Cassazione Civile, Ordinanza n. 06790/2024 del 14/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (giudice)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione proposta da un privato contro il preavviso di fermo amministrativo di un veicolo iscritto dalla riscossione. Il Giudice di pace di Roma aveva dichiarato la propria incompetenza per materia e la causa era stata riassunta davanti al Tribunale di Roma. Quest'ultimo, richiamando un precedente delle Sezioni Unite, ha però ritenuto che la competenza spettasse al giudice di pace e ha quindi sollevato regolamento d'ufficio di competenza. Il tema centrale del ricorso riguarda la qualificazione dell'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo: se sia o meno un atto di espropriazione forzata e quale giudice sia competente per l'opposizione, anche in relazione al tipo di sanzioni sottostanti (verbali di accertamento o ordinanze-ingiunzione) e al valore della controversia.
La decisione
La Corte ha accolto il regolamento d'ufficio. Ha affermato che il fermo amministrativo di beni mobili registrati non ha natura di espropriazione forzata ma di misura alternativa e afflittiva, sicché la sua impugnazione va trattata come azione di accertamento negativo soggetta alle regole generali di competenza. Ha quindi cassato l'ordinanza del Giudice di pace che si era dichiarato incompetente, ha dichiarato la competenza per materia del Giudice di pace di Roma e ha rimesso le parti davanti al medesimo giudice, anche per le spese di legittimità. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata nel regolamento d'ufficio.
Norme richiamate
art. 86 d.P.R. n. 602 del 1973
Il fermo amministrativo dei beni mobili registrati è qualificato come misura alternativa all'espropriazione forzata, di natura puramente afflittiva e non esecutiva in senso stretto.
art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973
L'iscrizione di ipoteca è richiamata in parallelo al fermo amministrativo quale misura alternativa all'espropriazione forzata, utile a delinearne la natura non espropriativa.
La competenza del giudice di pace è affermata per materia in relazione all'opposizione a verbale di accertamento delle violazioni del codice della strada.
art. 6, comma 5, d.lgs. n. 150 del 2011
Per l'opposizione a ordinanza-ingiunzione la competenza del giudice di pace è individuata prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi previste dalle lettere a) e b).
art. 6, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 150 del 2011
È richiamato quale parametro di valore per ritenere che, nel caso concreto, gli importi delle sanzioni fossero comunque inferiori al limite previsto.
Massime di principio
- L'impugnazione del fermo amministrativo ex art. 86 d.P.R. n. 602 del 1973 non introduce una controversia esecutiva in senso stretto, ma un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria; di conseguenza, la competenza si determina secondo le regole ordinarie di materia e di valore.
- Il fermo amministrativo di beni mobili registrati e l'iscrizione di ipoteca ex art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973 non sono atti di espropriazione forzata, bensì misure alternative e sostanzialmente afflittive finalizzate a sollecitare l'adempimento del debitore.
- Quando il preavviso di fermo si fonda su sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la competenza resta del giudice di pace se ricorrono i criteri di materia e, ove previsto, di valore dettati dalla disciplina speciale delle opposizioni a verbale e a ordinanza-ingiunzione.
- In sede di regolamento di competenza d'ufficio, la Corte può cassare la decisione declinatoria del giudice adito e dichiarare direttamente la competenza del giudice individuato come competente, rimettendo le parti davanti a quest'ultimo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 14 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06783/2024 del 14/03/2024
- ordinanza_civile · 14 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06784/2024 del 14/03/2024
- ordinanza_civile · 14 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06785/2024 del 14/03/2024
- ordinanza_civile · 14 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06786/2024 del 14/03/2024
- ordinanza_civile · 14 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06788/2024 del 14/03/2024
- ordinanza_civile · 14 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06789/2024 del 14/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →