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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35858/2021 del 22/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di accertamento emesso per IRPEF, IRAP e contributi previdenziali relativi all'anno 2006 nei confronti del titolare di una scuola guida. L'Ufficio aveva ricostruito maggiori ricavi non contabilizzati applicando le presunzioni di cui agli artt. 39 e 40 del d.P.R. 600/1973, valorizzando l'antieconomicità dei dati dichiarati, i costi sostenuti e le informazioni acquisite presso la Motorizzazione civile sul numero di patenti conseguite. In appello, la CTR aveva confermato il rigetto del ricorso del contribuente, pur dando atto che l'Agenzia aveva riconosciuto una rideterminazione dei ricavi sulla base delle patenti conseguite nel 2006 e pur senza considerare il tariffario ufficiale approvato dalla Provincia di Benevento prodotto in giudizio. Il ricorrente ha denunciato: 1) omesso ed erroneo esame di un fatto decisivo, per la contraddizione interna della sentenza che aveva confermato integralmente l'accertamento nonostante la riduzione dei ricavi a € 43.375,00; 2) violazione dell'art. 39 d.P.R. 600/1973 e omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la CTR considerato il tariffario provinciale ufficiale, idoneo a incidere sulla determinazione del ricavo unitario per patente e quindi sul quantum dell'accertamento.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha osservato che la CTR aveva omesso di valorizzare la rideterminazione dei ricavi riconosciuta in appello dall'Ufficio, circostanza incompatibile con una conferma integrale della pretesa fiscale originaria; inoltre ha rilevato che la CTR non aveva esaminato il tariffario ufficiale della Provincia di Benevento, documento rilevante perché attinente al fatto storico della quantificazione dei ricavi e non mera prova accessoria. Richiamando il principio delle Sezioni Unite sull'art. 360, n. 5, c.p.c., la Cassazione ha affermato che l'omesso esame di un documento può integrare il vizio quando comporti la totale omissione del fatto storico rappresentato. Conseguentemente ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • artt. 39 e 40 d.P.R. 600/1973

    disciplinano il potere di accertamento induttivo/analitico-induttivo e le presunzioni utilizzabili dall'Ufficio nella ricostruzione dei ricavi

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    nel testo riformulato consente di denunciare in cassazione l'omesso esame di un fatto storico decisivo, principale o secondario, discusso tra le parti; l'omesso esame di un documento rileva solo se comporta la mancata considerazione del fatto storico in esso rappresentato

  • art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134

    ha riformulato l'art. 360, n. 5, c.p.c., restringendo il vizio denunciabile all'omesso esame di un fatto decisivo

  • Cass. SS.UU. 7 aprile 2014, n. 8053

    ha chiarito la portata del nuovo art. 360, n. 5, c.p.c. e la distinzione tra omesso esame di un fatto storico e mancata valutazione di meri elementi istruttori

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. sussiste solo quando il giudice di merito ometta l'esame di un fatto storico decisivo, discusso tra le parti, e non quando si limiti a una diversa valutazione delle prove.
  • L'omesso esame di un documento può integrare il vizio di motivazione solo se il documento veicola un fatto storico decisivo che il giudice abbia completamente trascurato nel proprio percorso argomentativo.
  • In tema di accertamento tributario fondato su presunzioni, la valutazione del giudice di merito deve confrontarsi con tutti gli elementi specificamente idonei a incidere sulla quantificazione del reddito o dei ricavi, poiché l'omissione di un elemento decisivo può determinare la cassazione della sentenza.
  • Se l'Amministrazione, anche in appello, ridetermina la pretesa fiscale sulla base di un diverso parametro di calcolo, il giudice non può confermare integralmente l'accertamento senza considerare tale sopravvenuta rideterminazione, quando essa incida logicamente sul quantum contestato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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