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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1311/2024 del 11/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 07/03/2023 che confermava la condanna per il delitto di truffa. Il ricorrente ha articolato due motivi principali: 1) contestazione del vizio di motivazione e, in sostanza, deduzione del difetto della querela sostenendo che la presunta persona offesa non aveva la qualità di tale (non aveva ancora pagato né acquisito la proprietà della merce oggetto della truffa); 2) mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto), invocata in ragione di presunte esigenze economiche personali/familiari del ricorrente e della tenuità del fatto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché, benché formulato come vizio di motivazione, in realtà sollevava per la prima volta in Cassazione la questione del difetto di querela, che implica accertamenti di fatto riservati al giudice del merito e non è proponibile ex novo in sede di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato generico: la Corte ha ritenuto congrua la motivazione del diniego di riconoscimento della causa di non punibilità, avendo il giudice di merito rilevato la natura abituale della condotta e la recidiva infraquinquennale del ricorrente (pregressi reati della stessa indole), e il ricorrente non ha indicato in modo specifico gli elementi idonei a configurare la tenuità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    Invocato dal ricorrente come causa di non punibilità per tenuità; la Corte ha ritenuto non applicabile la norma perché il giudice del merito ha motivato il diniego con la natura abituale della condotta e la recidiva del ricorrente, e il ricorrente non ha fornito elementi specifici che dimostrassero la sussistenza dei presupposti della tenuità

  • art. 120 cod. pen.

    Cittato nella doglianza di vizio di motivazione; la Corte ha osservato che la doglianza, in realtà, sollevava la questione della mancanza di querela (questione di fatto) e quindi non è ammessa per la prima volta in Cassazione

  • art. 334 cod. proc. pen.

    Richiamato nella censura sul vizio di motivazione; la Corte ha considerato la censura come nuova deduzione di fatto (mancanza della qualità di persona offesa) non proponibile in sede di legittimità

  • art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020 e art. 8 D.L. n. 198/2022

    Richiamati in punta procedurale: il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi delle disposizioni emergenziali richiamate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità

Massime di principio

  • In Cassazione non si possono sollevare per la prima volta questioni di fatto che richiedono accertamenti del merito (es. mancanza della qualità di persona offesa o difetto di querela); tali questioni devono essere dedotte nei precedenti gradi di giudizio.
  • La causa di non punibilità per tenuità (art. 131-bis) richiede una motivazione specifica e l'indicazione di elementi concreti che ne comprovino l'applicabilità; deduzioni generiche o vaghe non sono sufficienti.
  • La riconosciuta abitualità della condotta e la recidiva costituiscono ostacoli rilevanti al riconoscimento di attenuanti speciali o cause di non punibilità per tenuità.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni sostanziali o procedurali, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di somme a titolo di ammenda secondo gli artt. di legge applicabili (es. art. 616 c.p.p.).
  • In situazioni similari, è fondamentale che il difensore prospetti preventivamente in primo e secondo grado tutte le questioni di fatto e fornisca elementi probatori e motivazioni puntuali quando si chiede l'applicazione di norme estintive o attenuanti (come l'art. 131-bis).

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