Cassazione Civile, Ordinanza n. 18983/2026 del 10/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un atto di compravendita del 21 dicembre 2015, con cui un soggetto vendeva a un altro un compendio immobiliare composto da porzioni di fabbricato, un appartamento con ufficio e un complesso di fabbricati destinati a funzioni produttive connesse all’attività agricola, con area scoperta pertinenziale, in parte censiti come A/2 e in parte come D/10. L’acquirente chiedeva nell’atto di fruire dell’agevolazione prevista dall’art. 2, comma 4-bis, del d.l. n. 194/2009 per i trasferimenti a favore di coltivatore diretto o IAP aventi ad oggetto terreni agricoli e relative pertinenze. L’Agenzia delle Entrate disconosceva il beneficio, sostenendo che il trasferimento avesse riguardato fabbricati e non terreni agricoli, e quindi non potesse applicarsi l’agevolazione. I contribuenti impugnavano l’avviso di liquidazione sostenendo che, al di là della terminologia contrattuale, il bene trasferito era sostanzialmente un compendio agricolo unitario, formato da terreni su cui insistevano costruzioni funzionali all’allevamento di fagiani. I giudici di merito accoglievano la tesi dei contribuenti ritenendo sussistente un rapporto di pertinenzialità e la natura agricola dell’attività svolta. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 4-bis, del d.l. n. 194/2009, dell’art. 20 d.P.R. n. 131/1986 e dell’art. 817 c.c., lamentando che la CTR avesse valorizzato un nesso di strumentalità tra fabbricati e attività svolta, anziché tra fabbricati e terreni, e avesse riconosciuto un vincolo pertinenziale inesistente, chiedendo in sostanza una diversa ricostruzione del rapporto tra bene principale e pertinenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze, pur formalmente prospettate come violazione di legge, mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. La Corte ha osservato che i giudici di merito avevano accertato in fatto che l’attività svolta era agricola, consistendo nell’allevamento di animali, e che il compendio era utilizzato come un fundus instructus, con aree scoperte come bene principale e fabbricati come pertinenze funzionali a migliorare l’utilità del fondo. Ha quindi ribadito che il concetto di pertinenza si fonda su una connessione funzionale ed economica, esclusiva e durevole, impressa dalla volontà del titolare, e che la verifica della sussistenza di tali elementi è giudizio di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile se motivato adeguatamente. La Corte ha condannato l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di legittimità in favore dei controricorrenti, con distrazione al difensore antistatario.
Norme richiamate
il motivo, pur denunciando violazione di legge, non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito
art. 2, comma 4-bis, d.l. n. 194/2009
prevede l’agevolazione fiscale per trasferimenti a favore di coltivatore diretto o IAP aventi ad oggetto terreni agricoli e relative pertinenze
norma di conversione del d.l. n. 194/2009
richiamato dall’Agenzia come norma interpretativa dell’atto, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché volta a contestare l’accertamento di fatto
la pertinenza richiede un rapporto funzionale ed economico tra bene principale e bene accessorio, con carattere esclusivo e durevole
l’attività di allevamento di animali rientra nell’attività agricola
art. 1, comma 1, d.lgs. n. 99/2004
richiama la figura dell’imprenditore agricolo professionale ai fini dell’agevolazione
norma modificativa del d.lgs. n. 99/2004 richiamata nella definizione dell’IAP
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte esclude il raddoppio del contributo unificato nei confronti delle amministrazioni dello Stato
ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato
richiamato solo in via generale dalla tassonomia dell’istanza, ma non centrale nella ratio decidendi
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione dei fatti accertati dai giudici di merito.
- Ai fini dell’art. 817 c.c., il vincolo pertinenziale richiede una connessione funzionale ed economica tra bene principale e bene accessorio, con carattere esclusivo e durevole e con imputazione della destinazione da parte del titolare del diritto.
- La qualificazione pertinenziale dipende dall’accertamento in concreto della destinazione dei beni e non è vincolata dalle sole indicazioni formali contenute nell’atto di compravendita o dalle classificazioni catastali.
- Nel valutare l’esistenza della pertinenza, non sono di per sé decisivi né la dimensione dei beni né il loro valore economico, ma la funzione di maggiore utilità o agevolazione che il bene accessorio assicura al bene principale.
- L’attività di allevamento di animali rientra nell’attività agricola di cui all’art. 2135 c.c.; pertanto, un compendio immobiliare utilizzato per allevamento può integrare un’unica realtà aziendale agricola ai fini dell’agevolazione fiscale, ove ne ricorrano in fatto i presupposti.
- La sussistenza del rapporto di pertinenzialità tra immobili è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici.
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