Cassazione Civile, Ordinanza n. 21413/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (garante)
La controversia
Un socio di cooperativa aveva aderito a un programma di edilizia residenziale convenzionata, versando somme a titolo di prezzo/acconti per un alloggio poi non realizzato per le ripetute sospensioni dei lavori. Dopo la rinuncia all’assegnazione, aveva ottenuto in primo grado anche la condanna della società garante nei limiti del massimale di una polizza fideiussoria rilasciata a garanzia della restituzione delle somme versate. La società garante ha appellato sostenendo che la polizza fosse inefficace perché, ai sensi dell’art. 10 delle condizioni generali, l’efficacia era subordinata alla prestazione di garanzie ipotecarie da parte della cooperativa contraente e tale avveramento non era stato provato. La Corte d’appello ha accolto il gravame e ha dichiarato inefficace la fideiussione, ritenendo insufficiente la prova del requisito sospensivo. In Cassazione il beneficiario della garanzia ha dedotto violazione di legge e vizi processuali, sostenendo che la corte territoriale avesse ignorato elementi probatori rilevanti: il rinnovo annuale della polizza, l’incasso del premio/corrispettivo, la sottoscrizione della polizza, la natura di rinnovo di precedenti garanzie tra le stesse parti e il preteso giudicato interno formatosi sulla decisione di primo grado. Ha inoltre invocato l’erronea applicazione delle norme su prova, confessione e giudicato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha chiarito che la clausola dell’art. 10 prevedeva una vera condizione sospensiva di efficacia della fideiussione, subordinata non solo alla sottoscrizione e al pagamento del premio, ma anche alla prestazione di garanzie ipotecarie a favore della compagnia. Gli elementi richiamati dal ricorrente (rinnovo della polizza, incasso del corrispettivo, sottoscrizione dell’atto) non bastano a dimostrare l’avveramento di quello specifico requisito ulteriore e autonomo. La Corte ha escluso anche la violazione dell’art. 2697 c.c. e delle norme sulla confessione, osservando che quei fatti non integravano una dichiarazione di scienza univoca e sfavorevole idonea a costituire confessione. Ha escluso, infine, l’omesso esame di fatti decisivi e la formazione del giudicato interno, ritenendo che la questione dell’efficacia della garanzia fosse stata devoluta con l’appello e potesse essere riesaminata. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
domanda principale di sentenza costitutiva
richiamato solo per descrivere la domanda proposta in primo grado, non oggetto della decisione di legittimità nel merito
la mancata produzione dei documenti richiesti alla cooperativa non consentiva di supplire alla prova dell’avveramento della condizione sospensiva
norma processuale che ha regolato la trattazione camerale del ricorso
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi
invocato dal ricorrente, ma non ritenuto violato
invocato dal ricorrente, ma non ritenuto violato
invocato dal ricorrente, ma non ritenuto violato
invocato dal ricorrente, ma non ritenuto violato
chi invoca l’operatività di una fideiussione condizionata deve provare l’avveramento della condizione sospensiva di efficacia
invocato dal ricorrente in relazione a presunzioni, ma la Corte ha ritenuto che gli elementi addotti non bastassero a dimostrare il fatto specifico richiesto dalla clausola
la sottoscrizione della polizza e il rinnovo del rapporto non integrano, da soli, confessione dell’avvenuta prestazione delle garanzie ipotecarie
non ricorre confessione giudiziale in assenza di una dichiarazione di scienza univoca su un fatto storico determinato e sfavorevole
non ricorre confessione stragiudiziale in assenza di una dichiarazione univoca del fideiussore sul fatto specifico
art. 329, secondo comma, c.p.c.
invocato dal ricorrente per il giudicato interno, ma la Corte ha escluso che si fosse formato sul punto
invocato dal ricorrente per il giudicato sostanziale, ma la Corte ha escluso che vincolasse la questione dell’efficacia della garanzia
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto
richiamata in relazione alla disciplina dell’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Quando una garanzia fideiussoria è subordinata contrattualmente a una condizione sospensiva di efficacia, chi ne invoca l’operatività deve provare l’avveramento di tutti i requisiti richiesti dalla clausola; non è sufficiente dimostrare fatti solo compatibili con il rapporto o con precedenti rinnovi.
- Il rinnovo annuale della polizza, l’incasso del premio e la sottoscrizione dell’atto possono provare la prosecuzione del rapporto o l’esistenza di alcuni presupposti negoziali, ma non equivalgono alla prova dell’adempimento dello specifico fatto ulteriore richiesto come condizione di efficacia.
- La confessione, ai fini degli artt. 2730 ss. c.c., richiede una dichiarazione di scienza univoca su un fatto storico determinato e sfavorevole al dichiarante; il mero comportamento contrattuale o l’incasso del corrispettivo non bastano.
- Non sussiste omesso esame di un fatto decisivo quando il giudice di merito abbia preso in considerazione le circostanze dedotte, ma le abbia ritenute non decisive rispetto al punto controverso.
- Il giudicato interno non si forma su una questione che sia stata investita dall’impugnazione e che attenga alla valutazione complessiva del materiale probatorio e del fondamento giuridico della decisione di primo grado.
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