Cassazione Civile, Ordinanza n. 41128/2021 del 21/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da una lite possessoria relativa a due fondi confinanti. Una proprietaria confinante aveva inizialmente promosso azione di manutenzione del possesso, lamentando che l'aggiudicatario di un terreno confinante avesse apposto picchetti sul suo fondo prima del decreto di trasferimento e prima dell'immissione nel possesso. Nel prosieguo, l'aggiudicatario e la società che nel frattempo aveva acquistato il terreno avevano a loro volta agito per la reintegrazione del possesso, sostenendo che la resistente avesse collocato una recinzione inglobando una porzione del loro fondo. Il Tribunale aveva dapprima dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda di manutenzione e poi accolto la reintegrazione, ma la Corte d'appello aveva riformato, rigettando la domanda possessoria dei ricorrenti e condannandoli alle spese, ritenendo fondata in via virtuale la domanda della resistente e insussistente la prova del possesso dei ricorrenti sulla porzione contestata. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 703, 1170, 586 e 112 c.p.c., contestando che la Corte territoriale avesse valorizzato atti posti in essere prima del decreto di trasferimento e avesse ritenuto turbativa anche per un periodo non dedotto, nonché che avesse applicato il criterio della soccombenza virtuale. Con il secondo motivo hanno dedotto violazione degli artt. 703, 1168, 586 e 112 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, censurando l'affermazione per cui non era provato il loro possesso dell'area al momento dello spoglio, sostenendo che tale possesso risultava da documenti, testi e riconoscimenti della controparte, e che il giudice d'appello avrebbe violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili e ha rigettato il ricorso. Ha affermato che le censure tendevano a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti e una nuova valutazione delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre chiarito che nella tutela possessoria conta la situazione di fatto e non la titolarità del diritto, per cui il decreto di trasferimento non giustifica di per sé l'esecuzione di atti materiali in danno dell'altrui possesso. Quanto alla pretesa ultrapetizione, la Corte ha osservato che la Corte d'appello aveva esaminato la domanda solo ai fini della regolazione delle spese dopo la cessazione della materia del contendere, sicché era sufficiente il positivo riscontro dei presupposti della tutela al momento della proposizione del ricorso. La Corte ha quindi confermato la condanna dei ricorrenti alle spese di lite e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato in tema di procedimento possessoria e tutela giudiziale del possesso; le doglianze che mirano a una diversa valutazione dei fatti sono inammissibili in cassazione.
richiamato in relazione all'azione di manutenzione del possesso, che tutela la situazione di fatto e non la titolarità del diritto.
richiamato con riferimento al decreto di trasferimento nell'esecuzione immobiliare, che non legittima atti di autotutela lesivi del possesso altrui.
richiamato per escludere l'ultrapetizione; l'esame della domanda nel merito ai fini delle spese non integra vizio decisivo se la materia del contendere è cessata.
richiamato in relazione all'azione di reintegrazione nel possesso; il suo presupposto è la prova del possesso spogliato.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nelle azioni possessorie la tutela riguarda esclusivamente il potere di fatto sulla cosa, non la titolarità del diritto; il titolo di proprietà o il decreto di trasferimento non autorizzano atti materiali lesivi del possesso altrui.
- In cassazione sono inammissibili le censure che, sotto veste di violazione di legge o omesso esame, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti di causa.
- Ai fini della regolazione delle spese dopo la cessazione della materia del contendere, il giudice può valutare in via virtuale la fondatezza originaria della domanda, purché il giudizio sia ricostruito con riguardo alla situazione esistente al momento della proposizione dell'azione.
- La prova del possesso, quale presupposto dell'azione di reintegrazione, deve risultare dagli elementi istruttori valorizzati dal giudice di merito; il loro apprezzamento è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non meramente apparente.
- La deduzione di ultrapetizione è inammissibile quando la doglianza non incide sul decisum e si risolve nella contestazione dell'accertamento compiuto dal giudice per finalità solo accessorie, come la liquidazione delle spese.
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