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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00705/2023 del 12/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA relativo al 2010 emesso nei confronti di una società che aveva acquistato un complesso immobiliare. L'Ufficio contestava il mancato assolvimento dell'IVA secondo il meccanismo del reverse charge. La CTR aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate ritenendo che la cessione fosse imponibile e soggetta a inversione contabile perché, nell'atto di compravendita, risultava esercitata l'opzione per l'imposizione. La società ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo deduceva violazione degli artt. 17 e 10 del d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che il reverse charge fosse stato applicato sulla base di una norma entrata in vigore dopo la stipula del contratto e che, comunque, l'operazione riguardasse una cessione di immobile strumentale entro quattro anni dalla costruzione, ipotesi che non consentirebbe l'applicazione dell'inversione contabile; con il secondo motivo denunciava nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., lamentando che la CTR non si fosse espressa sui profili di violazione del contraddittorio endoprocedimentale e di difetto di motivazione dell'atto impositivo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità, osservando che la ricorrente non aveva indicato elementi concreti idonei a dimostrare l'infraquadriennalità della cessione né la data di ultimazione dell'immobile o la riconducibilità degli interventi alle ipotesi normative richiamate. Nel merito, ha chiarito che, nella disciplina ratione temporis applicabile, il reverse charge nelle cessioni di fabbricati strumentali opera per le cessioni imponibili in cui il cedente abbia espressamente optato per l'imposizione nell'atto, ma non per le cessioni effettuate entro quattro anni dalla costruzione. Ha inoltre rilevato che, nel caso concreto, era pacifico che l'operazione fosse soggetta a IVA e che la CTR aveva correttamente valorizzato l'espressa opzione contrattuale per l'imposizione. Il secondo motivo è stato dichiarato infondato perché la CTR aveva effettivamente esaminato e confutato, sia pure sinteticamente, le doglianze su contraddittorio e motivazione dell'atto, escludendo quindi l'omessa pronuncia. Alla soccombente sono state poste a carico le spese e l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 17, quinto comma, lett. a-bis), d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    La disposizione disciplina l'inversione contabile per alcune cessioni di fabbricati strumentali imponibili IVA; secondo la Corte, il reverse charge si applica alle cessioni imponibili in cui il cedente abbia optato per l'imposizione, non anche alle cessioni infraquadriennali di fabbricati strumentali.

  • art. 10, primo comma, n. 8-ter), d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Nella formulazione ratione temporis, prevede l'esenzione IVA per le cessioni di fabbricati strumentali, con eccezioni tra cui le cessioni entro quattro anni dalla ultimazione della costruzione e quelle per cui il cedente abbia espresso opzione per l'imposizione; la Corte vi ricava che solo queste ultime rientrano nel perimetro del reverse charge.

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando il giudice di merito abbia comunque esaminato e confutato, anche sinteticamente, le questioni prospettate dalla parte.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro invocato per la censura di violazione di legge relativa alla disciplina IVA e al reverse charge.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro invocato per la censura di nullità della sentenza per omessa pronuncia.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Ha introdotto il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002, che consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

  • D.M. 25 febbraio 2007

    Richiamato dalla CTR come parte dell'impianto motivazionale dell'atto impositivo; la Corte non ne sviluppa l'interpretazione autonoma.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la censura di violazione di legge sulla disciplina IVA deve essere sorretta da allegazioni specifiche e complete sui fatti decisivi; in mancanza di dati concreti sulla fattispecie, il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
  • Per le cessioni di fabbricati strumentali, il reverse charge opera solo nei casi espressamente previsti dalla norma applicabile ratione temporis, in particolare quando l'operazione sia imponibile per opzione del cedente; non può essere esteso oltre i casi tipizzati dal legislatore.
  • L'infraquadriennalità della cessione e la data di ultimazione dell'immobile sono circostanze di fatto decisive che devono essere specificamente allegate e dimostrate dalla parte che ne invoca le conseguenze fiscali.
  • Il vizio di omessa pronuncia non sussiste se la sentenza di merito abbia esaminato i rilievi dedotti e li abbia respinti, anche con motivazione sintetica, rendendo percepibile la decisione sulle questioni controverse.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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