Cassazione Civile, Ordinanza n. 24480/2025 del 03/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto instaurato tra un componente di una commissione speciale di valutazione di impatto ambientale e il Ministero competente. Il professionista aveva ottenuto in via monitoria il pagamento di euro 85.680,09 quale saldo del compenso ritenuto dovutogli; il Ministero aveva proposto opposizione deducendo che il compenso effettivamente spettante fosse inferiore, in base al decreto ministeriale del 2007 che aveva ridotto il trattamento economico rispetto a quello previsto per gli anni precedenti. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione, ritenendo il rapporto soggetto a disciplina pubblicistica e quindi suscettibile di modifica unilaterale del compenso da parte dell'amministrazione. In appello il componente della commissione aveva contestato la legittimità della riduzione unilaterale del compenso, sostenendo anche che vi fosse un indebito arricchimento dello Stato e che la qualificazione pubblicistica del rapporto fosse errata. Il Ministero, in via incidentale, aveva chiesto la restituzione di quanto percepito in eccesso in forza della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. In Cassazione il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 19, comma 2, d.lgs. n. 190/2002, nonché nullità della sentenza per difetto di motivazione e per violazione dell'art. 1 Protocollo addizionale CEDU e dell'art. 23 Cost., sostenendo che il Ministero non potesse unilateralmente ridurre il compenso in corso di rapporto e che il compenso non gravasse sul bilancio statale ma sulle somme versate dal soggetto aggiudicatore del progetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha confermato che la nomina alla commissione speciale avveniva in base a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri richiamante l'art. 19, comma 2, d.lgs. n. 190/2002, il quale prevedeva espressamente che i compensi fossero stabiliti con successivo decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro le risorse disponibili. Da ciò la Corte ha desunto che il rapporto fosse di natura pubblicistica e che la determinazione del compenso fosse sottratta alla disciplina contrattuale. Ha inoltre valorizzato il fatto che il decreto di nomina già prevedeva che, per gli esercizi successivi, i compensi sarebbero stati determinati con altri decreti, e che il decreto del 30 gennaio 2007 aveva legittimamente ridotto i compensi per il 2007. Le doglianze sulla pretesa irragionevolezza della riduzione e sul fatto che il compenso non gravasse sulle casse dello Stato sono state ritenute astratte e prive di riscontro normativo. Il ricorso è stato quindi rigettato; il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 19, comma 2, d.lgs. n. 190/2002
"Con successivo decreto del Ministro dello ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti al presidente ed ai componenti della commissione, nell'ambito delle risorse di cui al comma 3"
La previsione attribuisce all'amministrazione il potere di determinare i compensi dei componenti della commissione con atto unilaterale, rendendo il relativo trattamento economico sottratto alla disciplina contrattuale.
art. 184, comma 2, d.lgs. n. 163/2006
"Con il decreto di costituzione della commissione sono stabilite la durata e le modalità per l'organizzazione e il funzionamento della stessa. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti al presidente e ai componenti della commissione, nell'ambito delle risorse di cui al comma 3"
La norma è letta come in continuità con l'art. 19, comma 2, d.lgs. n. 190/2002, confermando la legittimità della determinazione ministeriale dei compensi.
art. 27 della legge n. 136/1999
È richiamato per indicare la fonte delle risorse versate dai soggetti aggiudicatori, ma la Corte lo considera circostanza ininfluente sulla legittimità della riduzione del compenso.
art. 1, comma 58, della legge n. 266/2005
È richiamato come base della riduzione del 10% dei compensi già determinati per l'anno 2005.
art. 29 del d.l. n. 223/2006, convertito con l. n. 248/2006
La Corte osserva che non esclude ulteriori riduzioni unilaterali dei compensi per gli anni successivi.
La censura di nullità per difetto di motivazione viene respinta perché la motivazione della sentenza impugnata è ritenuta congrua e condivisibile.
Richiamato nel motivo di ricorso sotto il profilo del difetto di motivazione; la Corte non ravvisa violazioni.
art. 1 Protocollo Addizionale CEDU
Invocato dal ricorrente a sostegno della censura contro la riduzione del compenso, ma la Corte non vi ravvisa ostacoli alla disciplina normativa applicata.
art. 23 Cost.
Invocato dal ricorrente; la Corte ritiene che la determinazione del compenso trovi comunque base normativa idonea.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Costituisce il parametro processuale del motivo di ricorso, articolato in violazione di legge e nullità della sentenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Fondamento della condanna del ricorrente al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Quando una norma prevede espressamente che i compensi dei componenti di un organo amministrativo siano determinati con successivo decreto ministeriale, il relativo rapporto economico ha natura pubblicistica e il quantum può essere modificato unilateralmente dall'amministrazione nei limiti stabiliti dalla legge.
- La natura pubblica del finanziamento dell'organo o la circostanza che le risorse derivino da versamenti di soggetti terzi non impediscono, di per sé, la rideterminazione normativa del compenso, se la legge attribuisce all'amministrazione il potere di fissarlo con atto unilaterale.
- Le censure contro la modifica del compenso devono confrontarsi con il dato normativo specifico che regola la determinazione del trattamento economico; argomentazioni fondate solo su ragioni di opportunità, equità o preteso arricchimento indebito non sono sufficienti a scardinare la decisione di merito se prive di un preciso riscontro legislativo.
- In sede di legittimità, la contestazione per difetto di motivazione non è idonea quando la sentenza impugnata offre una ricostruzione normativa coerente e logicamente argomentata, non essendo consentito sostituire alla valutazione del giudice di merito una diversa lettura del quadro normativo.
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