Cassazione Civile, Ordinanza n. 35995/2023 del 27/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia origina da un appalto privato stipulato per opere di manutenzione straordinaria di un edificio condominiale. Il tribunale aveva accolto la domanda del condominio per vizi e difetti dell'opera e aveva condannato in solido l'impresa appaltatrice e il direttore dei lavori, ripartendo internamente le responsabilità nella misura dell'80% all'appaltatore e del 20% al direttore dei lavori. In appello, il direttore dei lavori ha contestato la sua chiamata in responsabilità, deducendo ultrapetizione e omessa pronuncia, nonché l'erronea attribuzione di una responsabilità pari al 50% per asserite carenze progettuali e di capitolato, pur avendo egli svolto solo il ruolo di direttore dei lavori e non anche di progettista. L'appaltatore, con ricorso incidentale, ha invece censurato la declaratoria di inammissibilità di fatture prodotte in appello per dimostrare le spese effettivamente sostenute dal condominio per eliminare i vizi, sostenendo che avrebbe dovuto applicarsi la disciplina previgente dell'art. 345 c.p.c. e che i documenti dovevano essere valutati come indispensabili ai fini della decisione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale del direttore dei lavori, ritenendo infondati i motivi relativi a ultrapetizione, omesso esame e responsabilità concorrente. Ha invece accolto il ricorso incidentale dell'appaltatore, cassando la sentenza d'appello nella parte in cui aveva dichiarato inammissibili le fatture prodotte in secondo grado senza verificare se fossero prove nuove indispensabili ai sensi dell'art. 345 c.p.c. nella formulazione applicabile ratione temporis. La causa è stata quindi rinviata alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il divieto di ultrapetizione non è violato quando il giudice resta entro il perimetro della domanda risarcitoria estesa tempestivamente anche al terzo chiamato.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il vizio denunciato per asserita ultrapetizione o omessa pronuncia non sussiste se la decisione corrisponde alla domanda proposta.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È censurabile solo l'anomalia motivazionale nei limiti ormai ristretti dalla giurisprudenza di legittimità.
La responsabilità per gravi difetti dell'opera ha natura aquiliana e può coinvolgere anche progettista e direttore dei lavori, oltre all'appaltatore, se con le rispettive condotte abbiano concorso causalmente all'evento dannoso.
La norma è evocata dal ricorrente principale, ma la Corte non ne accoglie la prospettazione ai fini dell'esclusione della sua responsabilità.
Il principio del concorso di cause e della solidarietà tra corresponsabili si estende anche quando uno degli autori risponda a titolo contrattuale e un altro a titolo extracontrattuale.
Nel testo previgente, i documenti nuovi in appello sono ammissibili se indispensabili; la disciplina restrittiva introdotta dalla l. n. 134/2012 si applica solo alle sentenze di primo grado pubblicate dall'11 settembre 2012.
La domanda del condominio verso il terzo chiamato è stata ritenuta tempestivamente estesa in primo grado tramite memoria ex art. 183.
La censura sull'entità del danno mira a includere le spese effettivamente sostenute e documentate dal danneggiato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente principale.
Massime di principio
- In materia di responsabilità per gravi difetti dell'opera ex art. 1669 c.c., l'appaltatore, il progettista e il direttore dei lavori possono essere chiamati a rispondere in solido se le rispettive condotte, attive od omissive, abbiano concorso causalmente alla produzione dell'unico evento dannoso.
- Il divieto di ultrapetizione non è violato quando il giudice condanna anche un terzo chiamato in causa o estende la responsabilità a un soggetto diverso dall'originario convenuto, purché la domanda attorea sia stata tempestivamente ampliata a tale soggetto nel corso del giudizio.
- Ai fini del sindacato di legittimità sulla motivazione, non è sufficiente denunciare una non condivisibilità dell'argomentazione: occorre un'anomalia motivazionale rilevante in termini costituzionali, come motivazione apparente, perplessità o contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.
- Nel giudizio di appello soggetto alla disciplina previgente dell'art. 345 c.p.c., i documenti nuovi sono ammissibili quando siano indispensabili, cioè idonei a eliminare ogni incertezza sulla ricostruzione fattuale o a provare fatti rimasti indimostrati o insufficientemente provati, indipendentemente dalla negligenza della parte nel primo grado.
- Quando si contesta la misura del danno risarcibile per lavori di ripristino, il giudice deve verificare la rilevanza probatoria dei documenti prodotti e, se ammissibili, considerare le spese effettivamente sostenute dal danneggiato nella quantificazione del pregiudizio.
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