Cassazione Civile, Ordinanza n. 30616/2023 del 03/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente aveva presentato istanza di rimborso di parte dell'IRAP versata per l'anno d'imposta 2009, assumendo di aver versato importi eccedenti in attesa della decisione della Commissione UE sull'ammissibilità delle deduzioni previste dall'art. 11 del d.lgs. n. 446/1997. A fronte del silenzio-rifiuto dell'amministrazione, proponeva ricorso accolto in primo grado e poi confermato in appello dalla CTR Piemonte, che riteneva assolto l'onere probatorio della contribuente. L'Agenzia ricorreva per cassazione con tre motivi: con il primo denunciava nullità della sentenza per motivazione apparente ex artt. 112 e 132 c.p.c. e art. 360, n. 4, c.p.c., sostenendo che la CTR aveva apoditticamente ritenuto sufficiente la documentazione prodotta dalla società, nonostante l'istanza fosse rimasta priva di prova adeguata: in particolare, mancava la specificazione dell'ipotesi concreta tra quelle previste dall'art. 11, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 446/1997, non erano stati chiariti i lavoratori interessati alle deduzioni e i criteri di calcolo dell'importo chiesto a rimborso, essendosi la società limitata a produrre un elenco alfabetico dei dipendenti con le deduzioni riferite a ciascuno. Gli altri due motivi sono rimasti assorbiti.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo apparente la motivazione della sentenza impugnata perché la CTR si era limitata a formule generiche sulla completezza della documentazione e sulla correttezza dell'operato della società, senza confrontarsi con le specifiche doglianze dell'Ufficio sulla insufficienza probatoria della domanda di rimborso. La Corte ha ribadito che, nel giudizio avverso il silenzio-rifiuto su istanza di rimborso fiscale, l'onere della prova del fatto costitutivo del credito grava integralmente sul contribuente e che un mero elenco nominativo dei dipendenti non integra prova sufficiente. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese; gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
È richiamato come base normativa delle deduzioni IRAP oggetto della domanda di rimborso; la Corte non ne interpreta il contenuto sostanziale, ma rileva che la domanda avrebbe dovuto specificare l'ipotesi applicata e i relativi presupposti fattuali.
È evocato quale parametro della censura di nullità per motivazione apparente, in collegamento con il vizio di omessa/insufficiente risposta alle specifiche doglianze dell'appellante.
È evocato quale norma sulla motivazione della sentenza, la cui violazione è stata dedotta per l'apparenza della motivazione resa dalla CTR.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro processuale del motivo di ricorso relativo alla nullità della sentenza per motivazione apparente.
È richiamato implicitamente nella regola per cui, in caso di domanda di rimborso a seguito di silenzio-rifiuto, l'onere della prova grava integralmente sul contribuente.
Massime di principio
- Nel giudizio instaurato contro il silenzio-rifiuto dell'amministrazione finanziaria su un'istanza di rimborso, il contribuente deve provare integralmente i fatti costitutivi del credito vantato; non è sufficiente una produzione documentale generica o meramente riepilogativa se non consente di verificare presupposti, criteri di calcolo e riferibilità delle somme richieste.
- Un elenco nominativo dei dipendenti, o documentazione equivalente priva di adeguata specificazione, non integra di per sé prova idonea del credito richiesto in rimborso, perché si risolve in una mera autodichiarazione priva di efficacia probatoria piena.
- La motivazione è apparente quando, pur essendo graficamente presente, utilizza espressioni generiche o apodittiche tali da non rendere percepibile il ragionamento decisorio e da non consentire di comprendere quali elementi probatori siano stati ritenuti decisivi e per quali ragioni.
- Il giudice di merito, a fronte di censure specifiche sull'insufficienza della prova, deve confrontarsi puntualmente con tali doglianze e spiegare in modo verificabile perché la documentazione prodotta sia sufficiente a fondare il riconoscimento del rimborso.
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