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Sentenza

Sentenza n. 4138/2026 - Milano, Sezione 2

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento - serbato dal Comune di Milano nel procedimento avviato su istanza della società Setha Brenta S.r.l. volto al conseguimento del permesso di costruire convenzionato P.G. 531035/2025 – JPE 26677/2025, del 16 ottobre 2025, relativo all’intervento di nuova costruzione sito in Milano, Viale Brenta n. 34 e non concluso entro il termine fissato dalla legge; nonché per la condanna dell’Amministrazione a concludere il procedimento e al risarcimento di tutti i danni, patiti e patiendi, che ci si riserva di quantificare in corso di causa.

Giustizia amministrativa202601943

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento del Comune di Milano sull’istanza di permesso di costruire convenzionato relativa a un intervento di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione con cambio di destinazione d’uso

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente, proprietaria di un compendio immobiliare, aveva presentato il 16 ottobre 2025 un’istanza di permesso di costruire convenzionato ai sensi dell’art. 28-bis d.P.R. n. 380/2001, allegando una bozza di convenzione urbanistica. Il Comune aveva comunicato l’interruzione dei termini del procedimento ritenendo mancante la convenzione previamente approvata dall’organo comunale competente e qualificandola come elemento presupposto e propedeutico al rilascio del titolo. La società contestava l’illegittimità dell’interruzione, sostenendo che l’amministrazione avrebbe dovuto svolgere contestualmente l’istruttoria tecnica sul progetto edilizio e quella sulla convenzione, e la diffidava a proseguire il procedimento. Persistendo l’inerzia, proponeva ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento, la condanna del Comune a concludere il procedimento, con eventuale nomina di un commissario ad acta, nonché il risarcimento dei danni. Il Comune eccepiva l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso, sostenendo che il permesso di costruire convenzionato avrebbe una struttura bifasica, con una fase convenzionale necessariamente preliminare, e che i termini sarebbero rimasti sospesi fino alla stipula della convenzione.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato quanto all’azione avverso il silenzio. Ha distinto la fase consensuale della convenzione dalla fase provvedimentale relativa al titolo edilizio, precisando che il silenzio-assenso non opera sulla fase convenzionale, ma ha escluso che tale distinzione consenta al Comune di paralizzare sine die l’intero procedimento. La convenzione non è un documento preesistente o un’integrazione documentale rimessa all’iniziativa del privato, ma il risultato del segmento consensuale del procedimento, da definire sulla base dell’istruttoria tecnica e del confronto tra amministrazione e istante. L’interruzione disposta dal Comune non rientrava quindi nei casi normativamente ammessi: l’art. 20, comma 5, d.P.R. n. 380/2001 consente l’interruzione una sola volta e per la richiesta motivata di documenti integrativi o complementari non già disponibili o acquisibili autonomamente dall’amministrazione; l’art. 2, comma 7, l. n. 241/1990 consente una sospensione una sola volta e per non più di trenta giorni nei casi previsti dalla legge. L’istruttoria tecnica sul progetto edilizio e quella sulla convenzione devono procedere contestualmente, secondo anche l’art. 39 del Regolamento edilizio del Comune di Milano. Poiché il termine di conclusione era maturato e l’atto comunale costituiva un mero atto interlocutorio e soprassessorio, il TAR ha dichiarato illegittimo il silenzio-inadempimento e ordinato al Comune di concludere espressamente il procedimento entro sessanta giorni, completando l’istruttoria sul progetto e sulla convenzione e trasmettendo lo schema definitivo all’organo comunale competente. In caso di inottemperanza, è stata prevista la possibilità di nominare, su istanza di parte, un commissario ad acta. La domanda risarcitoria è stata respinta perché non era ancora accertata la spettanza del bene della vita, ossia del rilascio del titolo edilizio, e quindi non era apprezzabile l’esistenza di un danno risarcibile. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 28-bis d.P.R. n. 380/2001

    Disciplina il permesso di costruire convenzionato e prevede che la convenzione specifichi gli obblighi funzionali al soddisfacimento dell’interesse pubblico; il procedimento di formazione del titolo segue le regole del Capo II del Titolo II del d.P.R. n. 380/2001 e alla convenzione si applica anche l’art. 11 l. n. 241/1990.

  • art. 20 d.P.R. n. 380/2001

    Disciplina il procedimento per il rilascio del permesso di costruire; il comma 5 consente l’interruzione del termine una sola volta, entro trenta giorni dalla domanda, esclusivamente per la richiesta motivata di documenti integrativi o complementari non già disponibili o acquisibili autonomamente dall’amministrazione. Il comma 8 prevede il silenzio-assenso sul titolo nei casi e nei limiti stabiliti dalla norma.

  • art. 2 l. n. 241/1990

    Impone all’amministrazione di concludere il procedimento entro il termine previsto e, al comma 7, consente la sospensione una sola volta e per non più di trenta giorni nei casi previsti dalla legge. La disposizione tutela la certezza dei tempi dell’azione amministrativa.

  • art. 11 l. n. 241/1990

    Si applica alla convenzione urbanistica quale segmento consensuale del procedimento; la convenzione deve essere definita attraverso l’istruttoria e il confronto tra amministrazione e istante, non può essere pretesa come atto già formato per paralizzare l’istruttoria.

  • art. 31 c.p.a.

    Consente, decorso il termine di conclusione del procedimento, di chiedere l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere.

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione e consente al giudice di ordinare la conclusione del procedimento.

  • art. 39 del Regolamento edilizio del Comune di Milano

    il procedimento di formazione del titolo edilizio è unitario; l’istruttoria sul progetto edilizio deve essere contestuale all’istruttoria sul contenuto della Convenzione

    Impone la contestualità dell’istruttoria sul progetto edilizio e sulla convenzione e conferma che la convenzione non costituisce un presupposto per avviare l’istruttoria, ma un esito da definire alla luce delle valutazioni tecniche e amministrative.

Massime di principio

  • Nel procedimento per il rilascio del permesso di costruire convenzionato convivono un segmento consensuale, relativo alla formazione della convenzione, e un segmento provvedimentale, relativo al titolo edilizio; il fatto che il silenzio-assenso non operi sulla fase convenzionale non esclude l’obbligo dell’amministrazione di concludere espressamente l’intero procedimento.
  • La convenzione urbanistica, quando deve essere elaborata e approvata nel corso del procedimento, non è un documento integrativo preesistente che il privato possa essere obbligato a produrre unilateralmente: il suo contenuto deve essere definito attraverso l’istruttoria pubblica e il confronto con l’istante.
  • L’amministrazione non può interrompere o sospendere sine die il procedimento per il permesso di costruire convenzionato in ragione della mancata approvazione della convenzione, poiché tale approvazione costituisce un risultato dell’istruttoria e non una condizione per il suo avvio o per la prosecuzione dell’esame tecnico del progetto.
  • L’istruttoria tecnica sul progetto edilizio e quella relativa alla convenzione devono essere svolte in modo contestuale e nel rispetto dei termini di legge; un atto che rinvii indefinitamente la prosecuzione del procedimento non è una valida conclusione procedimentale e mantiene l’obbligo dell’amministrazione di provvedere.
  • L’azione avverso il silenzio può condurre all’ordine giudiziale di adottare una determinazione espressa, positiva o negativa, ma non comporta il riconoscimento del diritto al rilascio del titolo edilizio quando la spettanza del bene della vita non sia ancora accertata; in tale situazione il risarcimento del danno non può essere riconosciuto per la sola inerzia.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziPiani attuativi e lottizzazioniTermini del procedimento e silenzio
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoria

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