Cassazione Penale, Sentenza n. 40596/2022 del 27/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza del 16/12/2021 della Corte d'Appello di Salerno (che aveva confermato la pronuncia del Tribunale di Salerno del 19/11/2020). Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato avviso ex art. 114 disp. att. cod.proc.pen. riguardo alla facoltà di farsi assistere da un difensore in relazione ai reati di cui all'art. 186 comma 7 e art. 187 comma 8 del Codice della Strada (accertamenti per alcol e droga). Il fatto è relativo a un incidente stradale avvenuto a Eboli il 20/11/2017; l'imputato era apparso in stato di alterazione e si era rifiutato di sottoporsi agli accertamenti.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata, richiamando il consolidato principio secondo cui l'obbligo di avvisare il conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l'esecuzione dell'alcoltest riguarda l'atto non ripetibile e non sussiste quando il soggetto si rifiuta di sottoporsi all'accertamento. I giudici d'appello avevano fornito motivazione adeguata, ricostruzione circostanziata dei fatti e corretto inquadramento giuridico. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 114 disp. att. cod.proc.pen.
La norma disciplina l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore per l'esecuzione di atti non ripetibili. La Corte interpreta che tale obbligo vale quando l'accertamento viene effettivamente eseguito, poiché la presenza del difensore garantisce il rispetto dei diritti; invece, non sussiste l'obbligo quando l'indagato si rifiuta di sottoporsi all'accertamento.
art. 186 comma 7 Codice della Strada
Norma relativa alla guida in stato di ebbrezza (con specifiche sanzioni/ aggravanti previste dal comma indicato). Nel caso concreto la corte ha ritenuto che la mancata informazione ex art.114 disp. att. non incide sulla validità del procedimento quando il conducente si è rifiutato di sottoporsi all'alcoltest.
art. 187 comma 8 Codice della Strada
Norma relativa alla guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (con specifiche sanzioni/ aggravanti previste dal comma indicato). La Corte ha ritenuto analoga interpretazione a quella per l'alcoltest: il rifiuto a sottoporsi agli accertamenti esclude l'obbligo di avviso e non vizia automaticamente il procedimento.
Giurisprudenza (Sez. 4, n. 33594 del 10/02/2021, dep. 10/09/2021)
Principio consolidato richiamato: l'obbligo di dare avviso della facoltà di difesa per l'alcoltest riguarda l'atto non ripetibile solo se l'accertamento è effettivamente eseguito; in caso di rifiuto del soggetto, l'avviso non è dovuto.
Massime di principio
- L'obbligo di informare il conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore (ex art.114 disp. att. cod.proc.pen.) si applica quando l'accertamento non è ripetibile e viene effettivamente eseguito; non sussiste quando il conducente rifiuta di sottoporsi all'accertamento.
- Il semplice mancato avviso non determina automaticamente la nullità del procedimento se l'accertamento non è stato eseguito per rifiuto dell'interessato; occorre dimostrare il concreto pregiudizio o che l'atto è stato comunque compiuto senza la presenza del difensore.
- In assenza di test (per rifiuto), i giudici possono fondare la loro decisione su elementi probatori alternativi (osservazioni, dinamica dell'incidente, rilievi clinici, testimonianze), purché la motivazione sia precisa e circostanziata.
- Per impugnare con successo la mancata informazione sul diritto alla difesa bisogna provare che l'accertamento è stato effettuato senza l'avviso o che la presenza del difensore avrebbe inciso concretamente sull'esito dell'accertamento.
- I ricorsi per Cassazione possono essere dichiarati inammissibili quando la censura è manifestamente infondata e la sentenza impugnata presenta motivazione adeguata e comprensiva delle deduzioni difensive.
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