Cassazione Civile, Ordinanza n. 25801/2023 del 05/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La vicenda origina da un processo avente ad oggetto una controversia relativa a un investimento per l'acquisto di una pluralità di unità immobiliari. Nel successivo giudizio di equa riparazione, la Corte di appello aveva liquidato le spese del giudizio di opposizione in misura inferiore ai minimi dello scaglione ritenuto applicabile, escludendo inoltre il compenso per la fase istruttoria e riconoscendo una maggiorazione per il deposito telematico solo per la fase monitoria, non per quella di opposizione. La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) vizio di motivazione della liquidazione delle spese della fase di opposizione, deducendo mancanza, apparenza, perplessità e incomprensibilità della motivazione; 2) violazione delle norme sulla liquidazione dei compensi, sostenendo che lo scaglione di valore corretto fosse quello compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200 e che la fase istruttoria fosse inevitabile e quindi dovesse essere remunerata; 3) omessa pronuncia sulla richiesta di maggiorazione per l'uso di modalità informatiche nella fase di opposizione; 4) violazione delle norme sulla maggiorazione del compenso per atti telematici, lamentando che tale aumento fosse stato riconosciuto solo per la fase monitoria e non per la fase di opposizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ha accolto il secondo motivo limitatamente al profilo della liquidazione delle spese della fase di opposizione, ritenendo errata la determinazione inferiore ai minimi e illegittima l'esclusione del compenso per la fase istruttoria, e ha quindi cassato il decreto impugnato sul punto, decidendo nel merito e liquidando le spese della fase di opposizione in euro 1.198,50 oltre esborsi, spese generali e accessori. Il terzo motivo è stato accolto solo quanto all'omessa pronuncia, ma la Corte ha poi deciso nel merito escludendo la maggiorazione per il deposito telematico nella fase di opposizione; il quarto motivo è stato respinto/assorbito nei termini della motivazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state dichiarate irripetibili per il parziale accoglimento del ricorso.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato quale parametro del vizio di motivazione dedotto sul capo relativo alla liquidazione delle spese; la Corte esclude la sussistenza del vizio
richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per censurare la motivazione della liquidazione
art. 111 Cost.
invocato a sostegno della censura di motivazione
richiamato ai fini della determinazione del valore della controversia
richiamato per la regolazione delle spese secondo soccombenza
richiamato come norma sui compensi professionali
richiamato in tema di liquidazione dei compensi
richiamato per la disciplina dei compensi forensi e della maggiorazione per atti telematici
art. 2, commi 1, 4, 5, d.m. 55/2014
richiamato per i criteri di liquidazione dei compensi
tabella n. 12 allegata al d.m. 55/2014
richiamata per lo scaglione di valore applicabile
la Corte ravvisa l'omessa pronuncia sulla domanda di maggiorazione per atti telematici nella fase di opposizione
art. 4, comma 5, lett. c), d.m. 55/2014
indicato per affermare che la fase istruttoria è ineludibile quando vi sia esame di scritti o documenti prodotti da altre parti, con conseguente diritto al relativo compenso
art. 4, comma 1-bis, d.m. 55/2014
"Il compenso […] è di regola ulteriormente aumentato del 30% quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto"
la Corte interpreta la norma nel senso che la maggiorazione presuppone un'effettiva agevolazione della consultazione, normalmente apprezzabile quando gli atti sono numerosi o voluminosi; nei procedimenti di equa riparazione, caratterizzati da documentazione esigua, la regola è tendenzialmente l'esclusione della maggiorazione
Cass. S.U. 31030/2019
richiamata dal giudice di merito come precedente in tema di liquidazione delle spese
Cass. 164/2022
richiamata per affermare che la fase istruttoria è remunerabile anche quando si risolva nell'esame di scritti o documenti prodotti da altre parti
Massime di principio
- Nel liquidare i compensi professionali, il giudice deve applicare lo scaglione di valore corretto e non può scendere sotto i minimi tariffari senza adeguata base normativa o motivazione coerente con il sistema.
- La fase istruttoria del giudizio è compensabile anche quando non si svolgano attività istruttorie in senso stretto, se la fase comporta comunque l'esame di scritti o documenti prodotti dalle altre parti; in tal caso la relativa voce non può essere azzerata.
- L'omessa pronuncia sulla domanda di maggiorazione dei compensi costituisce error in procedendo denunciabile in cassazione e può condurre a cassazione con decisione nel merito, se la questione è completamente scrutinabile dagli atti.
- La maggiorazione per deposito telematico degli atti non opera in modo automatico per il solo fatto dell'uso del PCT, ma richiede che le tecniche informatiche adottate rendano effettivamente più agevole la consultazione o la fruizione degli atti.
- In controversie caratterizzate da documentazione ridotta e atti di limitata consistenza, la maggiorazione per la consultazione informatica tende a non trovare applicazione, poiché manca un concreto vantaggio giustificativo dell'aumento del compenso.
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