Cassazione Civile, Ordinanza n. 22838/2022 del 21/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'ex socio di una società cessata agiva davanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito dell'esondazione del fiume Tronto avvenuta nei giorni 8-10 aprile 1992, assumendo che l'evento fosse riconducibile a fatti costituenti reato di inondazione colposa e, quindi, alla responsabilità del Ministero per carenze di progettazione e manutenzione delle opere idrauliche. Il Ministero eccepiva la prescrizione del diritto. In primo grado il TRAP aveva ritenuto applicabile il termine decennale ex art. 2947, comma 3, c.c., facendolo decorrere dal rinvio a giudizio dell'ingegnere incaricato dei lavori; in appello il TSAP aveva confermato, ritenendo comunque decorso il termine già da quel momento o, al più tardi, dalla sentenza penale di condanna del 2003. Con il ricorso per cassazione il danneggiato deduceva: (1) falsa applicazione degli artt. 2935 e 2697 c.c., sostenendo che la prescrizione non potesse iniziare prima del definitivo accertamento tecnico-scientifico delle cause dell'esondazione, avvenuto solo nel 2008-2009, e che il Ministero non avesse provato una decorrenza anticipata; (2) violazione degli artt. 2729 e 2730 c.c. e nullità della sentenza, contestando che dalle difese svolte nel giudizio di merito potesse desumersi una sua precoce consapevolezza della responsabilità pubblica o una confessione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse correttamente applicato il principio secondo cui, in materia di risarcimento da fatto illecito, la prescrizione decorre quando il danneggiato abbia avuto o potuto avere, con l'ordinaria diligenza, sufficiente conoscenza della riferibilità causale del danno alla condotta del terzo. Ha inoltre osservato che l'accertamento della decorrenza della prescrizione è giudizio di fatto riservato al merito e non censurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua e privo di errori di diritto. Nel caso concreto, non è stata ritenuta sindacabile la valutazione del TSAP che aveva individuato nel rinvio a giudizio o nella condanna penale dell'ingegnere elementi sintomatici della conoscibilità della possibile responsabilità del Ministero; parimenti non è stata censurabile la valorizzazione delle stesse allegazioni del ricorrente come indice della sua consapevolezza della possibile responsabilità pubblica. Spese a carico del ricorrente e applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere; nel risarcimento da illecito, ciò avviene quando il danneggiato ha o può avere conoscenza sufficiente del nesso causale tra danno e condotta del terzo
richiamato come base del termine prescrizionale applicato dai giudici di merito per il danno derivante da fatto costituente reato
invocato dal ricorrente sul riparto dell'onere probatorio in tema di eccezione di prescrizione, ma non ritenuto decisivo per sovvertire l'accertamento di merito
richiamato dal ricorrente in tema di presunzioni semplici, ma la valutazione del TSAP è stata considerata un apprezzamento di merito
richiamato dal ricorrente per escludere che le difese svolte integrassero confessione, ma la Corte ha escluso il vizio
invocato nel secondo motivo in relazione alla pretesa nullità per confessione, senza esito favorevole per il ricorrente
rubrica dei motivi per violazione/falsa applicazione di legge
rubrica del secondo motivo per nullità della sentenza
richiamato per delimitare i residui vizi motivazionali ancora deducibili in cassazione
art. 200 R.D. n. 1775/1933
consente il ricorso per cassazione avverso le decisioni del TSAP in appello anche per violazione di legge
art. 201 R.D. n. 1775/1933
richiamato dalla resistente nell'eccezione di inammissibilità, ma ritenuto non ostativo al ricorso
art. 143 R.D. n. 1775/1933
individua le materie di giurisdizione del TSAP richiamate dalla Corte
art. 111 Cost.
non limita ai soli motivi di giurisdizione il ricorso per cassazione contro le decisioni del TSAP, diversamente da quanto accade per Consiglio di Stato e Corte dei conti
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
applicato ai fini del raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, il termine decorre quando il danneggiato abbia acquisito, o avrebbe potuto acquisire con l'ordinaria diligenza, una sufficiente conoscenza della riferibilità causale del danno alla condotta di un terzo, non essendo necessario il definitivo accertamento giudiziale di ogni profilo di responsabilità.
- L'accertamento del dies a quo della prescrizione è una valutazione di fatto riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione adeguata e priva di errori di diritto o di sussunzione.
- In cassazione non è censurabile la valorizzazione, da parte del giudice di merito, di elementi processuali o difensivi come indizi della consapevolezza del danneggiato circa la possibile responsabilità altrui, quando tale apprezzamento non si traduca in violazione di regole legali sulla prova o sulla confessione.
- Nei giudizi davanti al TSAP pronunciati in grado di appello, il ricorso per cassazione è esperibile anche per violazione di legge; l'eccezione di inammissibilità fondata sull'assunto opposto è infondata.
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