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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03711/2026 del 29/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello, pronunciata all'esito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., che in parziale riforma della decisione di primo grado lo aveva condannato a un anno di reclusione per detenzione illecita, senza autorizzazione e a fini di successiva cessione, di 43 dosi di eroina e 38 dosi di cocaina. Con un unico motivo deduceva vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile perché diretto contro una sentenza emessa a seguito di concordato in appello e fondato su censure non consentite, in quanto attinenti al merito del giudizio o alla pena concordata, senza allegazione di illegalità della sanzione né vizi della formazione del consenso o difformità tra accordo e decisione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che, nel caso di sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., sono deducibili in cassazione solo vizi relativi alla formazione della volontà delle parti di aderire al concordato, al consenso del Procuratore generale e al contenuto difforme della pronuncia rispetto all'accordo; non sono invece proponibili doglianze concernenti motivi rinunciati, la mancata verifica ex art. 129 c.p.p. o la mera misura della pena concordata, salvo che si denunci l'illegalità della sanzione. Poiché il ricorrente aveva prospettato solo in modo generico una violazione dell'art. 133 c.p. rispetto a una pena concordata, senza dedurre profili di illegalità, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    norma incriminatrice per la detenzione illecita di sostanza stupefacente a fini di cessione; nel caso concreto è il titolo del reato per cui vi è stata condanna.

  • art. 599-bis c.p.p.

    consente la definizione in camera di consiglio con richiesta congiunta delle parti che concordano sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello e sulla pena, ove necessaria una nuova determinazione.

  • art. 589 c.p.p.

    richiamato come forma procedurale per la richiesta delle parti nel concordato in appello.

  • art. 129 c.p.p.

    la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento non è deducibile con ricorso avverso la sentenza resa ex art. 599-bis, se i motivi sono stati rinunciati.

  • art. 133 c.p.

    richiamato dal ricorrente in modo generico in relazione alla misura della pena, ma la Corte osserva che ciò non basta a rendere ammissibile il ricorso contro una pena concordata, in assenza di deduzione di illegalità.

  • art. 616 c.p.p.

    prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    richiamata per escludere l'assenza di colpa nella causa di inammissibilità, fondando la condanna alla sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza resa all'esito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è ammissibile solo per vizi che investano la formazione del consenso delle parti, il consenso del pubblico ministero competente e la corrispondenza tra accordo e decisione del giudice.
  • Non sono deducibili in cassazione censure che riguardino motivi di appello rinunciati, la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. o profili di merito sulla responsabilità, quando la definizione sia avvenuta mediante concordato.
  • La mera contestazione della misura della pena concordata non è ammissibile, salvo che venga specificamente dedotta l'illegalità della sanzione; il negozio processuale, una volta recepito nella sentenza, non può essere unilateralmente rimesso in discussione.
  • In caso di ricorso inammissibile, il giudice di legittimità condanna il ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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