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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28366/2022 del 19/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza del 04/10/2021 con due censure principali: Marchych contesta la mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e chiede l'annullamento della sentenza di applicazione della pena; Elbouazzaoui deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla confisca del denaro e dei telefoni, sostenendo l'illegittimità della misura e contestando la qualificazione/quantificazione della confisca disposta dal giudice del patteggiamento.

La decisione

La Corte dichiara entrambi i ricorsi inammissibili. Per Marchych la Corte osserva che, dopo le modifiche normative vigenti dal 03/08/2017, le impugnazioni in cassazione contro le sentenze di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. c.p.p. sono ammesse solo per specifici motivi (volontà dell'imputato, difetto di correlazione richiesta/sentenza, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena) e non per la mancata pronuncia del proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; pertanto il motivo è inammissibile. Quanto a Elbouazzaoui, il ricorso è manifestamente infondato: la confisca contestata non è stata disposta ai sensi dell'art. 240 c.p., ma ai sensi dell'art. 85‑bis D.P.R. 309/90 richiamante l'art. 240‑bis c.p. (confisca per sproporzione) applicabile alle condanne per reati di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90; nel caso concreto il giudice del patteggiamento ha ritenuto la sproporzione tra rilevanti somme di denaro e le scarse o non documentate fonti di reddito degli imputati, giustificando la confisca. La Corte inoltre richiama la possibilità per la Cassazione di rilevare d'ufficio l'illegalità della pena o della misura di sicurezza salvo tardività del ricorso. Infine la Corte condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 e ss. cod. proc. pen.

    Disciplina dell'applicazione della pena su richiesta (patteggiamento); limita i motivi di ricorribilità in cassazione per le sentenze di patteggiamento, in combinato con la normativa successiva

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Prevedeva la pronuncia di proscioglimento; la Corte ritiene che la mancata pronuncia del proscioglimento non costituisca più, dopo le modifiche normative, un motivo valido di ricorso contro sentenze di patteggiamento

  • art. 85-bis D.P.R. 309/90

    1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, si applica l'articolo 240 bis del codice penale.

    Introduce il richiamo all'applicazione dell'art. 240-bis c.p. (confisca per sproporzione) nelle ipotesi di condanna o patteggiamento per taluni reati in materia di stupefacenti; consente quindi la confisca allargata nei casi di sproporzione tra beni e redditi

  • art. 240‑bis cod. pen.

    "È sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito..."

    Stabilisce la confisca per sproporzione: gravame probatorio e presunzione di illiceità rispetto a beni sproporzionati al reddito; rilevante per reati ex art. 73 DPR 309/90 se richiamato dall'art. 85-bis

  • art. 73 D.P.R. 309/90

    Norma sui delitti in materia di stupefacenti; la disciplina della confisca per sproporzione è richiamata per le condanne relative a queste fattispecie, fatta eccezione per il comma 5

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Regola i motivi di impugnazione in cassazione (vizi di motivazione) per le sentenze ordinarie; la Corte richiama che, quando la misura non è frutto di accordo, la cassazione è possibile per vizio di motivazione secondo la disciplina generale

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Regola le spese e sanzioni in caso di inammissibilità o rigetto, qui richiamata per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e della somma a carico

Massime di principio

  • Dopo le modifiche intervenute con la legge n. 103/2017 (efficaci dal 03/08/2017) i ricorsi per cassazione avverso sentenze di patteggiamento sono ammessi solo per motivi ristretti: volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza; quindi la mancata pronuncia del proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è un motivo di cassazione valido in questo contesto.
  • Quando la confisca o altra misura è stata disposta nell'ambito di un patteggiamento e richiama espressamente l'art. 85-bis D.P.R. 309/90, la valutazione sulla legittimità della confisca segue i limiti e le regole dell'art. 240-bis c.p.; la confisca per sproporzione è legittima se emerge una palese discrepanza tra beni posseduti e fonti di reddito documentate.
  • La Cassazione può comunque rilevare d'ufficio l'illegalità della pena o della misura di sicurezza anche quando il ricorso è inammissibile, salvo che il ricorso sia tardivo; ciò significa che difese prive di fondatezza sulle questioni di illegittimità non impediscono alla Corte di intervenire d'ufficio in caso di evidente violazione.
  • Se la misura di confisca non è stata oggetto dell'accordo tra le parti nel patteggiamento, il ricorso per cassazione può essere presentato nei termini della disciplina generale (art. 606 c.p.p.) per vizio di motivazione.
  • In casi di possesso di somme o beni sproporzionati rispetto a redditi dichiarati o fonti lecite, grava sull'interessato l'onere di giustificare la provenienza; in assenza di documentazione probatoria convincente la confisca per sproporzione trova fondamento giuridico.

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