'avviso di ricevimento, nei casi considerati dalla Corte.
art. 6, comma 1, L. n. 890 del 1982
Il difensore che non abbia ricevuto l'avviso di ricevimento deve chiedere la rimessione in termini, documentando di essersi tempestivamente attivato per ottenere il duplicato dall'amministrazione postale.
È richiamato per la tempestività del deposito della notifica agli eredi dopo l'ordinanza interlocutoria.
Invocato dalla ricorrente per sostenere l'autonomia contrattuale e la diversa qualificazione del rapporto, ma la censura è stata ritenuta non decisiva.
Richiamato per la nozione di comodato, in relazione alla qualificazione del rapporto come comodato e non come rendita.
La Corte dà rilievo al secondo comma, osservando che l'urgente e impreveduto bisogno del comodante legittima la restituzione anche ove il comodato fosse a termine.
È richiamato come base del recesso nel comodato senza determinazione di durata.
Citato nel secondo motivo, ma la Corte esclude che la vendita dell'immobile mantenga dovuto il canone alla comodataria dopo il venir meno della sua legittimazione.
La Corte esclude che il principio emptio non tollit locatum operi in favore della ricorrente nel caso di cessazione del comodato e del conseguente venir meno del diritto alla percezione dei canoni.
Richiamato nel secondo motivo, ma ritenuto non utile a sostenere la sopravvivenza del preteso diritto della comodataria ai canoni.
Citatο nel terzo motivo; non è ritenuto idoneo a scalfire la ratio della sentenza impugnata.
Citatο nel terzo motivo; la Corte osserva che, essendo stato ritenuto legittimo il recesso, non vi è spazio per la responsabilità per la condotta contestata.
Citatο nel terzo motivo; non incide sulla conclusione di legittimità del recesso e insussistenza dell'illecito.
Citatο nel terzo motivo nell'ambito della dedotta illegittimità della vicenda locativa, ma la Corte non accoglie la censura.
La domanda risarcitoria è esclusa perché il recesso del comodante è stato ritenuto legittimo; una condotta lecita non integra fatto illecito aquiliano.
Citatο nel terzo motivo, ma senza esito favorevole alla ricorrente.
Citatο nel terzo motivo tra le norme processuali richiamate, senza incidenza decisiva.
Citatο nel terzo motivo tra le norme processuali richiamate, senza incidenza decisiva.
Base per la condanna della soccombente alle spese del giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la mancata produzione degli avvisi di ricevimento delle notifiche eseguite ai sensi dell'art. 140 c.p.c. può determinare l'inammissibilità del ricorso, salvo che il ricorrente chieda e dimostri la rimessione in termini per il tardivo reperimento del documento.
- Il motivo di ricorso è inammissibile per difetto di decisività quando la sentenza impugnata si fonda su una pluralità di rationes decidendi autonome e non vengono tutte specificamente censurate.
- Nel comodato senza termine il comodante può ottenere la restituzione del bene; inoltre, se ricorre l'urgente e impreveduto bisogno del comodante, la restituzione è comunque legittima anche in presenza di una diversa lettura del termine contrattuale.
- La facoltà del comodatario di concedere in locazione il bene non consente di mantenere il diritto ai canoni una volta che venga meno la sua legittimazione al godimento del bene per effetto del legittimo recesso del comodante.
- La tutela aquiliana ex art. 2043 c.c. presuppone una condotta illecita: se l'atto contestato è stato ritenuto legittimo, non può fondare responsabilità risarcitoria.
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