Cassazione Civile, Sentenza n. 25292/2022 del 24/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti chiedevano l'esecuzione di precedenti provvedimenti e l'ordine alla Regione Calabria di erogare il contributo annuale previsto dalle leggi regionali (lire 300.000.000,00) necessario al funzionamento dell'Ente Autonomo Fiere di Cosenza e al pagamento del personale, lamentando l'inerzia e il diniego della Regione nonché la mancata esecuzione della sentenza del TAR Calabria n. 651/2013. Il nodo processuale principale è stato la questione di giurisdizione: la Regione sosteneva che la controversia attenga al pagamento indiretto delle retribuzioni (competenza del giudice ordinario in materia di rapporto di lavoro pubblico ex art.63 D.lgs.165/2001), mentre i ricorrenti sostenevano che il petitum fosse volto ad accertare e ottenere l'esercizio del potere-dovere regionale di finanziamento dell'ente (competenza del giudice amministrativo), già deciso con efficacia di giudicato nella sentenza TAR 651/2013.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per cassazione; ha cassato la sentenza del Consiglio di Stato n. 819/2021 che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione e aveva devoluto la controversia al giudice ordinario. La Corte ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo che fosse formato il giudicato sulla qualificazione della pretesa (sentenza TAR 651/2013) e che la domanda riguardi l'obbligo della Regione di provvedere al finanziamento dell'ente, non il diretto rapporto di lavoro tra dipendenti e Regione. La causa è stata rimessa al giudice amministrativo; mention della liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 117 codice del processo amministrativo
Norma invocata in relazione all'impugnativa del silenzio della Regione; usata per inquadrare la procedura amministrativa adottata dai ricorrenti.
Richiamato tra le norme indicate nel ricorso; pertinente ai termini di prescrizione/impugnazione civili ma non decisivo rispetto alla questione di giurisdizione.
Richiamato tra le norme processuali indicate; non centrale nella motivazione sulle competenze giurisdizionali.
articoli del codice del processo amministrativo
artt. 7, 9, 29, 32, 36, 39, 103, 112, 113, 114, 117 e 133 c.1 lett. A nn. 3 e 5 c.p.a.
Richiami utilizzati per richiamare principi di competenza, rito e conversione del procedimento (es. art.112 c.p.a. conversione in giudizio di legittimità) e per sostenere la tesi della giurisdizione amministrativa.
art. 63 c.1 D.Lgs. n.165/2001
La Regione aveva invocato questa norma per sostenere la competenza del giudice ordinario in materia di rapporto di pubblico impiego; la Corte ha ritenuto però che la controversia non riguardasse un rapporto di lavoro diretto con la Regione e che la norma non fosse applicabile al caso, trattandosi di obbligo pubblico di finanziamento.
art. 360 c.1 n.1 e art. 362 c.1 cod. proc. civ.
art. 360 c.1 n.1 e art. 362 c.1 c.p.c.
Richiamati in relazione ai motivi di impugnazione per violazione di norme e limiti di giurisdizione.
art. 97 Costituzione
La Corte ha fatto riferimento al dovere di corretta amministrazione riconosciuto dall'art.97 Cost. per qualificare l'obbligo regionale di provvedere al funzionamento dell'ente come esercizio di poteri-doveri pubblici e, pertanto, di competenza amministrativa.
legge regionale e deliberazione commissariale
art. 28 c.4 l.r. 9/2007 e deliberazione del Commissario Straordinario regionale n.21/2008
Normativa regionale e atto regionale cui la sentenza TAR 651/2013 aveva fatto riferimento per accertare l'obbligo contributivo della Regione verso l'ente fieristico; elemento centrale per qualificare la pretesa come di tipo amministrativo.
TAR Calabria sentenza
TAR Calabria sentenza n. 651/2013
Pronuncia che aveva rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione e aveva accertato l'obbligo della Regione di esercitare poteri-doveri ai fini del funzionamento dell'Ente Fiere; dichiarata formare giudicato (giudicato esterno) sulla natura amministrativa della controversia.
TAR Calabria sentenza
TAR Calabria sentenza n. 879/2014
Sentenza che aveva disposto la conversione del rito in giudizio di legittimità per le questioni sollevate con i motivi aggiunti, indicando l'esame in sede di legittimità.
Consiglio di Stato sentenza
Consiglio di Stato sentenza n. 819/2021
Decisione impugnata che aveva ritenuto la controversia devoluta al giudice ordinario perché, a suo giudizio, attinente al pagamento indiretto delle retribuzioni (competenza del giudice del lavoro); tale decisione è stata cassata dalla Corte per contrarietà al giudicato.
Cassazione - precedenti giurisprudenziali
Cass. SSUU 22/02/2007 n. 4109; Cass. n. 16458 del 30/07/2020
Giurisprudenza di legittimità richiamata a sostegno del principio che il giudicato esterno sulla giurisdizione vincola i giudici successivi e che la violazione di tale preclusione costituisce eccesso di potere nei limiti esterni della potestà decisoria.
Massime di principio
- Quando sussiste un giudicato esterno sulla qualificazione della controversia in termini di giurisdizione, i giudici successivi non possono rimettere in discussione tale qualificazione; il giudicato vincola anche la valutazione sulla competenza del giudice.
- La qualificazione del petitum sostanziale si determina guardando all'oggetto e alla causa petendi della domanda: se la pretesa mira ad ottenere l'esercizio di un potere/dovere pubblico (es. obbligo regionale di finanziamento per assicurare il funzionamento di un ente), la competenza è del giudice amministrativo, anche se l'effetto può essere il pagamento di stipendi.
- La semplice rilevanza di un effetto economico sui dipendenti (pagamento retribuzioni) non trasforma automaticamente la controversia in materia di rapporto di lavoro; è determinante l'esistenza di un rapporto giuridico diretto con l'amministrazione convenuta.
- La conversione del rito e le pronunce sulle questioni di legittimità possono contribuire a formare il giudicato interno/esterno sulla giurisdizione: atti e decisioni precedenti rilevanti non possono essere elusi senza violare il principio di cosa giudicata.
- In caso di conflitto di giurisdizione, occorre analizzare il petitum e le fonti (normative e atti amministrativi) che regolano l'obbligo invocato per stabilire se la controversia attiene a prerogative pubbliche o a diritti soggettivi privatistici.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 24 ago 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 25189/2022 del 24/08/2022
- Sentenza civile · 24 ago 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 25190/2022 del 24/08/2022
- Sentenza civile · 24 ago 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 25192/2022 del 24/08/2022
- Sentenza civile · 24 ago 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 25193/2022 del 24/08/2022
- Sentenza civile · 24 ago 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 25194/2022 del 24/08/2022
- Sentenza civile · 24 ago 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 25195/2022 del 24/08/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →