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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08857/2026 del 06/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello, emessa a seguito di concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis c.p.p., che in parziale riforma della decisione di primo grado lo aveva condannato a 4 anni di reclusione per concorso nella detenzione illecita di sostanze stupefacenti (cocaina, hashish e marijuana) ai sensi degli artt. 110 c.p. e 73, comma 1-bis, D.P.R. 309/1990. Con un unico motivo deduceva vizio di motivazione per la mancata applicazione dell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990, contestando dunque la qualificazione giuridica del fatto e il trattamento sanzionatorio conseguente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, in caso di sentenza resa all'esito di concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis c.p.p., la parte che aderisce all'accordo rinuncia a proporre in cassazione doglianze diverse da quelle consentite, ivi comprese censure sulla qualificazione giuridica del fatto, salvo il caso di pena illegale. Poiché il ricorso mirava proprio a contestare la qualificazione del fatto e l'omessa applicazione della lieve entità, è stato dichiarato inammissibile; ne è conseguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello

    Il concordato sui motivi di appello vincola le parti e preclude nel giudizio di legittimità censure incompatibili con l'accordo, inclusa la contestazione della qualificazione giuridica del fatto, salvo il solo caso di pena illegale.

  • art. 616 c.p.p.

    a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 73, comma 1-bis, D.P.R. 309/1990

    detenuto illecitamente quantitativi di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, hashish e marijuana

    Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna per detenzione illecita di stupefacenti.

  • art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990

    mancata applicazione dell’art. 73, comma 5l, D.P.R. 309/90

    Lamentata dal ricorrente come qualificazione più lieve del fatto; la Corte non entra nel merito perché la censura è preclusa dal concordato in appello.

  • art. 110 c.p.

    artt. 110 cod. pen. e 73 co. 1 bis D.P.R. 309/90

    Disposizione richiamata per l'imputazione concorsuale del fatto.

  • Corte cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

    Richiamata per escludere che la causa di inammissibilità fosse priva di colpa, legittimando la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione avverso una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., l'accordo delle parti sui motivi di appello comporta la rinuncia a proporre successive doglianze incompatibili con i punti concordati, incluse contestazioni sulla qualificazione giuridica del fatto.
  • L'unica censura residua contro la sentenza resa a seguito di concordato sui motivi di appello riguarda l'eventuale irrogazione di una pena illegale; restano precluse le doglianze dirette a rimettere in discussione la base giuridica e fattuale dell'accordo.
  • La richiesta concordata sulla pena è vincolante nella sua integralità: il giudice non può discostarsene e l'accoglimento dell'accordo presuppone la condivisione della qualificazione giuridica del fatto e degli elementi rilevanti per il calcolo della pena.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella sua determinazione, la condanna alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

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