Cassazione Civile, Ordinanza n. 24808/2021 del 15/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di ottemperanza relativo al rimborso del 90% dell'IRPEF versata per gli anni 1990, 1991 e 1992. Il contribuente aveva già ottenuto, con sentenza passata in giudicato, il riconoscimento del diritto al rimborso di una determinata somma, di cui aveva ricevuto solo una parte. In sede di ottemperanza, la CTR aveva nominato un commissario ad acta per l'adozione dei provvedimenti necessari al pagamento del residuo. L'Agenzia delle entrate ha impugnato tale decisione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 1, comma 665, della L. n. 190 del 2014 e dell'art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017 conv. in L. n. 123 del 2017, sostenendo in sostanza che la disciplina sopravvenuta sui limiti quantitativi e sulle modalità di erogazione dei rimborsi dovesse incidere anche sulla sentenza di ottemperanza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, anzitutto, che le censure muovevano verso un tema attinente alla fase esecutiva del rimborso e non al titolo del diritto già formato nel giudicato. Ha inoltre evidenziato la mancanza di specificità del motivo, poiché l'Amministrazione non aveva allegato elementi concreti sulle domande presentate e sulla capienza del fondo, necessari per verificare se il rimborso dovesse essere integralmente pagato, ridotto al 50% o negato per incapienza. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la legge sopravvenuta che introduce limiti quantitativi al rimborso non incide sui giudizi in corso quanto al titolo del diritto, ma solo sulle modalità di esecuzione. Nulla è stato disposto sulle spese per la mancata costituzione dell'intimato.
Norme richiamate
violazione di legge dedotta con il motivo di ricorso
la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità, prima ancora di affrontarne il merito
art. 1, comma 665, L. n. 190 del 2014
richiamato dal ricorrente e dalla Corte
la disciplina dei rimborsi ivi prevista, come modificata, incide sulla fase esecutiva del pagamento e non sul titolo del diritto già accertato
art. 16-octies d.l. n. 91 del 2017 conv. in L. n. 123 del 2017
richiamato dal ricorrente e dalla Corte
la norma, introduttiva di limiti quantitativi e di capienza del fondo, opera sul piano attuativo/esecutivo dei rimborsi, non sul diritto sostanziale già consacrato nel giudicato
art. 70, comma 7, d.P.R. n. 546 del 1992
provvedimenti per l'ottemperanza in luogo dell'Ufficio che li ha omessi
il giudice dell'ottemperanza può adottare i provvedimenti sostitutivi necessari per dare esecuzione al giudicato
art. 70, comma 10, d.P.R. n. 546 del 1992
limiti circoscritti alla inosservanza delle norme sul procedimento
il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa in ottemperanza è limitato alle violazioni delle norme sul procedimento, ferma la rilevanza degli errori in procedendo
non è espressamente citato, ma la Corte valorizza la mancata allegazione di dati concreti da parte dell'Amministrazione, con riflessi sull'onere di specificità del motivo
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenienza di una disciplina amministrativa o legislativa che introduca limiti quantitativi al rimborso non incide sul titolo sostanziale del diritto già accertato con giudicato, ma solo sulle modalità di esecuzione del comando giudiziale.
- Il motivo di ricorso per cassazione contro la sentenza resa in ottemperanza deve essere specifico: chi deduce l'applicazione di una disciplina sopravvenuta deve allegare i dati fattuali necessari a dimostrare la concreta incidenza della normativa sulla fase esecutiva.
- Quando la legge prevede un fondo di spesa con capienza limitata, la verifica della sua sufficienza o insufficienza richiede allegazioni puntuali sulle domande presentate e sulle risorse disponibili; in difetto, la doglianza resta generica e inammissibile.
- La disciplina dei rimborsi fiscali sopravvenuta in assenza di norme transitorie non modifica retroattivamente il diritto al rimborso già consolidato in giudizio, ma può operare solo sulla successiva fase di pagamento o di attuazione.
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