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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00327/2026 del 07/01/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un dipendente, già inquadrato nella 2^ area professionale, parametro 205, volta a ottenere il riconoscimento dell’inquadramento superiore, parametro 230, con decorrenza dal marzo 2016, sul presupposto di avere svolto mansioni corrispondenti alla qualifica più alta. Il tribunale aveva accolto la domanda e la corte d’appello aveva confermato la decisione, ritenendo provate, sulla base delle testimonianze e della documentazione richiamata, mansioni di accertamento e gestione dei rischi per infortuni e danni a terzi, a cose o ai dipendenti, nonché attività di gestione risarcimento danni, svolte con ampi margini di discrezionalità e autonomia; la corte aveva inoltre valorizzato la vacanza del posto di capo dell’unità organizzativa per il periodo considerato e un precedente atteggiamento aziendale, ritenuto indicativo della meritevolezza del passaggio alla qualifica superiore. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione e falsa applicazione del CCNL autoferrotranvieri e dell’Accordo nazionale 27 novembre 2000, art. 2, comma 16, lett. B, per erronea individuazione degli elementi caratterizzanti il parametro 230 e motivazione asseritamente omessa o apparente; (2) violazione delle medesime norme e del R.D. n. 148/1931, allegato A, art. 18, per mancato corretto raffronto tra declaratorie contrattuali e mansioni concretamente svolte; (3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c. per travisamento della prova circa le mansioni effettivamente svolte dal lavoratore; (4) violazione del R.D. n. 148/1931, art. 18, degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c. per avere ritenuto sussistenti i presupposti della vacanza del posto, dell’ordine scritto del direttore e dell’idoneità del dipendente alle mansioni superiori. Il ricorso, tuttavia, è stato ritenuto inammissibile perché i motivi risultavano formulati in modo promiscuo, sovrapponendo censure di violazione di legge e vizi motivazionali eterogenei e, in sostanza, mirando a una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità. La Corte ha inoltre precisato che la motivazione della sentenza impugnata non era quella erroneamente attribuitale dalla ricorrente e che la valorizzazione della delibera aziendale del 2011 era stata richiamata solo come elemento di rinforzo della prova orale. La ricorrente è stata condannata alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società datrice di lavoro. Ha ritenuto che tutti i motivi fossero formulati in modo promiscuo, con commistione di censure ex art. 360 c.p.c. incompatibili tra loro, e che le doglianze, sotto l’apparente veste di violazione di legge e vizio motivazionale, mirassero in realtà a contestare l’accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito e a ottenere una nuova valutazione delle prove. La Corte ha anche osservato che la sentenza impugnata aveva correttamente applicato l’orientamento secondo cui, nel rapporto autoferrotranviario, la pluriennale copertura del posto può fungere da elemento presuntivo della vacanza, dell’assenza di una riserva concorsuale e dell’idoneità del dipendente, in un quadro di progressivo avvicinamento alla disciplina del lavoro privato. Conseguentemente, la società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore dei difensori del controricorrente, e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi che cumulano e sovrappongono in modo non scindibile violazione di legge, nullità della sentenza e vizio motivazionale sono inammissibili; non è consentito prospettare nel medesimo mezzo censure eterogenee e incompatibili.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura sull’erronea valutazione delle prove non può tradursi in una richiesta di nuova lettura del materiale istruttorio in cassazione.

  • art. 116 c.p.c.

    La doglianza sulla valutazione delle risultanze istruttorie non può essere usata per ottenere una rivalutazione del merito, riservata al giudice di fatto.

  • art. 2697 c.c.

    La deduzione di violazione dell’onere della prova non consente, se in realtà si contesta l’apprezzamento del compendio probatorio, di rimettere in discussione l’accertamento di fatto.

  • R.D. n. 148/1931, allegato A, art. 18

    Nel rapporto degli autoferrotranvieri continua a operare una disciplina speciale sulle mansioni superiori, diversa dall’art. 2103 c.c.; la pluriennale copertura del posto può costituire elemento presuntivo della vacanza del posto e dell’idoneità del dipendente.

  • Accordo nazionale 27 novembre 2000, art. 2, comma 16, lett. B

    La comparazione tra declaratorie contrattuali e mansioni concretamente svolte va compiuta alla luce del contenuto effettivo delle declaratorie richiamate e dell’accertamento in fatto delle attività svolte.

  • CCNL autoferrotranvieri

    Le declaratorie contrattuali devono essere utilizzate per verificare la corrispondenza tra mansioni svolte e parametro superiore invocato.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso può essere dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che cumuli in modo promiscuo violazione di legge, nullità della sentenza e vizio di motivazione senza rendere scindibili le singole censure.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti accertati dai giudici di merito.
  • Nei rapporti di lavoro autoferrotranviari, ai fini del riconoscimento dell’inquadramento superiore, la pluriennale copertura del posto può assumere valore presuntivo della vacanza del posto, dell’assenza di una riserva concorsuale e dell’idoneità del lavoratore alle mansioni superiori.
  • La deduzione di violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c. è infondata se, nella sostanza, mira a contestare l’apprezzamento delle risultanze istruttorie compiuto dal giudice di merito.
  • La comparazione tra declaratorie contrattuali e mansioni concretamente espletate deve essere effettuata sulla base dell’accertamento di fatto già compiuto, non attraverso una rivalutazione del materiale probatorio in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieMansioni superioriRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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