Cassazione Civile, Sentenza n. 20382/2022 del 24/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente chiedeva che fosse dichiarato un rapporto di lavoro subordinato unitario con il Banco di Sardegna dal 2.10.1998, il relativo inquadramento (2ª area 3º livello) e il pagamento di differenze retributive (circa €161.794,92) e altri emolumenti, sostenendo di aver lavorato come archivista presso la banca benché formalmente assunto da una cooperativa appaltatrice. I giudici di merito avevano respinto le sue domande per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 32, comma 4, lett. d), L. n. 183/2010, ritenendo decorso il termine decadenziale dalla cessazione dell'appalto o dalla cessazione del rapporto con la cooperativa. Con ricorso per cassazione il lavoratore ha censurato tale interpretazione invocando, tra l'altro, il requisito dell'atto scritto per far decorrere la decadenza e la non applicabilità dell'art. 27 D.Lgs. 276/2003 alle ipotesi di interposizione illecita (pseudo-appalto).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi del ricorso, rilevando che l'art. 32, comma 4, lett. d), L. n. 183/2010 non può operare per far decorrere la decadenza fintantoché non sia intervenuto un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente che renda certo l'elemento impeditivo/dichiarativo (ossia che neghi la titolarità del rapporto in capo al datore apparente). Nel caso concreto mancava un atto scritto o equipollente; pertanto la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, per nuovo esame conforme al principio di diritto enunciato. I terzo e quarto motivo sono stati assorbiti; il giudice di rinvio regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. d)
Le disposizioni di cui alla L. 15 luglio 1966, art. 6, come modificato dal comma 1, del presente articolo, si applicano anche: a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, artt. 1, 2 e 4, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine; b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge; c) alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell'art. 2112 c.c., con termine decorrente dalla data di trasferimento; d) in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 27, si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo ad un soggetto diverso dal titolare del contratto
La Corte ha chiarito che la decadenza prevista da questa norma non opera se non sussiste un provvedimento in forma scritta o un atto equipollente che renda certo il dies a quo; non può dunque farsi decorrere il termine decadenziale da un mero fatto (es. cessazione dell'attività lavorativa) in assenza di atto scritto che neghi la titolarità del rapporto
L. n. 604 del 1966, artt. 2 e 6
Riferite come norme di riferimento sul tema dell'impugnazione del recesso e dei requisiti di forma del licenziamento (si è discusso della forma scritta dell'atto di recesso), e come parametro che l'art. 32/2010 estende ad altre fattispecie; la Corte richiama la necessità di interpretare restrittivamente disposizioni decadenziali
D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 27 e 28
L'art. 27 (sanatoria nella somministrazione irregolare) è una norma speciale che può avere effetti diversi rispetto ai casi di interposizione illecita o pseudo-appalto; la Corte distingue l'ambito di applicazione dell'art. 27 (somministrazione) dalle ipotesi di interposizione illecita disciplinate dall'art. 28 e ritenute diverse quanto all'operatività della decadenza
Codice civile, art. 2116
Richiamato quale fondamento per la richiesta di risarcimento dei danni per omessa regolarizzazione contributiva nelle domande alternative del lavoratore
Codice civile, artt. 2099 e 2016
Richiamati nel ricorso in relazione a questioni retributive e prescrizionali; impiegati dagli attori per sostenere le pretese economiche e le modalità di computo delle medesime
Costituzione (artt. 3, 24, 36, 38)
Sono state invocate questioni di compatibilità costituzionale dell'art. 32 L. 183/2010 in relazione a uguaglianza, diritto di azione, retribuzione equa e diritti sociali; la Corte ha comunque richiamato il principio di interpretazione più favorevole alla costituzionalità e ha adottato un'interpretazione restrittiva della norma decadenziale
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6
Richiamata come parametro che condiziona l'interpretazione di norme limitative del diritto di azione, con necessità di bilanciamento e rigore nell'applicazione delle ipotesi decadenziali
D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, art. 23, comma 8-bis
Citato in ordine a questioni procedurali (deposito di conclusioni scritte del P.M.) nel corso del giudizio di legittimità
Massime di principio
- L'art. 32, comma 4, lett. d), L. n. 183/2010, essendo norma decadenziale ed eccezionale, va interpretato restrittivamente: perché la decadenza operi è necessario un atto scritto o un atto equipollente che determini con certezza il dies a quo.
- La mera cessazione del rapporto di fatto o dell'appalto non è di per sé sufficiente a far decorrere il termine decadenziale se non è accompagnata da un provvedimento o atto che neghi formalmente la titolarità del rapporto.
- Occorre distinguere tra somministrazione irregolare (art. 27 D.lgs. 276/2003) e interposizione illecita/pseudo-appalto: le regole di sanatoria della somministrazione non possono essere automaticamente estese alle fattispecie di interposizione illecita.
- Il diritto del lavoratore a proporre domande economiche (retribuzioni, differenze, indennità) può sopravvivere e non essere automaticamente escluso dalla decadenza relativa all'impugnazione del recesso, salvo che non sia decorso un termine a seguito di atto scritto che produca la decadenza.
- Il giudice deve bilanciare l'interesse alla certezza dei rapporti (evitare dilazioni strategiche) con i diritti costituzionali del lavoratore (accesso alla giustizia, retribuzione equa), preferendo interpretazioni che limitino l'effetto estensivo delle clausole decadenziali.
- In pratica, in casi di presunta interposizione o pseudo-appalto, il lavoratore dovrebbe far constare tempestivamente e, se possibile, ottenere un atto scritto o una dichiarazione formale che chiarisca la titolarità del rapporto, ovvero depositare tempestivamente le impugnazioni contro atti scritti che possano costituire dies a quo.
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