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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09714/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda del fallimento di una società di far dichiarare l'inefficacia, ai sensi dell'art. 65 l. fall., del pagamento di euro 91.890, eseguito nel biennio anteriore al fallimento per estinguere anticipatamente un finanziamento la cui scadenza contrattuale era successiva alla dichiarazione di fallimento. La banca sosteneva, in appello e poi in cassazione, che quel pagamento non fosse "anticipato" in senso rilevante, perché il contratto prevedeva la facoltà della debitrice di estinguere anticipatamente il debito; inoltre contestava che il pagamento fosse stato effettuato dalla società, assumendo che fosse stato posto in essere dai soci e garanti. Con il ricorso per cassazione la banca ha articolato quattro motivi: 1) nullità della sentenza per carenza di motivazione e violazione delle norme sull'appello, per avere la Corte territoriale ritenuto inammissibile parte del primo motivo di gravame; 2) violazione dell'art. 65 l. fall., sostenendo che l'art. 120-bis T.U.B. e la clausola contrattuale di estinzione anticipata impedissero di considerare il pagamento come anticipato; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c. e del principio di non contestazione, in relazione alla prova che il pagamento non fosse stato effettuato dalla società; 4) nullità della sentenza per mancanza di motivazione sul fatto del pagamento da parte di terzi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d'appello non aveva fondato la decisione sulla sola inammissibilità di parte del motivo di appello, ma soprattutto sulla sua infondatezza nel merito. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che l'art. 65 l. fall. richiede solo il dato oggettivo dell'anticipazione del pagamento rispetto alla scadenza originaria, a prescindere dall'esistenza di una facoltà contrattuale di estinzione anticipata; ha inoltre precisato che l'art. 120-bis T.U.B. non era applicabile ratione temporis e che il precedente invocato riguardava il mutuo fondiario, con disciplina peculiare. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché il principio di non contestazione non poteva operare rispetto a un fatto introdotto da un terzo e, comunque, la stessa tesi della banca confermava che il pagamento era imputabile alla società, tramite provvista messa a disposizione dai soci. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo perché non considerava l'intero impianto motivazionale della sentenza d'appello, che aveva indicato il pagamento come eseguito mediante addebito su conto corrente della società. È stato disposto il raddoppio del contributo unificato; nessuna pronuncia sulle spese per mancata costituzione degli intimati.

Norme richiamate

  • art. 65 legge fall.

    Per l'inefficacia del pagamento rileva il solo fatto oggettivo che il credito sia stato pagato prima della scadenza originaria nel periodo sospetto, in funzione di tutela della par condicio creditorum.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La nullità per difetto di motivazione non è configurabile quando la decisione contenga una motivazione complessiva idonea a sorreggere la statuizione impugnata.

  • art. 342 c.p.c.

    La censura sull'atto di appello non può prescindere dalla reale ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 329 c.p.c.

    Richiamato nel motivo, ma non decisivo nel caso; la Corte ha rilevato che la sentenza d'appello era sostanzialmente fondata sul merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato quale parametro di ricorso per la violazione di legge, ma le censure sono state respinte o dichiarate inammissibili.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La dedotta nullità della sentenza non sussiste se la motivazione, letta nel suo complesso, consente di comprendere la decisione.

  • art. 115, comma 1, c.p.c.

    Il principio di non contestazione non opera su fatti non allegati originariamente dalla parte e introdotti nel processo da un terzo.

  • art. 120-bis T.U.B. (d.lgs. n. 385 del 1993)

    Non applicabile ratione temporis al pagamento oggetto di causa, essendo norma introdotta successivamente.

  • d.lgs. n. 141 del 2010, art. 4, comma 2

    È la fonte di introduzione dell'art. 120-bis T.U.B., quindi successiva ai fatti di causa.

  • art. 1816 c.c.

    Richiamato per ricordare che, fuori dall'ambito del mutuo fondiario, la facoltà di anticipare la restituzione non incide sull'applicazione dell'art. 65 l. fall.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Dà luogo al raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L'art. 65 l. fall. opera in base a un criterio oggettivo di anticipazione del pagamento rispetto alla scadenza originaria, senza che assuma rilievo, di regola, la circostanza che il debitore avesse una facoltà contrattuale di estinguere anticipatamente il debito.
  • La previsione contrattuale di un diritto di estinzione anticipata del mutuo non neutralizza l'applicazione della disciplina fallimentare sui pagamenti anteriori alla scadenza, salvo speciali discipline normative espressamente rilevanti.
  • In sede di impugnazione per cassazione, la censura deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; è inammissibile il motivo che colpisca un argomento solo accessorio o parziale senza aggredire la reale base della decisione.
  • La nullità della sentenza per difetto di motivazione non ricorre quando la motivazione complessiva della decisione consenta di comprendere l'accertamento di fatto e il percorso logico seguito dal giudice.
  • Il principio di non contestazione non può essere invocato per fatti non originariamente allegati dalla parte e introdotti nel processo da un terzo; inoltre non può sovvertire l'accertamento documentale della provenienza del pagamento da un conto della società.
  • La tutela della par condicio creditorum giustifica la sottrazione di efficacia ai pagamenti anticipati compiuti dal debitore nel periodo sospetto, anche se collegati all'esercizio di un diritto potestativo contrattuale.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaMutuoImpugnazioniProve
RamiFallimentare / Crisi d'impresaBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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