Cassazione Penale, Ordinanza n. 17112/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il giudice di pace ha ritenuto un cittadino straniero penalmente responsabile del reato di trattenimento nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine di espulsione e del successivo ordine del questore di lasciare l’Italia entro sette giorni, poiché permaneva in Italia oltre il termine assegnato senza addurre un giustificato motivo. La condanna è stata pronunciata con riconoscimento delle attenuanti generiche e pena di euro 7.000 di multa, prossima al minimo edittale. Con il ricorso per cassazione, proposto tramite difensore, l’imputato ha dedotto tre motivi: violazione di legge e vizi di motivazione in ordine all’applicazione dell’art. 14, comma 5-ter, T.U. immigrazione; mancata assoluzione; illegittimità o comunque illogicità del trattamento sanzionatorio. La Suprema Corte ha rilevato che tutte le censure miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e degli elementi fattuali già esaminati dal giudice di pace, il quale aveva motivato in modo non illogico né contraddittorio sulla permanenza in Italia dopo la scadenza del termine e sull’irrilevanza della dedotta impossibilità di reperire denaro per il biglietto aereo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi investissero questioni di fatto e una non consentita rivalutazione del compendio probatorio, già adeguatamente esaminato dal giudice di merito. Ha inoltre osservato che le doglianze sul trattamento sanzionatorio non erano sindacabili in cassazione, essendo la pena stata determinata in modo congruo, logico e con motivazione sufficiente, peraltro prossima al minimo edittale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Integra il reato il trattenimento nel territorio dello Stato oltre il termine assegnato dall’ordine di allontanamento, senza giustificato motivo, dopo notificazione del provvedimento di espulsione e dell’ordine del questore.
La motivazione sulla pena non richiede necessariamente l’esame di tutti i parametri; è sufficiente una valutazione congrua, logica e coerente con i criteri di discrezionalità del giudice di merito.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo ipotesi di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sono inammissibili le censure che, sotto veste di violazione di legge o vizio di motivazione, richiedano una rivalutazione del fatto e delle prove già esaminate dal giudice di merito.
- In tema di trattenimento dello straniero dopo ordine di allontanamento, la prova della permanenza oltre il termine assegnato, in assenza di giustificato motivo, è sufficiente a fondare la responsabilità penale secondo la fattispecie contestata.
- Le deduzioni difensive volte a prospettare una diversa lettura di dati fattuali, se già affrontate con motivazione non illogica e non contraddittoria, non consentono l’annullamento della sentenza impugnata.
- Il sindacato di legittimità sul trattamento sanzionatorio è limitato alla verifica della congruità e logicità della motivazione; non è ammessa una nuova valutazione del merito sulla dosimetria della pena quando questa sia stata determinata entro i limiti edittali e con motivazione sufficiente.
- L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo cause di esonero.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 7 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17033/2025 del 07/05/2025
- ordinanza_penale · 7 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17034/2025 del 07/05/2025
- ordinanza_penale · 7 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17035/2025 del 07/05/2025
- ordinanza_penale · 7 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17036/2025 del 07/05/2025
- ordinanza_penale · 7 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17037/2025 del 07/05/2025
- ordinanza_penale · 7 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 17038/2025 del 07/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →