Cassazione Civile, Ordinanza n. 37059/2021 del 26/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (procedura concorsuale)
La controversia
La società ricorrente aveva chiesto, nel corso di una procedura concorsuale, l’assegnazione delle somme accantonate per creditori irreperibili fino a concorrenza del credito residuo ancora insoddisfatto. L’istanza era stata prima rigettata dal giudice delegato e poi il reclamo ex art. 26 l. fall. era stato respinto dal Tribunale. In cassazione la ricorrente ha proposto tre motivi, tutti centrati sulla disciplina applicabile alla destinazione delle somme non riscosse: ha denunciato la violazione dell’art. 117 l. fall. nel testo previgente e nel testo novellato, nonché dell’art. 150 d.lgs. n. 5/2006, chiedendo anche la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per asserito contrasto con gli artt. 3 e 47 Cost. e con l’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU. In sostanza, la ricorrente sosteneva che dovesse applicarsi la disciplina più favorevole introdotta dalla riforma del 2006, con possibilità di accrescimento/riparto a favore degli altri creditori sulle somme non riscosse.
La decisione
La Corte ha esaminato congiuntamente i tre motivi e li ha dichiarati inammissibili ai sensi dell’art. 360-bis, comma 1, c.p.c., richiamando un orientamento già consolidato. Ha ribadito che, nelle procedure fallimentari aperte prima dell’entrata in vigore dell’art. 117, comma 5, l. fall. introdotto dal d.lgs. n. 5/2006, continua ad applicarsi la disciplina previgente; perciò non opera il meccanismo di accrescimento a favore degli altri creditori previsto dalla riforma. Ha inoltre escluso la non conformità costituzionale della disciplina previgente, ritenendo manifestamente infondate le censure sollevate. Il ricorso è stato quindi rigettato. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché le parti intimate non hanno svolto difese. È stato altresì dato atto dell’obbligo, per la ricorrente, di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato
Il reclamo è il rimedio utilizzato per contestare il rigetto dell’istanza di assegnazione delle somme accantonate.
terzo comma, testo previgente; quarto e quinto comma, testo vigente
Per le procedure anteriori alla riforma del 2006 si applica il testo previgente; la nuova disciplina sull’accrescimento non si applica retroattivamente.
La norma transitoria impone l’applicazione della disciplina anteriore alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore della riforma.
Il ricorso è inammissibile quando si pone contro un orientamento di legittimità consolidato al quale la Corte intende dare continuità.
La causa è stata trattata in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale semplificato.
art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU
La disciplina previgente non integra una lesione del diritto di proprietà, perché le somme sono definitivamente fuoriuscite dalla disponibilità della procedura e i creditori insoddisfatti non hanno un diritto alla loro redistribuzione.
art. 3 Cost.
È esclusa una irragionevole disparità di trattamento tra creditori, poiché il diverso regime temporale risponde a una scelta discrezionale non arbitraria del legislatore.
art. 47 Cost.
La censura costituzionale proposta dalla ricorrente è stata ritenuta infondata nel quadro della disciplina concorsuale applicabile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Essendo il ricorso rigettato, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro per quantificare il contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto dell’impugnazione.
r.d. n. 149 del 1910, art. 2
Richiamato nella giurisprudenza menzionata per il regime previgente dei depositi giudiziari.
d.l. n. 143 del 2008, art. 2, conv. in l. n. 181 del 2008
Richiamato nella giurisprudenza menzionata per la devoluzione al Fondo unico giustizia delle somme non reclamate entro cinque anni.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali, la disciplina sulla destinazione delle somme non riscosse dagli assegnatari va individuata in base al momento di apertura della procedura: le riforme sopravvenute non si applicano retroattivamente se la norma transitoria prevede l’applicazione della legge anteriore.
- Le somme accantonate e non riscosse dai creditori irreperibili, quando la disciplina previgente ne prevede l’effetto liberatorio del deposito, non attribuiscono ai creditori rimasti insoddisfatti un diritto alla redistribuzione di tali somme.
- La diversa regolazione temporale delle modalità di riparto delle somme non reclamate non viola di per sé il principio di uguaglianza, se il legislatore ha adottato un criterio non arbitrario fondato sul decorso del tempo.
- In sede di legittimità, è inammissibile il ricorso che contrasti con un orientamento consolidato della Corte, quando non siano prospettati elementi idonei a mutare il precedente indirizzo.
- La questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata quando la soluzione normativa contestata rientra nella discrezionalità del legislatore e non emerge una lesione immediata di diritti costituzionalmente protetti.
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