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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21327/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dall'azione di un professionista sanitario che ha chiesto di accertare la natura subordinata del rapporto intercorso con una società per il periodo 1 gennaio 2004-30 aprile 2016, nonostante i contratti fossero formalmente qualificati come collaborazioni autonome/co.co.co. Il giudice di merito ha ritenuto provata la subordinazione sulla base dell'inserimento stabile nell'organizzazione aziendale, dell'orario prefissato, dell'obbligo di presenza, del coordinamento e controllo da parte dei responsabili della struttura, dell'utilizzo dei mezzi aziendali e dell'assenza di un effettivo rischio d'impresa in capo al lavoratore. È stata anche esclusa la responsabilità di una seconda società del gruppo, ritenendo non provato un unico centro di imputazione di interessi e non configurabile una cessione di ramo d'azienda ex art. 2112 c.c.; inoltre, nei suoi confronti è stata valorizzata una precedente conciliazione tombale sul rapporto pregresso. La società ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione delle norme sulla subordinazione e sull'onere della prova, sostenendo che mancasse la prova dell'eterodirezione e che il giudice avesse erroneamente valorizzato elementi compatibili con il lavoro autonomo; 2) violazione dell'art. 2120 c.c., lamentando che il TFR fosse stato riconosciuto nonostante i maggiori compensi corrisposti nel corso del rapporto e invocando l'assorbimento; 3) violazione dell'art. 345 c.p.c. e dell'obbligo di motivazione, per asserita omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità di nuove eccezioni, prove e documenti introdotti dalla controparte in appello; 4) violazione degli artt. 1294 c.c., 116 c.p.c. e 2112 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che vi fosse prova sia di un unico centro di imputazione di interessi tra le due società sia del trasferimento d'azienda o di ramo, con passaggio di personale e macchinari. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché mirava a un nuovo apprezzamento del materiale istruttorio; infondato il secondo, affermando che l'assorbimento non opera sul TFR e che questo va calcolato secondo i criteri legali e contrattuali senza detrarre i maggiori compensi corrisposti; non accolto il terzo, perché l'eventuale rigetto dell'eccezione era implicitamente contenuto nella decisione di merito ed inoltre il motivo era generico e non autosufficiente; inammissibile il quarto, perché formulato in modo generico e diretto a una diversa ricostruzione dei fatti, mentre il giudice di merito aveva motivatamente escluso sia l'unico centro di imputazione sia la cessione di ramo d'azienda. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso della società datrice di lavoro. Ha confermato la decisione di merito che aveva accertato la subordinazione del rapporto con il lavoratore e condannato la società al pagamento del TFR, escludendo invece la responsabilità della seconda società per effetto della conciliazione pregresse e della mancata prova di un unico centro di imputazione di interessi o di una cessione di ramo d'azienda. Le censure sul merito della qualificazione del rapporto e sul TFR sono state respinte o dichiarate inammissibili; le censure processuali sono state considerate generiche o comunque superate da decisione implicita. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese, da distrarsi in favore dei difensori antistatari, e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2222 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la natura autonoma del rapporto, ma la Corte ribadisce che conta la concreta modalità di svolgimento della prestazione e non il solo nomen iuris

  • art. 2229 c.c.

    richiamato nel motivo sulla qualificazione del rapporto professionale

  • art. 2094 c.c.

    norma di riferimento per l'accertamento della subordinazione, da ricostruire in base all'eterodirezione e all'inserimento nell'organizzazione aziendale

  • art. 2697 c.c.

    invocato in tema di onere della prova della subordinazione; la Corte richiama il principio per cui il lavoratore deve provare gli elementi costitutivi del rapporto dedotto

  • art. 1362 c.c.

    richiamato nel motivo per censurare l'interpretazione dei contratti, ma la Corte privilegia la qualificazione in base all'effettiva esecuzione del rapporto

  • art. 116 c.p.c.

    invocato per contestare la valutazione delle prove; la Corte lo richiama nel perimetro del sindacato di legittimità sulla ricostruzione fattuale

  • art. 409 n. 3 c.p.c.

    richiamato per ricondurre la controversia nell'alveo del lavoro parasubordinato/subordinato

  • art. 2120 c.c.

    la Corte esclude che operi l'assorbimento dei maggiori compensi corrisposti durante il rapporto ai fini della determinazione del TFR

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato per contestare l'ammissibilità di nuove eccezioni, prove e documenti in appello; la Corte osserva che la doglianza è generica e che l'eventuale reiezione è stata implicitamente contenuta nella decisione

  • art. 132 c.p.c.

    invocato per asserita mancanza di motivazione sull'eccezione processuale; la Corte ritiene sufficiente la decisione implicita

  • art. 360 c.p.c.

    utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi

  • art. 2112 c.c.

    la Corte esclude la sua applicabilità perché non è stata provata una cessione di azienda o di ramo d'azienda

  • art. 1294 c.c.

    richiamato nel quarto motivo sulla pretesa responsabilità solidale tra società

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    comma 1 quater e comma 1 bis

    applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 366 c.p.c.

    richiamato in tema di autosufficienza del ricorso per cassazione, con esigenza di specificità nella indicazione e sintesi degli atti e documenti richiamati

  • art. 369 c.p.c.

    richiamato quanto all'onere di deposito degli atti e documenti su cui si fonda il ricorso

Massime di principio

  • Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro, il giudice deve dare prevalenza alle concrete modalità di svolgimento della prestazione rispetto al nomen iuris attribuito dalle parti ai contratti.
  • La subordinazione può desumersi anche da una forma attenuata di eterodirezione, compatibile con prestazioni di natura intellettuale o specialistica, quando emergano inserimento stabile nell'organizzazione, orari predeterminati, obbligo di presenza, controlli e coordinamento da parte della struttura datoriale.
  • Il lavoratore che invochi la natura subordinata del rapporto deve provare gli elementi fattuali che la sostengono; tuttavia, una volta accertati dal giudice di merito in modo congruo, tali elementi non sono riesaminabili in cassazione come mero nuovo giudizio di fatto.
  • L'assorbimento dei compensi corrisposti in costanza di rapporto non opera, di regola, sulla determinazione del TFR, che va calcolato secondo i criteri legali e contrattuali applicabili.
  • Il collegamento economico-funzionale tra società appartenenti al medesimo gruppo non basta, da solo, a configurare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro: occorrono specificamente la prova dell'unicità della struttura organizzativa e produttiva, dell'integrazione delle attività, del coordinamento unitario e dell'utilizzazione indifferenziata della prestazione lavorativa.
  • La cessione di ramo d'azienda richiede la dimostrazione del trasferimento di un complesso organizzato di beni e rapporti idoneo a costituire un'entità economica funzionalmente autonoma; il mero passaggio di personale, senza tale complesso organizzato, non è sufficiente.
  • La censura in cassazione deve essere specifica e autosufficiente: la parte deve indicare dove i fatti o documenti decisivi siano stati dedotti e trascrivere o riassumere in modo comprensibile il contenuto degli atti rilevanti.
  • L'omessa pronuncia su un'eccezione può ritenersi superata quando la decisione su altra questione sia logicamente incompatibile con l'accoglimento dell'eccezione stessa, configurando una decisione implicita censurabile solo nei limiti della sua erroneità.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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