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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09640/2025 del 10/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il giudice per le indagini preliminari aveva applicato all'imputato la pena concordata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. in relazione ai reati di rapina e ricettazione contestati. Avverso la sentenza di patteggiamento il difensore proponeva ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio. Dalla motivazione emerge che il ricorso, in sostanza, mirava a censurare la mancata valutazione delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, secondo la giurisprudenza consolidata, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., introdotto dalla l. n. 103 del 2017, contro la sentenza di patteggiamento è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l'omessa valutazione, da parte del giudice, delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. In conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Norma base del patteggiamento: il giudice di merito aveva applicato la pena concordata tra le parti.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Esclude l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento quando il motivo investa l'omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p.

  • art. 129 c.p.p.

    La Corte ribadisce che, in sede di ricorso contro il patteggiamento, non è deducibile l'omessa verifica delle cause di proscioglimento immediato.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità con ordinanza de plano.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che limita i motivi di ricorso avverso il patteggiamento.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per contestare l'omessa valutazione, da parte del giudice, delle condizioni per il proscioglimento immediato ex art. 129 c.p.p., poiché tale censura è preclusa dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • Quando il ricorso avverso il patteggiamento è proposto in violazione del limite legale di impugnabilità, la Corte può dichiararne l'inammissibilità con ordinanza de plano.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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