Cassazione Penale, Sentenza n. 22259/2024 del 03/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato il decreto di convalida del sequestro probatorio eseguito il 31/12/2023 su materiale pirotecnico rinvenuto nell'attività e in un deposito privato. Il ricorrente contestava: omissione dell'avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere da difensore durante le operazioni di sequestro (richiamando artt. 356, 354 cod. proc. pen. e art. 114 disp. att.), errata qualificazione dell'atto come perquisizione ai sensi dell'art. 41 r.d. 773/1931, insufficiente motivazione del decreto di convalida (violazione dell'obbligo motivazionale secondo Sez. U n. 36072/2018) e carenza del fumus del reato di cui all'art. 678 c.p. in considerazione di possibile classificazione del materiale come liberamente vendibile (categoria V del DM 9/8/2011).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che non fosse applicabile l'art. 41 r.d. 773/1931 (non si trattava di perquisizione per esplosivi), sicché operano le norme ordinarie (artt. 354, 356 cod. proc. pen. e art. 114 disp. att.). La mancata comunicazione all'indagato della facoltà di farsi assistere da difensore ha determinato una nullità generale a regime intermedio. Inoltre l'ordinanza impugnata è risultata carente nella motivazione rispetto al decreto di convalida, senza adeguata ragione sul nesso di necessità e indispensabilità del sequestro come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità. La Corte ha annullato l'ordinanza e ha rinviato al Tribunale del riesame di Isernia per nuovo esame; l'ultimo motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
Individua la competenza del Tribunale in funzione di giudice del riesame per i provvedimenti di sequestro; applicata per inquadrare l'ordinanza impugnata.
r.d. 18/06/1931 n. 773 (Testo unico di pubblica sicurezza), art. 97
Richiamato in relazione ai limiti di detenzione di materiale pirotecnico; il provvedimento iniziale faceva riferimento alla normativa, ma la Corte ha escluso l'applicabilità dell'art. 41 per la fattispecie concreta.
Norma speciale sulle perquisizioni finalizzate alla ricerca di armi o esplosivi; la Corte ha ritenuto che non fosse applicabile al controllo amministrativo eseguito nel caso di specie.
Fattispecie contravvenzionale contestata per la custodia e la detenzione non autorizzata di materiale pirotecnico; indicato come il titolo di reato nel provvedimento di sequestro.
artt. 354 e 356 cod. proc. pen.
Regole sul sequestro e sulle formalità connesse: l'art. 356 e l'art. 354 richiamano l'obbligo, in caso di sequestro alla presenza dell'indagato, di avvisare della facoltà di farsi assistere da un difensore; la mancata comunicazione integra nullità.
art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
Disciplina l'obbligo della polizia giudiziaria di avvertire l'indagato della possibilità di farsi assistere da un difensore di fiducia durante perquisizione/sequestro; la sua violazione è stata qualificata come nullità generale a regime intermedio.
Principio generale di motivazione degli atti giurisdizionali; invocato per censurare la motivazione apparente dell'ordinanza di riesame.
Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018 (Botticelli)
Giurisprudenza che richiede al decreto di sequestro probatorio una motivazione, anche concisa, che renda esplicita la finalità e la necessità probatoria del vincolo; la Corte ha ritenuto che il decreto di convalida e l'ordinanza impugnata non soddisfacessero tale standard.
Stabilisce il criterio temporale per l'eccezione di nullità quando la parte assiste all'atto: la nullità va eccepita prima del compimento dell'atto o, se ciò non è possibile, immediatamente dopo; la Corte ha confermato l'orientamento che opera per la nullità da mancato avviso del difensore.
Termine per l'esame degli atti (cinque giorni) utile ai fini dell'eventuale deduzione delle nullità dopo la nomina del difensore; richiamato per fissare il perimetro temporale di esercizio dei rimedi.
Massime di principio
- Se un controllo amministrativo o una verifica commerciale sfociano in un sequestro probatorio, non si possono automaticamente applicare le norme speciali sulle perquisizioni per esplosivi: occorre verificare la natura reale dell'atto e applicare le norme procedurali ordinarie se la fattispecie non rientra nell'art. 41 r.d. 773/1931.
- La polizia giudiziaria è obbligata ad avvertire l'indagato, presente al momento del sequestro, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia (art. 114 disp. att. combinato con artt. 354 e 356 cod. proc. pen.): la mancata comunicazione integra una nullità generale a regime intermedio.
- La nullità derivante da omesso avviso al difensore deve essere eccepita prima del compimento dell'atto o, se impossibile, immediatamente dopo; l'onere di eccepire spetta al difensore (anche d'ufficio) e i termini di cui all'art. 366 possono essere rilevanti per valutare tempestività.
- I provvedimenti di sequestro probatorio e i decreti di convalida devono contenere una motivazione specifica, anche se concisa, che spieghi la finalità probatoria e la necessità/indispensabilità del vincolo in relazione alle indagini (criterio delineato dalle Sezioni Unite n. 36072/2018). Motivazioni generiche o formule di stile possono rendere il provvedimento annullabile.
- In caso di contestazioni sulla qualificazione dell'atto (perquisizione vs controllo amministrativo), il difensore deve contestarne la qualificazione e l'eventuale omissione di garanzie procedurali: una errata qualificazione formale può determinare l'applicazione di norme non corrette e produrre nullità.
- Anche quando il materiale sequestrato può essere oggetto di interpretazione circa la sua libera commerciabilità o classificazione tecnica, la correttezza della misura cautelare impone che il fumus del reato sia adeguatamente documentato e motivato nel decreto di sequestro; diversamente la misura può essere disposta nuovamente solo con idonea motivazione.
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