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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 20381/2022 del 24/06/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente chiedeva il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato "di fatto" con il Banco di Sardegna dal 20.10.1998 (pur essendo formalmente assunto da cooperative fornitrici), il relativo inquadramento nella 2ª area 3º livello, il pagamento di differenze retributive e risarcimenti per il periodo 1998-2012 e la regolarizzazione contributiva. I giudici di merito avevano respinto le domande per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 32, comma 4, lett. d) della L. n. 183/2010, ritenendo che la cessazione dell'appalto (o del rapporto formale) avesse fatto decorrere il termine decadenziale previsto dalla norma.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso (assorbendo i restanti), ritenendo che l'art. 32, comma 4, lett. d) L. n. 183/2010 non può trovare applicazione quando manchi un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente che renda certo il dies a quo della decadenza. Poiché nel caso non era intervenuto alcun atto scritto che negasse la titolarità del rapporto con il Banco di Sardegna, la decadenza non poteva essere fatto impeditivo delle azioni del lavoratore. La sentenza della Corte d'Appello è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Cagliari, sezione distaccata, in diversa composizione, per nuovo esame conformemente al principio di diritto indicato; il giudice di rinvio regolerà le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • L. 12 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 4

    "Le disposizioni di cui alla L. 15 luglio 1966, art. 6, come modificato dal comma 1, del presente articolo, si applicano anche: a) ai contratti di lavoro a termine ...; b) ...; c) alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell'art. 2112 c.c., con termine decorrente dalla data di trasferimento; d) in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 27, si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo ad un soggetto diverso dal titolare del contratto"

    La Corte ha interpretato la disposizione in senso restrittivo: la decadenza prevista opera solo se è individuabile un atto scritto, un provvedimento o un fatto tipizzato che possa far decorrere con certezza il termine; non può essere fatta decorrere da un mero fatto inespressivo (es. semplice cessazione di fatto dell'attività) in assenza di un atto scritturale o equipollente che neghi la titolarità del rapporto.

  • L. 15 luglio 1966, n. 604, artt. 2 e 6

    Art. 2 (forma scritta del licenziamento) è richiamato nella discussione sul fatto che l'eventuale atto recettizio o scritto è decisivo per il decorso della decadenza. Art. 6 (impugnazione stragiudiziale) è la norma di riferimento che la L. 183/2010 estende a ulteriori ipotesi; la Corte indica che tali estensioni devono essere interpretate rigorosamente.

  • D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, artt. 27 e 28

    La Corte distingue la fattispecie della somministrazione irregolare (art. 27), per la quale esistono regole specifiche sulla decorrenza dei termini, dalle ipotesi di interposizione illecita/pseudo-appalto (rilevanti nel caso): la sanatoria o i meccanismi previsti per la somministrazione non si estendono automaticamente, per analogia, a tutte le forme di interposizione; occorre verificare la concreta fattispecie e la presenza di atti idonei a far decorrere la decadenza.

  • Codice civile, art. 2116

    Richiamato in tema di risarcimento per omessa regolarizzazione contributiva/periodi prescritti; la Corte non entra nel merito del diritto ma ne riconosce la rilevanza come effetto economico connesso all'accertamento del rapporto.

Massime di principio

  • La decadenza di cui all'art. 32, comma 4, L. n. 183/2010 opera solo se è possibile individuare con certezza il dies a quo mediante un atto scritto, un provvedimento o un fatto tipizzato: in assenza di tale atto la decadenza non decorre.
  • Nei casi di interposizione illecita o pseudo-appalto occorre distinguere tra somministrazione irregolare (con specifiche norme di sanatoria) e altre forme di interposizione; non è lecito estendere per analogia meccanismi previsti per la somministrazione quando manca il contratto di somministrazione.
  • La norma sulla decadenza deve essere interpretata restrittivamente, tenendo conto del suo carattere eccezionale e dei principi costituzionali e convenzionali (diritto di accesso alla giustizia, tutela della retribuzione).
  • Per chi agisca per ottenere accertamento di rapporto "ora per allora" o costituzione di rapporto con altro soggetto, è fondamentale documentare la presenza di un atto o provvedimento che abbia reso certo il termine di decorrenza; altrimenti il lavoratore conserva la possibilità di proporre le sue domande economiche.
  • In situazioni simili conviene porre particolare attenzione alla prova dell'atto che avrebbe fatto decorrere la decadenza (lett. es. comunicazioni scritte, formali cessazioni contrattuali, lettere di licenziamento o di revoca), e in mancanza sollevare tempestivamente la questione della non operatività della decadenza ex art. 32 L. 183/2010.

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