Cassazione Civile, Ordinanza n. 31390/2023 del 10/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un precetto notificato in forza di un contratto di mutuo fondiario, per un importo di euro 201.921,17, emesso dalla cessionaria del credito, per il tramite della società incaricata della gestione. La debitrice ha proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., sostenendo la nullità del precetto per mancata notifica del titolo esecutivo, sul presupposto che non potesse operare l’esonero dalla notificazione riservato al creditore fondiario, non essendo stata provata l’osservanza del limite di finanziabilità previsto dall’art. 38 T.U.B. Il Tribunale ha rigettato l’opposizione. In cassazione la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 38 T.U.B. e agli artt. 474, 475, 479, comma 2, e 115 c.p.c., oltre a vizi ex art. 360 c.p.c.; ha sostenuto che l’onere di provare il rispetto del limite di finanziabilità gravasse sul creditore fondiario, che tale prova non fosse stata fornita e che la controparte non avesse neppure contestato il superamento del limite, oltre a lamentare l’omessa valutazione di un atto pubblico di compravendita come prova indiziaria.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile l’intervento volontario del successore a titolo particolare intervenuto in pendenza del giudizio di cassazione, richiamando il principio per cui nel giudizio di legittimità non è ammesso l’intervento di chi non abbia partecipato alle pregresse fasi di merito, salvo eccezioni non ricorrenti nel caso di specie. Quanto al ricorso principale, lo ha dichiarato inammissibile perché le censure erano eccentriche rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata: il giudice di merito non aveva deciso la questione del riparto dell’onere della prova sul limite di finanziabilità, ma si era limitato a ritenere non dimostrato, sulla base degli atti, il superamento della soglia e ad escludere che tale superamento comportasse la nullità del mutuo. La doglianza sulla non contestazione è stata ritenuta inammissibile per violazione dell’autosufficienza, non essendo stati riportati gli atti da cui desumere la condotta processuale; la censura sulla prova indiziaria è stata reputata inammissibile perché mirava a un riesame del merito. La Corte ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore della resistente e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
è il rimedio esperito per contestare la nullità del precetto come atto esecutivo
art. 38 del d.lgs. n. 385 del 1993
richiama il limite di finanziabilità del mutuo fondiario; la Corte non affronta nel merito la questione dell’effetto del suo eventuale superamento, perché il motivo è inammissibile
invocato per sostenere che l’onere di provare il rispetto del limite di finanziabilità incomba sul creditore fondiario
artt. 474 c.p.c., 475 c.p.c., 479 c.p.c., 115 c.p.c.
artt. 474, 475, 479, comma secondo, e 115 cod. proc. civ.
sono richiamati dalla ricorrente per contestare la necessità della notificazione del titolo esecutivo e la valutazione delle prove
primo comma, num. 3, 4 e 5
norma evocata in rubrica per qualificare i vizi denunciati in cassazione
richiamato per escludere l’ammissibilità dell’intervento del successore a titolo particolare nel giudizio di cassazione, in assenza delle condizioni indicate dalla giurisprudenza
richiamato per il deposito dell’ordinanza in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
fondamento dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
ha introdotto la previsione dell’ulteriore contributo unificato
art. 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato quale parametro per la misura del contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché introduce una questione non esaminata dal giudice di merito o diversa da quella posta a fondamento della decisione.
- La deduzione di una non contestazione processuale deve essere specificamente autosufficiente: il ricorrente deve indicare e riportare gli atti o i verbali da cui la non contestazione possa desumersi, non essendo sufficiente l’affermazione apodittica.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una rivalutazione del materiale probatorio o una nuova lettura delle risultanze istruttorie, poiché tale attività è riservata al giudice di merito.
- Nel giudizio di cassazione l’intervento del successore a titolo particolare nel diritto controverso è inammissibile, salvo che ricorrano le ipotesi eccezionali individuate dalla giurisprudenza quando il dante causa non si sia già costituito o non abbia investito il diritto oggetto di cessione.
- L’eventuale superamento del limite di finanziabilità del mutuo fondiario non può essere affrontato se il ricorso è inammissibile per difetto di pertinenza o per censure di merito non scrutinabili in cassazione.
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